CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tliLóll Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] uc LOY eella t concluso chiedendo r ( o 1A 41 i2__ri D•H difensore ,,. (LC24 ,Q1 (_J i o-A-V> [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Torino in data 30 ottobre 2020, ha confermato la condanna resa dal Tribunale in sede, in data 22 giugno 2017, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen. alla pena di mesi tre di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. 2. Avverso la sentenza illustrata l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. D. Barberis, denunciando tre vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 588, comma 1, 62 n. 2 e 62-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione. La Corte territoriale ha negato la circostanza attenuante della provocazione e le circostanze attenuanti generiche, richieste con l'atto di appello, con giudizio di prevalenza, pur a fronte della qualificazione della condotta come rissa cd. frazionata per singoli episodi, come prospettato con il gravame, determinando una pena irrogata non equa e con motivazione illogica e contraddittoria, peraltro centrata sul diniego dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen. non richiesta con il gravame. Si deduce, invece, che la condotta della Provenzano, come coimputata andava considerata quale autonomo fatto ingiusto altrui, elemento costitutivo della circostanza attenuante richiesta, proprio alla stregua della qualificazione della condotta operata dal giudice di merito. Inoltre, doveva essere tenuto conto della giovane età dell'imputato e dell'assenza di precedenti penali a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione di un precedente giurisprudenziale citato dalla Corte territoriale, rispetto al caso concreto. La Corte territoriale accoglie la ricostruzione in fatto del primo giudice quanto alla condotta, indicando che vi era stato un gruppo, contrapposto a quello di cui faceva parte l'imputato, che si era diretto ad introdursi nell'edificio condominiale (condotta qualificata dal difensore come tentata violazione di domicilio, come dedotto con l'atto di appello), ove si trovava l'abitazione del Monday, fatto scatenante e antecedente rispetto alla rissa. Tanto, giungendo comunque a negare la circostanza della provocazione, reputandola incompatibile con il reato di rissa, sulla base del contenuto di un precedente giurisprudenziale mal interpretato e che, invece, sarebbe, per il ricorrente, aderente al caso di specie (Sez. 5, 43382 del 2005). La Corte territoriale, infatti, qualifica l'antefatto come mera conflittualità, generica e preesistente tra le parti, per una precedente relazione tra Monday e [OSCURATO:PERSONA]. Invece, il ricorrente indica una serie di elementi di prova (cfr. pag. 10 e sgg. del ricorso) dai quali deriverebbe la perfetta descrizione dell'antefatto, da inquadrare nel tentativo di violazione di domicilio da parte della medesima Provenzano ai danni di Monday. Ciò, considerato il tentativo di entrare in un androne condominiale, ove insisteva l'abitazione dell'imputato, con condotta minacciosa, come assunto dal ricorrente in sede di udienza di convalida, luogo da considerarsi privata dimora, quanto alla configurabilità del reato di violazione di domicilio, alla stregua della giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata a pag. 12 del ricorso. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione rispetto alle circostanze attenuanti generiche. Si era evidenziato con il gravame che era stato soltanto Monday ad essere linciato dagli altri quattro corrissanti, fino all'intervento delle forze dell'ordine. Infatti, la motivazione della Corte si incentra solo sul rilievo relativo alla giovane età dell'imputato e della sua condotta processuale circostanze sottolineate con l'atto di appello, trascurando il terzo dato sopra descritto. Si evidenzia, poi, che, all'arrivo degli operanti, non era stato trovato alcun bastone o roncola in possesso dell'imputato e che erano gli altri soggetti ad avere oggetti contundenti (martelletto e bombolette spray urticante), circostanze idonee a escludere il reato a carico dell'impugnante. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. F. Loy, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 4 febbraio 2021, richieste scritte con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto- legge 10 aprile 2021, n. 44, come convertito. 3.1. La difesa, avv. D. Barberis, ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 14 febbraio 2021, memoria con la quale ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. 4.11 ricorso è infondato.4.1.Invero, in relazione ai primi due motivi di ricorso, rileva il Collegio che è pacifico l'orientamento di questa Corte, cui aderisce il provvedimento impugnato, secondo il quale (Sez. 5, n. 8020 del 13/12/2012, dep. 2013, Rv. 255218)Ia circostanza attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa, tracotante e illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo (Sez. 5, n. 43383 del 17/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232455). Come osservato correttamente anche dal Procuratore generale nelle richieste scritte, detta azione precedente, con i connotati sopra indicati, non è stata riconosciuta dalla Corte territoriale, non escludendo che tale situazione di fatto potesse essere derivata dall'esistenza di una generica conflittualità tra le parti, per l'esistenza di una relazione tra Monday e la Provenzano. L'alternativa ricostruzione prospettata dal ricorrente, in base all'indicazione degli elementi di prova indicati a pag. 10 e sgg. del ricorso, è prospettazione che ripercorre gli argomenti già sviluppati con il gravame e che, comunque, pretenderebbero la rilettura di fonti di prova, già vagliate in sede di merito dalle convergenti sentenze di condanna, inibita a questa Corte (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4.2.Inammissibile è, infine, il terzo motivo e la parte del primo motivo di ricorso che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto si osserva che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Nella specie, peraltro, il diniego fonda su ragionamento non manifestamente illogico e completo, tenuto conto che si valuta la gravità della condotta, nonché il profilo dell'intensità del dolo, come dimostra, a parere dei giudici di merito, la circostanza che l'imputato, senza retrocedere, ha accettato lo scontro(cfr. pag. 4 della sentenza), rientrando in casa, ove aveva riportato una roncola (poi rinvenuta dai militari operanti), nonché armandosi di un altro strumento atto ad offendere (cfr. pag. 2).5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes