CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 29395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 28422/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA]. 27, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 119/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023 da l ConsigliereGRAZIOSI CHIARA: Rilevatoche: Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 119/2020, ha rigettato appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione alla sentenza n. 1457/2016 del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di danni, rigettando invece domanda degli stessi di restituzione del 50% dei canoni per l’acqua corrisposti e domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi. Si sono difesi con rispettivo controricorso sia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia la regione [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Il primo motivo contesta ampiamente ( si veda ricorso, pagine 8 - 13) la giurisdizione ordinaria, come già era stato contestato nel primo motivo d’appello e disatteso dal Tribunale. A causa di tale prospettazione di giurisdizione amministrativa il ricorso è stato sottoposto per l’eventuale assegnazione alle [OSCURATO:PERSONA] di questa Suprema Corte, che tuttavia lo ha assegnato con provvedimento del 7 settembre 2021 alla presente sezione semplice. In vari precedenti di questa sezione, cui si rimanda, in effetti è già stata confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria (da ultimo Cass.25092/2023 e Cass. 18097/2023) sulla base di quanto dichiarato non solo dalla (non massimata) assai recente pronuncia del giudice della giurisdizione, cioè S.U. 17248/2022, ma altresì dai suoi precedenti quali S.U. 32689/2021 eS.U. 33209/2018. Non avendo la ricorrente addotto argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto di esame nei suddetti precedenti- ai quali appunto non vi è ragione per non aderi r e - né tantomeno avendo confutato le ragioni di cui si sono avvalsi detti precedenti per riconoscere la giurisdizione al giudice ordinario, il motivo risulta infondato. 2. Il secondo motivo denuncia invece, ancora con ampia illustrazione (ricorso, pagine 13-17),violazione degli articoli 141 ss. d.lgs. 152/2006, 9, 12 e 13 d.lgs. 98/83/CE, della O.P.C.M. 3921/2011 in relazione all’articolo 1218 c.c., osservando in sintesi che il Tribunale “ha rigettato la richiesta di manleva spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] … sulla scorta del fatto che il rapportoTALETE-ENTI sia di natura amministrativa ed in quanto tale da devolversi al [OSCURATO:PERSONA]”, e opponendo che “a ben leggere gli atti di causa, più che il profilo amministrativo, tuttavia, è stato toccato il profilo civilistico della vicenda”. Anche questa censura trova condivisibile soluzione , questa volta di accoglimento,nei sopracitati arresti Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023, che nuovamente si rapportano alle pronunce del giudice della giurisdizione – S.U. 36897/2021 e S.U. 17248/2022 - , inv ocando altresì le conformi Cass.11620/2022 e Cass. 19574/2022 in identiche fattispecie.In particolare, così si esprime Cass. 25092/2023: “La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale sussiste pertanto la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]”. 3. Il terzo motivo lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo, ovvero “la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso”. A prescindere dalla evidente non congruità rispetto alla invocata fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., risulta ictu oculi l’assorbimento di quest’ultima censura dall’accoglimento della precedente.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda il primo motivo, con conseguente condanna del la ricorrente alla rifusione a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; deve invece essere accolto in relazione agli altri motivi, e dunque in ordine al rapporto con la regione [OSCURATO:PERSONA], dichiarando per la domanda di manleva proposta nei confronti diquest’ultima dalla ricorrente la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice monocratico. P.Q.M. Rigetta ilprimo motivo delricorso, condannando la ricorrente a rifondere aCorrado Cocconi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di € 1000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Accoglie il secondo motivo del ricorso , assorbito il terzo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA], cassando in parte qua la sentenza impugnata con rin