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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44417/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, quale persona offesa opponente, avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino in relazione a procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.368 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il decreto di archiviazione non è in nessun caso soggetto a ricorso per cassazione, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge 103 del 2017.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Massi5no [OSCURATO:PERSONA] : — [OSCURATO:PERSONA] — 1 „

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, quale persona offesa opponente, avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino in relazione a procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.368 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il decreto di archiviazione non è in nessun caso soggetto a ricorso per cassazione, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge 103 del 2017. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Massi5no [OSCURATO:PERSONA] : — [OSCURATO:PERSONA] — 1 „
Decreto Cassazione n. 44417/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris