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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04046/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 6099-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – avverso l'ordinanza n. cronologico 8820/2025 del TRIBUNALE di MILANO, del 14/03/2025 R.G.N. 11447/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.6099/2025 Cron.

Rep.

Ud25/11/2025 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente in epigrafe ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto tra le parti e condannare la convenuta al pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro svolto presso la stazione ferroviaria di Milano, in esecuzione di un appalto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].;

2. con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Tribunale adito si è dichiarato d’ufficio territorialmente incompetente in favore, alternativamente, del Tribunale di Napoli o del Tribunale di Roma;

3. il Tribunale, in estrema sintesi, con l’ordinanza indicata, ha rilevato che la datrice di lavoro aveva sede legale in Napoli e che il rapporto di lavoro doveva intendersi sorto in Roma; ha affermato che “l’adibizione del lavoratore ad appalto della società committente sito nel territorio della provincia di Milano non rileva ai fini della competenza territoriale”; 4.avverso tale ordinanza l’istante ha proposto regolamento di competenza; la società intimata ha resistito con memoria ex art.47 c.p.c.; 5.l’Ufficio della Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il regolamento di competenza, il ricorrente formula quattro motivi di censura dell’ordinanza impugnata: con il primo si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe escluso il foro della dipendenza aziendale “senza considerare la presenza nella stazione di [OSCURATO:PERSONA] dei mezzi che il ricorrente afferma di aver utilizzato e manutenzionato e che risultano per conferma della datrice stessa”; col secondo mezzo si eccepisce ancora la nullità dell’ordinanza “per insanabile illogicità e contraddittorietà della motivazione” per aver escluso la esistenza di “un nucleo minimale di strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa” nonostante la presenza in Milano di “mezzi e organizzazione confermati dalla datrice stessa”; col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.38, 413 e 414 c.p.c., contestando quanto ritenuto dal giudice adito in ordine alla mancanza di allegazioni nel ricorso idonee a radicare la competenza territoriale a Milano; con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 38, ultimo comma, c.p.c. e 413 c.p.c., per avere il giudice declinato la competenza sulla base delle dichiarazioni della convenuta e senza assumere “sommarie informazioni”;

2. il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue; 2.1.è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); suole dirsi che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007);

2.2. ciò posto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del più recente orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, che ha ritenuto “conforme alla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore” (in termini Cass. n. 26081 del 2023); tanto in continuità con un indirizzo, sovente ribadito (cfr. Cass.n. 17911 del 2023), che ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso non solo non coincida con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis , mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass.n. 1285 del 2022; Cass. n. 30451 del 2022); si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c.

“è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (in termini, v.

Cass. n. 12907 del 2022; in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023); in questa prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass. n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019; Cass. n. 38861 del 2021; Cass.n. 5503 del 2023; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014);

3. alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge; il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dalla co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 6099-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – avverso l'ordinanza n. cronologico 8820/2025 del TRIBUNALE di MILANO, del 14/03/2025 R.G.N. 11447/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.6099/2025 Cron. Rep. Ud25/11/2025 il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente in epigrafe ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto sottoscritto tra le parti e condannare la convenuta al pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro svolto presso la stazione ferroviaria di Milano, in esecuzione di un appalto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].; 2. con ordinanza del 4 febbraio 2025, il Tribunale adito si è dichiarato d’ufficio territorialmente incompetente in favore, alternativamente, del Tribunale di Napoli o del Tribunale di Roma; 3. il Tribunale, in estrema sintesi, con l’ordinanza indicata, ha rilevato che la datrice di lavoro aveva sede legale in Napoli e che il rapporto di lavoro doveva intendersi sorto in Roma; ha affermato che “l’adibizione del lavoratore ad appalto della società committente sito nel territorio della provincia di Milano non rileva ai fini della competenza territoriale”; 4.avverso tale ordinanza l’istante ha proposto regolamento di competenza; la società intimata ha resistito con memoria ex art.47 c.p.c.; 5.l’Ufficio della Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il regolamento di competenza, il ricorrente formula quattro motivi di censura dell’ordinanza impugnata: con il primo si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale avrebbe escluso il foro della dipendenza aziendale “senza considerare la presenza nella stazione di [OSCURATO:PERSONA] dei mezzi che il ricorrente afferma di aver utilizzato e manutenzionato e che risultano per conferma della datrice stessa”; col secondo mezzo si eccepisce ancora la nullità dell’ordinanza “per insanabile illogicità e contraddittorietà della motivazione” per aver escluso la esistenza di “un nucleo minimale di strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa” nonostante la presenza in Milano di “mezzi e organizzazione confermati dalla datrice stessa”; col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.38, 413 e 414 c.p.c., contestando quanto ritenuto dal giudice adito in ordine alla mancanza di allegazioni nel ricorso idonee a radicare la competenza territoriale a Milano; con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 38, ultimo comma, c.p.c. e 413 c.p.c., per avere il giudice declinato la competenza sulla base delle dichiarazioni della convenuta e senza assumere “sommarie informazioni”; 2. il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue; 2.1.è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); suole dirsi che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007); 2.2. ciò posto, l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del più recente orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, che ha ritenuto “conforme alla ratio dell’art. 413 c.p.c. l’individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore” (in termini Cass. n. 26081 del 2023); tanto in continuità con un indirizzo, sovente ribadito (cfr. Cass.n. 17911 del 2023), che ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso non solo non coincida con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis , mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass.n. 1285 del 2022; Cass. n. 30451 del 2022); si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (in termini, v. Cass. n. 12907 del 2022; in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023); in questa prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass. n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019; Cass. n. 38861 del 2021; Cass.n. 5503 del 2023; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014); 3. alla stregua di quanto esposto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge; il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase. P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa con l’osservanza del termine di legge dalla co
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