Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 1967

Cassazione n. 07313/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1967 avverso la sentenza del 22/03/2023 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato, in punto di penale responsabilità, la decisione dibattimentale di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA], luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, comandante la stazione di Pisciotta, era stato dichiarato colpevole di concorso in violata consegna pluriaggravata, per avere distolto altri militari dell'Arma, a lui sottordinati, dal servizio di pattuglia cui erano assegnati, affidando loro incombenze di natura privata e comunque estranee ai compiti istituzionali.

Il giudice di secondo grado negava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; accordava tuttavia prevalenza alle già riconosciute attenuanti generiche e riduceva la pena principale alla misura di quattro mesi di reclusione militare.

2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando mediante unico motivo il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità da particolare tenuità del fatto.

Il ricorrente ricorda che il diniego è stato ancorato, dal giudice a quo, all'intensità del dolo e ai profili di offensività della condotta rappresentati dall'espediente escogitato per la deviazione del tragitto (l'effettuazione di un non necessario rifornimento di carburante alla vettura di servizio), dall'abuso della posizione di comando e dal danno di immagine subito dall'Arma.

La difesa contesta tali elementi.

Nessun espediente sarebbe stato messo in campo, perché la vettura necessitava realmente di rifornimento e il distributore di carburante raggiunto era quello più vicino.

Le dichiarazioni dei militari di pattuglia, esaminati in dibattimento, che confermerebbero tali circostanze, sarebbero state ignorate.

Se di espediente si fosse trattato, non si spiegherebbe l'annotazione solo postuma del dato nella copia dell'ordine di servizio prodotto dal pubblico ministero e la sua mancata annotazione in altra copia.

Il rilievo sull'intensità del dolo sarebbe meramente assertivo.

Il diniego della causa di non punibilità striderebbe, infine, con il formulato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, innanzitutto perché esso non si confronta con l'intero apparato motivazionale della sentenza impugnata, che ha ancorato il giudizio di non particolare tenuità del fatto ad una pluralità di indicatori, tra cui l'abuso della posizione di comando e il danno di immagine subito dall'Arma, idonei di per sé a giustificare la decisione adottata, non censurata dunque nella sua intera ed effettiva portata.

Il difetto di adeguata correlazione tra le argomentazioni spese dal giudice di merito, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, ridonda inevitabilmente nel vizio di aspecificità di quest'ultima (tra le molte, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

2. Il ricorso è inammissibile, sotto altro aspetto, perché, a proposito dell'unico indicatore realmente censurato, quello incentrato sulla maliziosità della condotta, svolge considerazioni non consentite in sede di legittimità, perché meramente rivalutative del fatto e della prova, oggetto rispettivamente, da parte della sentenza impugnata, di ricostruzione e valutazione non manifestamente illogiche.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, infine, ove denuncia un'inesistente contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità, opposto dal giudice a quo sulla base di elementi oggettivi e soggettivi inerenti al fatto ed alle sue conseguenze, e la prevalenza da quel giudice accordata alle attenuanti generiche, viceversa giustificata dai distinti elementi rappresentati dalla complessiva personalità dell'imputato e dalla sua condotta processuale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1967 avverso la sentenza del 22/03/2023 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato, in punto di penale responsabilità, la decisione dibattimentale di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA], luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, comandante la stazione di Pisciotta, era stato dichiarato colpevole di concorso in violata consegna pluriaggravata, per avere distolto altri militari dell'Arma, a lui sottordinati, dal servizio di pattuglia cui erano assegnati, affidando loro incombenze di natura privata e comunque estranee ai compiti istituzionali. Il giudice di secondo grado negava l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; accordava tuttavia prevalenza alle già riconosciute attenuanti generiche e riduceva la pena principale alla misura di quattro mesi di reclusione militare. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando mediante unico motivo il vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità da particolare tenuità del fatto. Il ricorrente ricorda che il diniego è stato ancorato, dal giudice a quo, all'intensità del dolo e ai profili di offensività della condotta rappresentati dall'espediente escogitato per la deviazione del tragitto (l'effettuazione di un non necessario rifornimento di carburante alla vettura di servizio), dall'abuso della posizione di comando e dal danno di immagine subito dall'Arma. La difesa contesta tali elementi. Nessun espediente sarebbe stato messo in campo, perché la vettura necessitava realmente di rifornimento e il distributore di carburante raggiunto era quello più vicino. Le dichiarazioni dei militari di pattuglia, esaminati in dibattimento, che confermerebbero tali circostanze, sarebbero state ignorate. Se di espediente si fosse trattato, non si spiegherebbe l'annotazione solo postuma del dato nella copia dell'ordine di servizio prodotto dal pubblico ministero e la sua mancata annotazione in altra copia. Il rilievo sull'intensità del dolo sarebbe meramente assertivo. Il diniego della causa di non punibilità striderebbe, infine, con il formulato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, innanzitutto perché esso non si confronta con l'intero apparato motivazionale della sentenza impugnata, che ha ancorato il giudizio di non particolare tenuità del fatto ad una pluralità di indicatori, tra cui l'abuso della posizione di comando e il danno di immagine subito dall'Arma, idonei di per sé a giustificare la decisione adottata, non censurata dunque nella sua intera ed effettiva portata. Il difetto di adeguata correlazione tra le argomentazioni spese dal giudice di merito, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, ridonda inevitabilmente nel vizio di aspecificità di quest'ultima (tra le molte, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 2. Il ricorso è inammissibile, sotto altro aspetto, perché, a proposito dell'unico indicatore realmente censurato, quello incentrato sulla maliziosità della condotta, svolge considerazioni non consentite in sede di legittimità, perché meramente rivalutative del fatto e della prova, oggetto rispettivamente, da parte della sentenza impugnata, di ricostruzione e valutazione non manifestamente illogiche. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, infine, ove denuncia un'inesistente contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità, opposto dal giudice a quo sulla base di elementi oggettivi e soggettivi inerenti al fatto ed alle sue conseguenze, e la prevalenza da quel giudice accordata alle attenuanti generiche, viceversa giustificata dai distinti elementi rappresentati dalla complessiva personalità dell'imputato e dalla sua condotta processuale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa