CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro– tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari n. 374/2022, pubblicata il 18novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 23 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/20261.– Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la Abbanoas.p.a. proponeva opposizione, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 6/2016 dell’11 febbraio 2016del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] – Protezione civile –Ambiente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – emessa all’esito del verbale dicontestazione n. 4/2011 del 22 marzo 2011 –, con la quale erastato ingiunto all’opponente, in solido con il suo direttoregenerale, il pagamento della somma di euro 6.000,00, a titolo disanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 133, secondocomma, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto – in qualità di titolaredello scarico e gestore del sistema fognario e depurativo a serviziodell’abitato del Comune di Oliena – aveva effettuato lo scarico diacque reflue provenienti dalla rete fognaria funzionale ad unaparte dell’abitato dello stesso Comune, non servita da impianto didepurazione, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 124 deld.lgs. n. 152/2006.In particolare, l’opponente deduceva: - la nullità delprovvedimento per mancata individuazione del trasgressore, conla conseguenza che alcuna violazione poteva essere imputata alsolo obbligato in solido; - l’individuazione nel verbale dicontestazione, quale gestore dell’impianto, della Acciona AguaS.A.; - il vizio di indeterminatezza della condotta ascritta discarico dei liquami non autorizzato, in ragione della realizzazione,a cura di ignoti, degli scatolati e degli scarichi abusivi rinvenuti inloco; - l’accertamento che gli scarichi provenivano dalla condottadelle acque bianche al servizio e di proprietà del Comune diOliena.Numero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026Sulla base di tali premesse, chiedeva l’annullamentodell’ordinanza-ingiunzione opposta.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la qualecontestava le deduzioni avversarie e concludeva per il rigettodell’opposizione.Quindi, il Tribunale adito rigettava la spiegata opposizione,rilevando che [OSCURATO:SOCIETA] conosceva in concreto l’esistenza degliscarichi quantomeno dal 13 luglio 2009, come da nota disegnalazione della R.A.S., senza che la stessa si fosse adoperataper rimediarvi, poiché non risultava che fossero stati eseguitiinterventi, né tantomeno risultava che fossero state richieste leautorizzazioni prescritte dalla legge.2.– [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso depositato il 10 dicembre2021, proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure,lamentando: 1) che la mancata identificazione del trasgressore siera tradotta in un difetto di prova di responsabilità dell’ente,poiché dai documenti in atti emergeva inconfutabilmentel’estraneità alla compagine sociale dei soggetti che avevanorealizzato gli scarichi abusivi e l’assenza, in capo a costoro, difunzioni o incombenze conferite da [OSCURATO:SOCIETA], senza peraltro chefosse stato dato il giusto rilievo al contratto di appalto con AccionaAgua S.A., cui non era stata trasferita la sola detenzionedell’impianto, ma anche i poteri di conduzione, sorveglianza,controllo e manutenzione delle opere di scarico o di sollevamentofondiario ricadenti nel lotto 5; 2) che non era stato consideratoche [OSCURATO:SOCIETA] era in possesso di una valida autorizzazione relativaallo scarico finale ovverosia all’impianto di depurazione mentre leopere in ordine alle quali era stata elevata contestazioneNumero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026esulavano dal sistema fognario gestito da [OSCURATO:SOCIETA], trattandosi discarichi realizzati da terzi sui quali non vantava alcun poterecoercitivo esercitabile.Resisteva al gravame la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale instavaper il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diCagliari – Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza di cui inepigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava lapronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che [OSCURATO:SOCIETA] era stataindividuata come responsabile dell’illecito contestato per effettodel mancato controllo e intervento manutentivo, cui era tenuta inragione della titolarità dell’impianto ed esercente dell’attività disorveglianza del servizio, deputata quindi ad ottenerel’autorizzazione ai sensi dell’art. 124, secondo comma, del d.lgs.n. 152/2006; b) che [OSCURATO:SOCIETA] era venuta a conoscenzadell’esistenza di tali scarichi non autorizzati e delle condizioni delsistema fognario del Comune di Oliena per essere statainterpellata e sollecitata della risoluzione del problema, sia dallastessa [OSCURATO:PERSONA], con nota dell’11 aprile 2011, sia dalla Regione,con nota dell’Ardis del 13 luglio 2009, a sua volta destinataria disegnalazione da parte dei Carabinieri del Noe, senza che avesseprovveduto ad eliminare gli scarichi o a richiederel’autorizzazione; c) che vi era, dunque, la prova documentale checonsentiva di ricondurre proprio ai soggetti legati alla societàAbbanoa, ancorché rimasti ignoti per funzioni e incarichi rivestitinell’organigramma aziendale all’epoca dei fatti, la responsabilitàNumero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026degli scarichi abusivi, anziché a soggetti terzi del tutto estranei, anulla rilevando il punto di rinvenimento di tali scarichi, posto che icondotti scatolari oggetto di contestazione erano ricompresi nellacondotta fognaria del Comune di Oliena e quindi erano sotto lagestione del servizio di [OSCURATO:SOCIETA]; d) che, quanto al diverso profilodell’affidamento in appalto nel febbraio 2010 ad Acciona AguaS.A. della gestione dell’attività sul sistema fognario e didepurazione a servizio dell’abitato del Comune di Oliena, nonrisultava provato che con l’appalto in questione [OSCURATO:SOCIETA] avessepure provveduto a delegare l’esercizio in autonomia delle funzionidi controllo e di vigilanza degli scarichi e l’esecuzione in generaledel processo depurativo, mancando nel contratto norme puntualie specifiche dalle quali potesse ricavarsi il trasferimento, in capoalla delegata, di quei poteri decisionali di vertice nella scelta dellemisure tecniche, organizzative, strutturali, economiche efinanziarie idonee ad eseguire interventi; e) che, inoltre, all’epocadei fatti e al momento dell’accertamento, [OSCURATO:SOCIETA] aveva inconcreto mantenuto pieni poteri di ingerenza e controllo dellagestione dell’impianto e degli scarichi, interloquendo in via diretta,anche per il tramite degli ingegneri Murtas e Deidda, nel corso delprocedimento sanzionatorio, con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e con laRegione, mentre nei documenti richiamati non vi era cenno, daparte di [OSCURATO:SOCIETA], alla società [OSCURATO:PERSONA], né mai era statorichiamato il contratto d’appalto per mezzo del qualeevidentemente erano stati affidati meri compiti tecnici, conprivazione dei poteri decisionali di intervento.3.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi, avverso la sentenza d’appello, laNumero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.124, secondo comma, del d.lgs. n. 152/2006, per avere la Cortedi merito ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse deputata ad ottenerel’autorizzazione per gli scarichi abusivi rilevati, in ragione dellatitolarità dell’impianto e di esercente dell’attività di sorveglianzadel servizio.Osserva l’istante che, essendo gli scarichi abusivipacificamente scollegati dalla condotta fognaria, la relativaautorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta dal titolare dellamedesima attività da cui originavano gli scarichi.Il motivo è infondato.Infatti, si configura la responsabilità dell’ente gestoreregionale del servizio idrico integrato – e, in particolare, delsistema fognario e di depurazione al servizio dell’abitato delComune di Oliena –, in ordine allo scarico senza autorizzazione diacque reflue di natura cloacale provenienti dalla rete fognariadell’abitato, in quanto tale ente era titolare della rete fognaria e,come tale, soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello dimunirsi dell’autorizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17823 del22/06/2021; Sez. 2, Sentenza n. 22058 del 16/10/2009; Sez. 2,Sentenza n. 11122 del 15/05/2007).Numero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026Nel caso di specie è stato acclarato – con accertamento nonsindacabile in questa sede – che le acque reflue scaricateprovenivano dalla rete fognaria dell’abitato, che l’ente gestoreera a conoscenza di tali scarichi nei punti indicati (ossia tra i duelotti emarginati) e che nessuna iniziativa abbia assunto, benchéinterpellata e sollecitata della risoluzione del problema, sia dallastessa [OSCURATO:PERSONA], con nota dell’11 aprile 2011, sia dalla Regione,con nota dell’Ardis del 13 luglio 2009, a sua volta destinataria disegnalazione da parte dei Carabinieri del Noe.È stato altresì verificato che i condotti scatolari oggetto dicontestazione erano ricompresi nella condotta fognaria delComune di Oliena e, quindi, erano sotto la gestione del servizio diAbbanoa.2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dinorme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio sull’individuazione del trasgressore, per avere la Corteterritoriale mancato di considerare che i poteri di conduzione,sorveglianza, controllo e manutenzione delle opere di scarico o disollevamento fognario erano stati appaltati ad [OSCURATO:PERSONA] S.A.,come documentato con la produzione del contratto d’appalto.Obietta l’istante che la responsabilità dell’appaltatore avrebbedovuto essere acclarata, non già in base a una formale delega difunzioni, ma per il requisito della suitas della condotta, ossia peril rapporto diretto con la res, avendo l’[OSCURATO:PERSONA] la gestione inconcreto dell’impianto e, dunque, il relativo controllo.Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte quainfondato.Numero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026È inammissibile nella parte in cui si deduce il vizio di omessoesame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, conriferimento alla delega gestoria conferita all’appaltatrice, poichési ricade in un’ipotesi di “doppia conforme”, rispetto alla quale lacensura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusaex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. e, ora, ex art. 360, quartocomma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez.6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n.29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014), senzache l’istante abbia addotto la sussistenza di un iter decisoriodiverso sotteso alle pronunce di primo e secondo grado (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanzan. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016).È, invece, infondato nella parte in cui si prospetta laviolazione di legge (peraltro senza la debita indicazione delledisposizioni in tesi violate).Ora, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, dellaviolazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimastoformale intestatario dell’autorizzazione, abbia di fatto trasferitol’impianto, ma unicamente l’autore materiale della condottaillecita (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020; Sez. 2,Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3176 del14/02/2006).Senonché, nel caso di specie, con accertamento in fatto nonsindacabile in questa sede, è stato verificato che, all’epoca deiNumero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026fatti e al momento della constatazione dell’infrazione, Abbanoaaveva in concreto mantenuto pieni poteri di ingerenza e controllodella gestione dell’impianto e degli scarichi.Per converso, non emergeva che all’appaltatrice AccionaAgua S.A. fosse stato delegato l’esercizio in autonomia dellefunzioni di controllo e di vigilanza degli scarichi e l’esecuzione ingenerale del processo depurativo, mancando nel contratto normepuntuali e specifiche dalle quali potesse ricavarsi il trasferimento,in capo alla delegata, di quei poteri decisionali di vertice nellascelta delle misure tecniche, organizzative, strutturali,economiche e finanziarie idonee ad eseguire interventi sugliimpianti.3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsodeve essere respinto nel suo complesso.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 3.300,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Numero registro generale 11774/2023Numero sezionale 1039/2026Numero di raccolta generale 12787/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso