CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2019
Cassazione n. 35162/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6972/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale I.r. di S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., elettivamente domiciliati a Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - ARk4 avverso la sentenza n. 1118/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: I ricorrenti offrono una complessa ricostruzione della vicenda, che può riassumersi come segue. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. nell'anno 2003 vendette a [OSCURATO:PERSONA] dei volumi da collezione, per un prezzo di euro 55.800; fra essi ve ne era uno che appariva attribuibile ad [OSCURATO:PERSONA]. Oltre due anni dopo il [OSCURATO:PERSONA] contestò alla società che tale libro fosse attribuibile al pittore, chiedendo pertanto il rimborso, a titolo di danno, di euro 10.000, previa restituzione dell'opera, ma trovando resistenza in controparte. Per quanto qui interessa, ne insorsero cause, che, riunite, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1243/2012, risolse a favore della società; il [OSCURATO:PERSONA] propose appello, che la Corte d'appello di Milano dichiarò inammissibile; avverso la relativa ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ricorse per cassazione - R.G. 19042/2013 -. Frattanto, nel 2010, nei confronti della società nonché di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Bergamo fu emesso decreto ingiuntivo, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - coniuge del [OSCURATO:PERSONA] -, intimante di consegnarle una serie di libri o, in alternativa, la somma di euro 168.000 oltre accessori e spese; gli intimati si opposero e il Tribunale accolse l'opposizione con sentenza n. 2604/2015; la soccombente si appellò alla Corte d'appello di Brescia, che respinse il gravame con sentenza n. 1613/2017, contro la quale [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione. ()7 Nel 2011, intanto, gli attuali ricorrenti si rivolsero ancora al Tribunale di Bergamo chiedendo che, previa riunione di tale ulteriore causa ex articolo 274 c.p.c. alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo, fosse dichiarato obbligato e condannato il [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente ed effettivo possessore dei libri de quibus, nel denegato caso di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, a manlevare gli attori dalle pregiudizievoli conseguenze. Il Tribunale, non essendo state riunite le due cause, con sentenza n. 3155/2016, rigettò la domanda attorea. La società, la Lazzerini e il Crini proposero appello, cui il [OSCURATO:PERSONA] resistette. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 16 luglio 2019, ha rigettato il gravame; è avverso quest'ultima sentenza che la società, la Lazzerini e il Crini hanno proposto ricorso, basato su un unico motivo - illustrato pure con memoria (ove, tra l'altro, si afferma che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza milanese sarebbe stato respinto da questa Suprema Corte mentre il ricorso della Krauss nell'altra causa non sarebbe ancora stato deciso) -, da cui si è difeso con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], presenl:ando anche ricorso incidentale condizionato. Considerato che: 1. L'unico motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1703, 1705, 1706, 1713 c.p.c. e in particolare con riferimento all'articolo 948 c.c. Si assume che gli obblighi del mandatario nei confronti del mandante stabiliti dall'articolo 1713 c.c. dovrebbero essere contestualizzati con altre norme, ovvero l'articolo 1705 c.p.c. sul mandato senza rappresentanza e - soprattutto - l'articolo 948 c.c. sull'azione di rivendicazione del proprietario (o preteso tale) e i relativi obblighi del convenuto in tal caso. I ricorrenti asseriscono di aver avviato la presente causa unicamente per l'ipotesi che le domande della Krauss - coniuge del [OSCURATO:PERSONA] - potessero essere accolte, e quindi fosse ritenuta sussistente una fattispecie di mandato senza rappresentanza ex articolo 1705 c.c., in cui il [OSCURATO:PERSONA], agendo appunto in nome proprio, avrebbe assunto obbligazioni verso terzi - gli attuali ricorrenti - e la mandante Krauss avrebbe "esercitato i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato, ed in particolare l'azione di rivendicazione dei beni" ai sensi dell'articolo 948 c.c. Nel caso di rivendica, infatti, il convenuto sarebbe obbligato a recuperare la cosa per l'attore a proprie spese; le domande degli attuali ricorrenti verso il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state proprio dirette "a far fronte agli obblighi posti dalla legge a carico della parte convenuta nell'azione di rivendicazione dei beni" proposta nei loro confronti dal presunto proprietario di questi, solo in tale ottica adducendo che il mandatario [OSCURATO:PERSONA] non avesse adempiuto alle obbligazioni impostegli dall'articolo 1713 c.c. Osservano i ricorrenti che nel mandato senza rappresentanza il mandatario in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi sanno del mandato; i terzi non hanno nessun rapporto con il mandante; il mandato senza rappresentanza è un negozio ad effetti esclusivamente obbligatori, per cui non genera l'acquisto diretto da parte del mandante dei beni acquistati dal mandatario, occorrendo da quest'ultimo un atto di trasferimento. Nel caso in esame, l'avvenuta consegna dei libri de quibus "al (presunto) mandatario" comporterebbe l'obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di trasferire i libri alla mandante: rispetto all'atto di trasferimento non potrebbe "essere negato l'interesse e/o il diritto del terzo, a che l'adempimento avvenga regolarmente, giacché, in tal caso, il mandatario incorrerebbe nella responsabilità contrattuale per la mancata attuazione dell'obbligo nascente dal mandato, a norma dell'art.1703 c.c.". Detto adempimento non potrebbe rilevare soltanto nell'ambito contrattuale. Infatti "il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale (17 della tutela dell'affidamento incolpevole," potrebbe "essere invocato, in tema di mandato, nei confronti dell'apparente mandatario dal terzo che abbia, in buona fede, agito con il medesimo": e questo principio generale dovrebbe essere coordinato con gli articoli 1706 e 948 c.c. che attribuiscono al mandante la rivendicazione dei beni mobili acquistati per suo conto dal mandatario che agì in nome proprio, "azione che presuppone l'immediato trasferimento della titolarità del diritto di proprietà sulle cose dall'alienante al mandante". Sulla base di tale normativa si dovrebbe presumere che, per i beni mobili acquistati in nome proprio dal mandatario, "si attuino due distinti trasferimenti logicamente successivi, ma cronologicamente contemporanei, l'uno dal terzo al mandante (sic), e l'altro dal mandatario al mandante". Laddove, "come sostenuto nel caso", l'ultimo trasferimento, dal mandatario [OSCURATO:PERSONA] alla mandante Krauss, sia stato omesso e per l'omissione la mandante agisca in rivendicazione verso il terzo alienante, risulterebbe legittima l'azione dell'alienante verso il mandatario perché quest'ultimo sia condannato ad adempiere la obbligazione impostagli dal mandato e di cui all'articolo 1713 c.c.: vi sarebbe dunque "un interesse diretto ed immediato in capo al terzo, proprio per paralizzare e/o neutralizzare" la rivendica del mandante proposta avverso il terzo ex articolo 948 c.c. Pertanto la domanda avanzata davanti ai giudici di merito sarebbe stata "duplice ed alternativa, ma sempre diretta a tal fine", ovvero condannare il [OSCURATO:PERSONA] a consegnare tutti i libri alla mandante Krauss o in alternativa condannare il [OSCURATO:PERSONA] a riconsegnare tutti i libri all'alienante perché questa, a sua volta, potesse fronteggiare l'azione di rivendica diretta avanzata dalla Krauss, la prima domanda fondandosi sull'articolo 1713 c.c. e la seconda sull'articolo 948 c.c. ove si sancisce che la cosa "il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese". Lamentano quindi i ricorrenti che i giudici di merito non abbiano esaminato la fattispecie del mandato senza rappresentanza e abbiano mal interpretato la domanda degli attuali ricorrenti, non qualificabile come rnanleva e/o garanzia impropria, bensì fondante "la propria specifica e corretta giustificazione, e fonte, nei particolari meccanismi esecutivi del mandato senza rappresentanz ... e ancor più particolarmente nelle obbligazioni poste a carico della parte convenuta in giudizio con l'azione di rivendicazione" ex articolo 948 c.c. 2. A prescindere - per l'esito di questo ricorso cui si verrà tra poco giungere - dalla questione di carente interesse processuale che potrebbe insorgere in relazione all'evoluzione di altre cause, si deve rilevare che nella esposizione della vicenda processuale i ricorrenti hanno asserito di avere promosso la presente causa per tenersi indenni dagli eventuali effetti pregiudizievoli dell'accoglimento della domanda avanzata dalla Krauss nei loro confronti nella causa monitoriamente avviata davanti allo stesso Tribunale di Bergamo, avendo consegnato tutti i libri oggetto della domanda della Krauss al [OSCURATO:PERSONA]; essi quindi avevano, quando la causa fu incamerata, precisate le conclusioni nel senso che, disposta preventivamente la riunione ex articolo 274 c.p.c., si dichiarasse obbligato e fosse condannato il [OSCURATO:PERSONA] "quale acquirente ed effettivo possessore dei beni (libri) di cui è causa, nel caso - negato - di conferma del decreto ingiuntivo ..., a manlevare ... gli attori dalle eventuali conseguenze pregiudicevoli (sic) tutte rivenienti dalle domande . Krauss, anche nell'ipotesi di accoglimento solo parziale delle medesime" (ricorso, pagine 10-11). Non vi è altra indicazione sul contenuto dell'atto introduttivo in primo grado. Non si comprende, dunque, la critica mossa alla sentenza d'appello laddove avrebbe erroneamente riconosciuto la domanda degli attuali ricorrenti come domanda di manleva. Di tutti gli argomenti dispiegati nel presente motivo sulla base della normativa del mandato e della rivendica si ha emersione solo nella descrizione del contenuto dell'appello (ricorso, pagine 12-14). Il ricorso pertanto potrebbe cadere nella inammissibilità in quanto non consente, rispettando l'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., di conoscere quale era il contenuto dell'atto introduttivo di primo grado, e se allora quello che era stato prospettato nell'atto d'appello costituiva un novum oppure una legittima riproposizione delle tematiche del primo atto. 3. Peraltro, mettendo in disparte quanto fin qui rilevato, emerge che gli stessi ricorrenti, descrivendo il contenuto dell'appello, lo mostrano imperniato sull'articolo 1713 c.c., lamentando che il primo giudice non avrebbe tenuto in conto delle conseguenze dell'inadempimento del mandatario dell'obbligo, previsto in tale norma, di "rimettergli (al mandante) tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato", peraltro giungendo a lamentare che la Krauss aveva esercitato un'azione di rivendica nei loro confronti avente ad oggetto "tutto quanto ricevuto a causa del mandato" dal [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale ha fondato il rigetto sulla estraneità degli attuali ricorrenti al contratto di mandato, assumendo che "solo il mandante può chiedere al mandatario il rispetto degli obblighi nascenti dall'art. 1713 c.c.", e che, se il mandante agisce "nei confronti della parte venditrice, quest'ultima può certamente opporgli di avere consegnato la cosa al mandatario - difesa che ... è stata, appunto, oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo - e qualora venga in ogni caso condannata alla consegna potrà agire presso il mandatario per la restituzione di quanto consegnato, proponendo la domanda di indebito soggettivo ovvero per ottenere il risarcimento del danno patito, ma non potrà in alcun modo ottenere siffatte condanne ponendo come fondamento del suo diritto gli obblighi nascenti dal rapporto di mandato, né potrà chiedere, in relazione alla obbligazione specifica portata dall'art. 1713 c.c., che il mandatario venga condannato" a consegnare i libri "direttamente al proprio mandante": di qui l'assenza di ogni manleva o garanzia. 4. In effetti, a ben guardare e a tacer d'altro, i ricorrenti tentano di "entrare" nel contratto di mandato per una tattica difensiva insorta dal fatto che l'azione di rivendica ex articolo 948 c.c. prescinde da ogni legame contrattuale dell'attore con il convenuto - è tipica azione reale -, per CUI la Krauss ha potuto esercitarla nei loro confronti, e ciò prescinde, naturalmente, dalla fondatezza o meno dell'azione nel concreto. Siffatta tattica è però palesemente forzata e quindi scorretta. Essendo estranei al contratto di mandato, i ricorrenti non possono invero avvalersi della relativa normativa. Non possono, pertanto, "difendersi" nell'azione di rivendica mediante l'esistenza di un contratto a cui sono terzi. L'esistenza di tale contratto, poi, a sua volta non incide sull'azione di rivendica, che si colloca su un piano ad essa completamente diverso ed estraneo. Quel che in realtà è stato tentato dagli attuali ricorrenti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe proprio riconducibile a un patto di manleva o di garanzia impropria, il quale avrebbe potuto eventualmente sussistere se nel contratto di compravendita stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] acquirente e gli attuali ricorrenti alienanti fosse stata inserita - creando così un negozio misto o comunque atipico - una clausola obbligante il [OSCURATO:PERSONA] a garantire gli alienanti da un'eventuale futura azione della Krauss avverso gli alienanti stessi, ma di questo non vi è traccia alcuna nella controversia. 5. La risposta che ha dato il giudice d'appello è allora, in sostanza, condivisibile, e comunque il ricorso è infondato, il che ictu °cui/ rende il ricorso incidentale privo di interesse, vale a dire lo assorbe. Le spese di lite meritano compensazione per la spiccata e quanto mai evidente peculiarità della vicenda. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 431.5 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'