CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legalirappresentanti, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n.916/2022, depositata il 31/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,Numero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026con sentenza resa in data 31/3/2022, la Corte d’appello di Venezia, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, harideterminato l’importo del credito vantato, a titolo di canoni di affitto noncorrisposti, da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed hacondannato questi ultimi a corrispondere ai primi l’importocomplessivamente determinato;a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale haevidenziato come, sulla base degli elementi di prova complessivamenteacquisiti al giudizio, fosse rimasta adeguatamente comprovata l’entità delcredito di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] negli importi determinati dal primogiudice, ad eccezione delle somme a titolo di rivalutazione e interessi,nella specie calcolate in sede d’appello e definitivamente poste a caricodella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e RiccardoMorandini;avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede diAlbina Mirashi propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivid’impugnazione;la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e RiccardoMorandini resistono con controricorso;con atto del 7⁄4/2026 regolarmente pervenuto presso la Corte dicassazione, il difensore del ricorrente, munito dei relativi poteri, hadichiarato di rinunciare al ricorso e il difensore dei controricorrenti,anch’egli munito dei relativi poteri, ha dichiarato di accettare dettarinuncia con l’integrale compensazione delle spese di lite;considerato che:il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte dicassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna camera diNumero registro generale 28561/2022Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 14522/2026Data pubblicazione 16/05/2026consiglio) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso proveniente dal proprio difensore, munito dei relativi poteri, a suavolta riscontrata dal difensore dalla controparte, munito dei corrispondentipoteri, per accettazione;si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idonea a determinarel’effetto dell’estinzione del processo;ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non vi è luogo per l’adozione di alcunastatuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio; P.Q.MDichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteLina Rubino