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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19608/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 06/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 28523 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28523del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico,le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RLN CRL54D26 L667U ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del l’am- ministratore unico,legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CLV SFN73D17 E507T) PENSAMarco (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CLV SFN73D17 E507T) -controricorrenti- nonché SIANI Giorgio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66E26 D969 ) [OSCURATO:PERSONA] Egidio (C.F.: DMRGDE 56S10 E2011 ) MODICA Mario (C.F.: MDCMFR 61S 1 1 M052Q ) Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1112/2021, pubblicatain data 7 aprile 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],per ottenere la restituzione di un considerevole quan- titativo di materiali lapidei che assume sottratti da una cava di sua proprietà, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito lavori di messa in sicurezza (la cui direzione era stata affidata al [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Mandello del Lario,[OSCURATO:PERSONA], quale Ufficiale di Governo (ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L.) o, in man- canza, il risarcimento dei relativi danni. [OSCURATO:PERSONA] ha chia- mato in garanzia lapropria assicuratrice della responsabilità ci- vile, [OSCURATO:SOCIETA]., per esserne eventualmente manlevato.

Il Tribunale di Lecco ha parzialmente accolto la sola domanda risarcitoria proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha condannato al pagamento dell’importo di € 188.190,00 in favore della società attrice, mentre ha rigettato le domande avanzate nei confronti delle altre parti.

A seguito di appello proposto (in via principale) dalla società convenuta condannata al risarcimento, nonché da quella attrice (in via incidentale), la Corte d’appello di Milano, in parziale ri- forma della decisione di primo grado, ha dichiarato in radice inammissibili le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per il resto la decisione di primo grado.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di sei motivi.

Resistono,con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nonché [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2909 c.c. , in relazione al l’ art. 360 cpc comma 1n. 3: ammissibilità della domanda risarcitoria pro- posta nei confronti dell’impresa».

Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3: ammissibilità della domanda di accertamento del maggior danno subito da Lombarda».

I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente; possono, pertanto, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sono fondati.

Secondo la società ricorrente, la corte d’appello avrebbe erro- neamente ritenuto sussistente un giudicato esterno di rigetto delle proprie domande di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione dei materiali lapidei estratti nel proprio terreno e stoccati dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 1.1Nella decisione impugnata si afferma che sussistere bbe un giudicato esterno (di rigetto) sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di restituzione dei materiali estratti dalla propria cava e stoccati, nonché sulla domanda risarcitoria avanzata in via subordinata rispetto alla prima.

Tale giudicato deriverebbe d a una precedente sentenza, pro- nunciata dalla medesima Corte d’appello di Milano in un diverso giudizio,che era stato originariamente promosso proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ministero dell’Ambiente e d ella t utela d el Territorio e d e l Mare, nonché del Ministero dell’Interno, per ottenere il corrispettivo dovuto per i lavori di messa in sicurezza dei luoghi, eseguiti nell’area ove insisteva la proprietà della societàLombarda [OSCURATO:PERSONA]- bientali S.r.l.,in base ad ordinanze sindacali.

LaLombarda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era intervenuta nel giu- dizio, sia contestando le domande proposte dalla società attrice nei confronti dei Ministeri indicati, sia proponendo essa stessa autonome domande, tanto nei confronti degli stessi Ministeri, quanto nei confronti della società attrice, per ottenere, tra l’al- tro, la restituzione dei materiali estratti dalla propria cava nel corso dei lavori ovvero il risarcimento del danno derivante dalla sottrazione degli stessi, a suo dire imputabili in primo luogo proprio alla società che aveva eseguito quei lavori.

All’esito del primo grado di tale giudizio, il Tribunale di Milano aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulle do- mande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nei con- fronti dei Ministeri, essendo intervenuta transazione tra le parti; aveva, inoltre, dichiara to la litispendenza parziale tra l e do- mande proposte dalla società intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della società attrice [OSCURATO:PERSONA]- struzioni e [OSCURATO:SOCIETA]. (aventi ad oggetto la pretesadi conse- gna del materiale estratto e stoccato – in una determinata Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 quantità– e, in caso di mancata consegna, il risarcimento de l relativodanno) e le identiche domande che la prima aveva in precedenza già proposto davanti al Tribunale di Lecco(si tratta proprio delpresente giudizio), disponendo quindi la cancella- zione dal ruolo della relativa causa; aveva, infine, rigettato le ulteriori domande della società attrice.

La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello avverso tale decisione, ma «con la precisazione che il dispositivo della stessa deve essere integrato con la pronuncia di rigetto, pre- sente nella motivazione, della domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla restituzione del materiale»; il ricorso per cassa- zione avverso tale ultima sentenza è stato dichiarato inammis- sibile da questa Corte (Ordinanza n. 18420 del 9 luglio 2019).

Nel presente giudizio, la corte d’appello ha ritenuto che la pre- cisazione integrativa del dispositivo, contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Milano appena richiamata, implicasse, in realtà,una vera e propria pronuncia di rigetto delle domande avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aventi ad oggetto la restituzione dei materiali stoccati ovvero il risarcimento del relativo danno (pronuncia manifestamente non conforme a di- ritto, secondo la stessa corte d’appello, avendo già il tribunale, in effetti,disposto la cancellazione dal ruolo del la relativa con- troversia in virtù della litispendenza, ma ormai non più contro- vertibile, in quanto passata in giudicato, a seguito della dichia- razione di inammissibilità del ricorso per cassazione della Lom- bardaRecuperi [OSCURATO:SOCIETA].). 1.2 L’interpretazione della precedente decisione della Corte d’appello di Milano e l’individuazione in essa di un giudicato esterno sulle domande oggetto della presente controversianon può ritenersi conforme a diritto. 1.2.1Con riguardo alle domande aventi ad oggetto la restitu- zione dei materiali estratti e stoccati,ovvero il risarcimento del Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 danno per la loro mancata restituzione, avanzate in quel giudi- zio dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,è pacifico che fosse stata di- chiarata,in primo grado, la litispendenza parziale, onde di tali domande era anche stata espressamente disposta la cancella- zione dal ruolo, in quanto era stato ritenuto preventivamente instaurato presso il Tribunale di Lecco un giudizio con identico oggetto(si tratta, come già chiarito, del presente giudizio).

Tale decisione non era stata in alcun modo impugnata e, d’altra parte,come correttamente deduce la società ricorrente, richia- mando in modo puntuale il contenuto dei propri atti difensivi sul punto, in secondo grado essa non aveva reiterato alcune delle suddette domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avendo proposto il gravame solo in relazione a quelle avanzate nei confronti dei Ministeri. 1.2.2Inoltre, la stessa corte d’appello ha escluso che vi fosse rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente in secondo grado davanti a sé (a seguito della dichiarazione di litispen- denza parziale emessa in primo grado) e quello già pendente davanti al Tribunale di Lecco (cioè, il presente giudizio), avendo gli stessi oggetto differente.

Di conseguenza, l’integrazione del dispositivo della decisione di primo grado operata dalla stessa corte d’appello, nella deci- sione ritenuta costituire giudicato esterno, con riguardo al ri- getto «delladomanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla resti- tuzione del materiale», certamente non potrebbe, in nessun caso, riferirsi a quelle domande, ormai del tutto al di fuori dall’oggetto del processo, ma, al più, esclusivamente a do- mande avanzate nei confronti dei Ministeri convenuti. 1.2.3Nella sentenza impugnata, la conclusione contestata con i motivi di ricorso in esame viene, in effetti, argomentata a par- tire dal rilievo che una domanda di restituzione dei materiali era stata proposta in primo grado esclusivamente nei confronti Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e non nei confronti dei Ministeri.

Ma si tratta di un argomento evidentemente insufficiente, sul piano logico, a giustificare la conclusione, dal momento che, se è veroche una domanda di restituzione dei materiali era stata proposta in primo grado esclusivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., è altrettanto vero che tale do- manda era stata oggetto di dichiarazione di litispendenza e di espressa cancellazione dal ruolo e non era stata riproposta in grado di appello, in quanto le domande oggetto del gravame erano esclusivamente quelle proposte nei confronti dei Mini- steri; tale domanda, quindi, era, sin dalla definizione del pro- cesso in primo grado, del tutto estranea all’oggetto del giudizio; onde, la statuizione integrativa espressa dalla corte d’appello non avrebbe in nessun caso potuto avere ad oggetto tale do- manda.

Potrebbe ipotizzarsi che tale statuizione integrativa abbia po- tuto avere, in astratto, ad oggetto una domanda restitutoria proposta nei confronti dei Ministeri (ovvero, quanto meno, er- roneamente ritenuta come proposta dalla corte d’appello).

Tale ultima conclusione sarebbe da ritenersi molto più ragione- volerispetto a quella fatta propria dalla corte d’appello, anche sul piano logico, dal momento che solo la ovvia banalità del rilievo dell’infondatezza di una domanda di restituzione dei ma- teriali estratti e stoccati dall’impresa esecutrice del lavori, pro- posta contro i Ministeri, che di tali materiali mai avevano avuto la disponibilità, potrebbe giustificare il carattere assolutamente scarno (al limite del difetto assoluto o della mera apparenza) della motivazione a sostegno della predetta integrazione.

È, infatti, appena il caso di osservare che, non essendosi affatto pronunciato su tali domande il giudice di primo grado (il quale in ordine alle stesse, come già ampiamente chiarito, aveva di- chiarato la litispendenza parziale, disponendo la cancellazione Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 delle relative cause dal ruolo), se la corte d’appello avesse ef- fettivamente inteso esaminarle nel merito, per escludere la de- dotta responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe dovuto quanto meno esporre una adeguata motiva- zione sul punto che, al contrario, manca del tutto.Al contrario, sia in primo che in secondo grado, è stata operata la sola valu- tazione della responsabilità dei Ministeri e solo l’esclusione della stessa è stata oggetto di motivazione.

Dunque, avrebbe potuto al più ipotizzarsi, a voler ammettere un errore del giudice di secondo grado (come ha fatto la corte d’appello), che tale errore riguardasse l’individuazione dell’esatta estensione delle domande proposte contro i Mini- steri, cioè quelle effettivamente oggetto della controversia, con la conseguenza che l’integrazione del dispositivo della decisione di merito avrebbe dovuto ritenersi fare riferimento a tali do- mande, non a domande del tutto estranee all’oggetto del giu- dizio. 1.2.4In ogni caso, anche al di là della possibilità di giungere ad una logica, certa e chiara interpretazione dell’effettivo signi- ficato da attribuire alla ambigua “integrazione del dispositivo” operata dalla corte d’appello e dalla stessa possibilità, quindi, di ritenerla una statuizione idonea ad esprimere un qualsiasi effettivo comando giudiziale suscettibile di passare in giudicato, è sufficiente,nella presente sede, escludere che la stessa possa in qualunque modo riferirsi alle domande per le quali vi era già stata dichiarazione di litispendenza e cancellazione dal ruolo in primo grado, con statuizioni non impugnate, domandeche non erano, del resto, neanche state in alcun modo riproposte in ap- pello.

E la suddetta esclusione si può e si deve affermare con cer- tezza, a giudizio di questa Corte, sulla base delle considerazioni fin qui svolte.

Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 1.2.5La decisione impugnata va, pertanto, cassata nella parte in cui in essa si afferma la sussistenza di un giudicato esterno in ordine alle domande di restituzione dei materiali stoccati dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. o, in subordine, di risar- cimento del relativo danno, affinché, in sede di rinvio, tali do- mande(sussistendone gli ulteriori necessari presupposti di am- missibilità) siano esaminate nel merito. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.360 cpc comma 1 n. 3: ammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei con- fronti del Sindaco, del direttore dei lavori e dell’amministratore unico dell’impresa».

Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione del principio del “più probabile che non”; prova del nesso di causalità per attribuzione di responsabilità a carico del Sindaco, del direttore dei lavori e dell’amministratore unico dell’impresa».

Con il quintomotivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3 : responsabilità per danno non patrimoniale a carico del Sindaco, del direttore dei lavori e dell’amministratore unico dell’im- presa».

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso hanno ad og- getto le domande proposte nei confronti dell’amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., del d irettore dei lavori eseguiti da detta società, nonché del Sindacodel Comune di Mandello del Lario.

Si osserva, in primo luogo,che la responsabilità di tali soggetti è stata, nella sostanza, dedotta (per tutti, anche se sulla base di diversi presupposti), quale responsabilità per omesso con- trollo sulla condotta della società esecutrice dei lavori.

Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 In particolare, secondo la ricorrente: a) i l Sindaco avrebbe omesso di verificare la completa osservanza delle proprie ordi- nanze, con le quali era stato disposto che il materiale scavato dall’impresa esecutrice fosse conservato a disposizione degli aventi diritto; b) il Direttore dei Lavori avrebbe omesso diveri- ficare che tuttoil materiale scavato non fosse disperso ma po- sto a disposizione della proprietaria della cava; c) l’amministra- tore unico dell’impresa esecutrice dei lavori, quale responsabile dell’intero operato di quest’ultima, risponderebbe anch’egli della omessa conservazione de l materiale scavato da parte dalla società.

Orbene, la corte d’appello ha, in verità, escluso che il giudicato esterno,ritenuto (erroneamente, per quanto in precedenza os- servato) sussistente con riguardo alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si estendesse anche alle do- mande proposte nei confronti dei soggetti indicati, che ha de- ciso nel merito, rigettandole.

Dal momento, peraltro, che la responsabilità dell’amministra- tore unicodella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), del Direttore dei lavori ( [OSCURATO:PERSONA] ), nonché del Sindaco del Comune di Mandello del Lario([OSCURATO:PERSONA]), risulta in so- stanza fondata dall’attrice sull’addebito a ciascuno di essi di condotte omissive relativamente al dovuto controllo sull’attività svolta dalla società esecutrice dei lavori, una volta cassata la decisioneimpugnata in ordine alla domanda proposta nei con- fronti di quest’ultima (decisione avvenuta sul mero rilievo del preteso giudicato esterno in realtà insussistente ), ne deriva, conseguentemente, non solo la necessità di procedere, in sede di rinvio,all’accertamento in concreto dell e eventuali condotte illecite poste in essere dalla società convenuta e degli effettivi danni da tali condotte eventualmente determinati, ma, al tempo stesso, la necessità di procedere nuovamente, a ll’esito di tali accertamenti, alla valutazione della sussistenza delle Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 eventuali responsabilità dei soggetti che si assumono tenuti al controllo sull’attività della società esecutrice dei lavori.

Ne deriva che l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso im- plica il sostanziale assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto la decisione impugnata deve ritenersi caducata anche in rela- zione all’accertamento della responsabilitàdell’amministratore unicodella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., del D irettore dei lavori, nonché del Sindaco del Comune di Mandello del Lario , che dovrà essere nuovamente presa in esame e valutata, nel giudizio di rinvio, sulla base dell’esito dell’accertamento, logi- camente pregiudiziale, relativo alla responsabilità della società esecutrice dei lavori ed agli eventuali danni effettivamente ri- sentiti dall’attrice in conseguenza. 3.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3: rilevanza della CTU svolta in altro processo per l’accerta- mento del danno subito da Lombarda».

Anche questo motivo resta assorbito, come i precedenti.

L’effettivo oggetto delle censure con esso formulate , pur non sostenute da una esposizione chiarissima, ha certamente ad oggetto il quantumdel preteso danno.

Poiché, in considerazione dell’accoglimento dei precedenti mo- tivi di ricorso,come già chiarito, anche la questione dell’even- tuale sussistenza di un danno effettivo e della sua entitàdovrà essere rivalutata in sede di rinvio, il motivo non può che rite- nersi anch’esso assorbito.

4. Altrettanto è , infine, a dirsi con riguardo alle richieste dei controricorrenti, dagli stessi qualificate come “ricorsi inciden- tali” ma che, in realtà,costituiscono una riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado rimasti assorbiti.

Anche tali questioni, quindi, dovranno essere eventualmente nuovamente prese in esame in sede di rinvio.

Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 5.Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso sono accolt i, nei sensi di cui in motivazione,assorbiti gli altri, nonché i ricorsi incidentali.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 03 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 28523 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28523del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico,le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RLN CRL54D26 L667U ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del l’am- ministratore unico,legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CLV SFN73D17 E507T) PENSAMarco (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CLV SFN73D17 E507T) -controricorrenti- nonché SIANI Giorgio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 66E26 D969 ) [OSCURATO:PERSONA] Egidio (C.F.: DMRGDE 56S10 E2011 ) MODICA Mario (C.F.: MDCMFR 61S 1 1 M052Q ) Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1112/2021, pubblicatain data 7 aprile 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],per ottenere la restituzione di un considerevole quan- titativo di materiali lapidei che assume sottratti da una cava di sua proprietà, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguito lavori di messa in sicurezza (la cui direzione era stata affidata al [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Mandello del Lario,[OSCURATO:PERSONA], quale Ufficiale di Governo (ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L.) o, in man- canza, il risarcimento dei relativi danni. [OSCURATO:PERSONA] ha chia- mato in garanzia lapropria assicuratrice della responsabilità ci- vile, [OSCURATO:SOCIETA]., per esserne eventualmente manlevato. Il Tribunale di Lecco ha parzialmente accolto la sola domanda risarcitoria proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha condannato al pagamento dell’importo di € 188.190,00 in favore della società attrice, mentre ha rigettato le domande avanzate nei confronti delle altre parti. A seguito di appello proposto (in via principale) dalla società convenuta condannata al risarcimento, nonché da quella attrice (in via incidentale), la Corte d’appello di Milano, in parziale ri- forma della decisione di primo grado, ha dichiarato in radice inammissibili le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., confermando per il resto la decisione di primo grado. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di sei motivi. Resistono,con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nonché [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2909 c.c. , in relazione al l’ art. 360 cpc comma 1n. 3: ammissibilità della domanda risarcitoria pro- posta nei confronti dell’impresa». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3: ammissibilità della domanda di accertamento del maggior danno subito da Lombarda». I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente; possono, pertanto, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono fondati. Secondo la società ricorrente, la corte d’appello avrebbe erro- neamente ritenuto sussistente un giudicato esterno di rigetto delle proprie domande di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione dei materiali lapidei estratti nel proprio terreno e stoccati dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 1.1Nella decisione impugnata si afferma che sussistere bbe un giudicato esterno (di rigetto) sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di restituzione dei materiali estratti dalla propria cava e stoccati, nonché sulla domanda risarcitoria avanzata in via subordinata rispetto alla prima. Tale giudicato deriverebbe d a una precedente sentenza, pro- nunciata dalla medesima Corte d’appello di Milano in un diverso giudizio,che era stato originariamente promosso proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ministero dell’Ambiente e d ella t utela d el Territorio e d e l Mare, nonché del Ministero dell’Interno, per ottenere il corrispettivo dovuto per i lavori di messa in sicurezza dei luoghi, eseguiti nell’area ove insisteva la proprietà della societàLombarda [OSCURATO:PERSONA]- bientali S.r.l.,in base ad ordinanze sindacali. LaLombarda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era intervenuta nel giu- dizio, sia contestando le domande proposte dalla società attrice nei confronti dei Ministeri indicati, sia proponendo essa stessa autonome domande, tanto nei confronti degli stessi Ministeri, quanto nei confronti della società attrice, per ottenere, tra l’al- tro, la restituzione dei materiali estratti dalla propria cava nel corso dei lavori ovvero il risarcimento del danno derivante dalla sottrazione degli stessi, a suo dire imputabili in primo luogo proprio alla società che aveva eseguito quei lavori. All’esito del primo grado di tale giudizio, il Tribunale di Milano aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulle do- mande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nei con- fronti dei Ministeri, essendo intervenuta transazione tra le parti; aveva, inoltre, dichiara to la litispendenza parziale tra l e do- mande proposte dalla società intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della società attrice [OSCURATO:PERSONA]- struzioni e [OSCURATO:SOCIETA]. (aventi ad oggetto la pretesadi conse- gna del materiale estratto e stoccato – in una determinata Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 quantità– e, in caso di mancata consegna, il risarcimento de l relativodanno) e le identiche domande che la prima aveva in precedenza già proposto davanti al Tribunale di Lecco(si tratta proprio delpresente giudizio), disponendo quindi la cancella- zione dal ruolo della relativa causa; aveva, infine, rigettato le ulteriori domande della società attrice. La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello avverso tale decisione, ma «con la precisazione che il dispositivo della stessa deve essere integrato con la pronuncia di rigetto, pre- sente nella motivazione, della domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla restituzione del materiale»; il ricorso per cassa- zione avverso tale ultima sentenza è stato dichiarato inammis- sibile da questa Corte (Ordinanza n. 18420 del 9 luglio 2019). Nel presente giudizio, la corte d’appello ha ritenuto che la pre- cisazione integrativa del dispositivo, contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Milano appena richiamata, implicasse, in realtà,una vera e propria pronuncia di rigetto delle domande avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aventi ad oggetto la restituzione dei materiali stoccati ovvero il risarcimento del relativo danno (pronuncia manifestamente non conforme a di- ritto, secondo la stessa corte d’appello, avendo già il tribunale, in effetti,disposto la cancellazione dal ruolo del la relativa con- troversia in virtù della litispendenza, ma ormai non più contro- vertibile, in quanto passata in giudicato, a seguito della dichia- razione di inammissibilità del ricorso per cassazione della Lom- bardaRecuperi [OSCURATO:SOCIETA].). 1.2 L’interpretazione della precedente decisione della Corte d’appello di Milano e l’individuazione in essa di un giudicato esterno sulle domande oggetto della presente controversianon può ritenersi conforme a diritto. 1.2.1Con riguardo alle domande aventi ad oggetto la restitu- zione dei materiali estratti e stoccati,ovvero il risarcimento del Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 danno per la loro mancata restituzione, avanzate in quel giudi- zio dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,è pacifico che fosse stata di- chiarata,in primo grado, la litispendenza parziale, onde di tali domande era anche stata espressamente disposta la cancella- zione dal ruolo, in quanto era stato ritenuto preventivamente instaurato presso il Tribunale di Lecco un giudizio con identico oggetto(si tratta, come già chiarito, del presente giudizio). Tale decisione non era stata in alcun modo impugnata e, d’altra parte,come correttamente deduce la società ricorrente, richia- mando in modo puntuale il contenuto dei propri atti difensivi sul punto, in secondo grado essa non aveva reiterato alcune delle suddette domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avendo proposto il gravame solo in relazione a quelle avanzate nei confronti dei Ministeri. 1.2.2Inoltre, la stessa corte d’appello ha escluso che vi fosse rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente in secondo grado davanti a sé (a seguito della dichiarazione di litispen- denza parziale emessa in primo grado) e quello già pendente davanti al Tribunale di Lecco (cioè, il presente giudizio), avendo gli stessi oggetto differente. Di conseguenza, l’integrazione del dispositivo della decisione di primo grado operata dalla stessa corte d’appello, nella deci- sione ritenuta costituire giudicato esterno, con riguardo al ri- getto «delladomanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla resti- tuzione del materiale», certamente non potrebbe, in nessun caso, riferirsi a quelle domande, ormai del tutto al di fuori dall’oggetto del processo, ma, al più, esclusivamente a do- mande avanzate nei confronti dei Ministeri convenuti. 1.2.3Nella sentenza impugnata, la conclusione contestata con i motivi di ricorso in esame viene, in effetti, argomentata a par- tire dal rilievo che una domanda di restituzione dei materiali era stata proposta in primo grado esclusivamente nei confronti Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e non nei confronti dei Ministeri. Ma si tratta di un argomento evidentemente insufficiente, sul piano logico, a giustificare la conclusione, dal momento che, se è veroche una domanda di restituzione dei materiali era stata proposta in primo grado esclusivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., è altrettanto vero che tale do- manda era stata oggetto di dichiarazione di litispendenza e di espressa cancellazione dal ruolo e non era stata riproposta in grado di appello, in quanto le domande oggetto del gravame erano esclusivamente quelle proposte nei confronti dei Mini- steri; tale domanda, quindi, era, sin dalla definizione del pro- cesso in primo grado, del tutto estranea all’oggetto del giudizio; onde, la statuizione integrativa espressa dalla corte d’appello non avrebbe in nessun caso potuto avere ad oggetto tale do- manda. Potrebbe ipotizzarsi che tale statuizione integrativa abbia po- tuto avere, in astratto, ad oggetto una domanda restitutoria proposta nei confronti dei Ministeri (ovvero, quanto meno, er- roneamente ritenuta come proposta dalla corte d’appello). Tale ultima conclusione sarebbe da ritenersi molto più ragione- volerispetto a quella fatta propria dalla corte d’appello, anche sul piano logico, dal momento che solo la ovvia banalità del rilievo dell’infondatezza di una domanda di restituzione dei ma- teriali estratti e stoccati dall’impresa esecutrice del lavori, pro- posta contro i Ministeri, che di tali materiali mai avevano avuto la disponibilità, potrebbe giustificare il carattere assolutamente scarno (al limite del difetto assoluto o della mera apparenza) della motivazione a sostegno della predetta integrazione. È, infatti, appena il caso di osservare che, non essendosi affatto pronunciato su tali domande il giudice di primo grado (il quale in ordine alle stesse, come già ampiamente chiarito, aveva di- chiarato la litispendenza parziale, disponendo la cancellazione Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 delle relative cause dal ruolo), se la corte d’appello avesse ef- fettivamente inteso esaminarle nel merito, per escludere la de- dotta responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe dovuto quanto meno esporre una adeguata motiva- zione sul punto che, al contrario, manca del tutto.Al contrario, sia in primo che in secondo grado, è stata operata la sola valu- tazione della responsabilità dei Ministeri e solo l’esclusione della stessa è stata oggetto di motivazione. Dunque, avrebbe potuto al più ipotizzarsi, a voler ammettere un errore del giudice di secondo grado (come ha fatto la corte d’appello), che tale errore riguardasse l’individuazione dell’esatta estensione delle domande proposte contro i Mini- steri, cioè quelle effettivamente oggetto della controversia, con la conseguenza che l’integrazione del dispositivo della decisione di merito avrebbe dovuto ritenersi fare riferimento a tali do- mande, non a domande del tutto estranee all’oggetto del giu- dizio. 1.2.4In ogni caso, anche al di là della possibilità di giungere ad una logica, certa e chiara interpretazione dell’effettivo signi- ficato da attribuire alla ambigua “integrazione del dispositivo” operata dalla corte d’appello e dalla stessa possibilità, quindi, di ritenerla una statuizione idonea ad esprimere un qualsiasi effettivo comando giudiziale suscettibile di passare in giudicato, è sufficiente,nella presente sede, escludere che la stessa possa in qualunque modo riferirsi alle domande per le quali vi era già stata dichiarazione di litispendenza e cancellazione dal ruolo in primo grado, con statuizioni non impugnate, domandeche non erano, del resto, neanche state in alcun modo riproposte in ap- pello. E la suddetta esclusione si può e si deve affermare con cer- tezza, a giudizio di questa Corte, sulla base delle considerazioni fin qui svolte. Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 1.2.5La decisione impugnata va, pertanto, cassata nella parte in cui in essa si afferma la sussistenza di un giudicato esterno in ordine alle domande di restituzione dei materiali stoccati dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. o, in subordine, di risar- cimento del relativo danno, affinché, in sede di rinvio, tali do- mande(sussistendone gli ulteriori necessari presupposti di am- missibilità) siano esaminate nel merito. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.360 cpc comma 1 n. 3: ammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei con- fronti del Sindaco, del direttore dei lavori e dell’amministratore unico dell’impresa». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione del principio del “più probabile che non”; prova del nesso di causalità per attribuzione di responsabilità a carico del Sindaco, del direttore dei lavori e dell’amministratore unico dell’impresa». Con il quintomotivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3 : responsabilità per danno non patrimoniale a carico del Sindaco, del direttore dei lavori e dell’amministratore unico dell’im- presa». Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso hanno ad og- getto le domande proposte nei confronti dell’amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., del d irettore dei lavori eseguiti da detta società, nonché del Sindacodel Comune di Mandello del Lario. Si osserva, in primo luogo,che la responsabilità di tali soggetti è stata, nella sostanza, dedotta (per tutti, anche se sulla base di diversi presupposti), quale responsabilità per omesso con- trollo sulla condotta della società esecutrice dei lavori. Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 In particolare, secondo la ricorrente: a) i l Sindaco avrebbe omesso di verificare la completa osservanza delle proprie ordi- nanze, con le quali era stato disposto che il materiale scavato dall’impresa esecutrice fosse conservato a disposizione degli aventi diritto; b) il Direttore dei Lavori avrebbe omesso diveri- ficare che tuttoil materiale scavato non fosse disperso ma po- sto a disposizione della proprietaria della cava; c) l’amministra- tore unico dell’impresa esecutrice dei lavori, quale responsabile dell’intero operato di quest’ultima, risponderebbe anch’egli della omessa conservazione de l materiale scavato da parte dalla società. Orbene, la corte d’appello ha, in verità, escluso che il giudicato esterno,ritenuto (erroneamente, per quanto in precedenza os- servato) sussistente con riguardo alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. si estendesse anche alle do- mande proposte nei confronti dei soggetti indicati, che ha de- ciso nel merito, rigettandole. Dal momento, peraltro, che la responsabilità dell’amministra- tore unicodella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), del Direttore dei lavori ( [OSCURATO:PERSONA] ), nonché del Sindaco del Comune di Mandello del Lario([OSCURATO:PERSONA]), risulta in so- stanza fondata dall’attrice sull’addebito a ciascuno di essi di condotte omissive relativamente al dovuto controllo sull’attività svolta dalla società esecutrice dei lavori, una volta cassata la decisioneimpugnata in ordine alla domanda proposta nei con- fronti di quest’ultima (decisione avvenuta sul mero rilievo del preteso giudicato esterno in realtà insussistente ), ne deriva, conseguentemente, non solo la necessità di procedere, in sede di rinvio,all’accertamento in concreto dell e eventuali condotte illecite poste in essere dalla società convenuta e degli effettivi danni da tali condotte eventualmente determinati, ma, al tempo stesso, la necessità di procedere nuovamente, a ll’esito di tali accertamenti, alla valutazione della sussistenza delle Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 eventuali responsabilità dei soggetti che si assumono tenuti al controllo sull’attività della società esecutrice dei lavori. Ne deriva che l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso im- plica il sostanziale assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto la decisione impugnata deve ritenersi caducata anche in rela- zione all’accertamento della responsabilitàdell’amministratore unicodella [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., del D irettore dei lavori, nonché del Sindaco del Comune di Mandello del Lario , che dovrà essere nuovamente presa in esame e valutata, nel giudizio di rinvio, sulla base dell’esito dell’accertamento, logi- camente pregiudiziale, relativo alla responsabilità della società esecutrice dei lavori ed agli eventuali danni effettivamente ri- sentiti dall’attrice in conseguenza. 3.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3: rilevanza della CTU svolta in altro processo per l’accerta- mento del danno subito da Lombarda». Anche questo motivo resta assorbito, come i precedenti. L’effettivo oggetto delle censure con esso formulate , pur non sostenute da una esposizione chiarissima, ha certamente ad oggetto il quantumdel preteso danno. Poiché, in considerazione dell’accoglimento dei precedenti mo- tivi di ricorso,come già chiarito, anche la questione dell’even- tuale sussistenza di un danno effettivo e della sua entitàdovrà essere rivalutata in sede di rinvio, il motivo non può che rite- nersi anch’esso assorbito. 4. Altrettanto è , infine, a dirsi con riguardo alle richieste dei controricorrenti, dagli stessi qualificate come “ricorsi inciden- tali” ma che, in realtà,costituiscono una riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado rimasti assorbiti. Anche tali questioni, quindi, dovranno essere eventualmente nuovamente prese in esame in sede di rinvio. Ric. n. 28523/2021 –Sez. 3 – A d. 3 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 5.Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso sono accolt i, nei sensi di cui in motivazione,assorbiti gli altri, nonché i ricorsi incidentali. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa comp
Sentenza Cassazione n. 19608/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris