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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28710/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 5618-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. intimata Avverso la sentenza n. 63 del 2025 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 febbraio 2025 (RGN 87/2024), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizioe pronunciando sulle spese, che, in base ai principi generali, devono esser poste a carico della ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo a favore della parte controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processualesvolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, ove dovuti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 5618-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. intimata Avverso la sentenza n. 63 del 2025 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 febbraio 2025 (RGN 87/2024), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizioe pronunciando sulle spese, che, in base ai principi generali, devono esser poste a carico della ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo a favore della parte controricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processualesvolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, ove dovuti
Sentenza Cassazione n. 28710/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris