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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03951/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8271-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della FINO 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata- avverso l'ordinanza n.

RG 62716/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme della espropriazione immobiliare.

Poiché l’immobile pignorato era in comproprietà del debitore e di un terzo, nel 2016 il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e ordinò l’introduzione del giudizio di divisione.

2. Il giudice della divisione con sentenza 10 settembre 2020 n. 12221 accertò la non separabilità in natura dell’immobile pignorato e con separata ordinanza delegò le operazioni di vendita ad un professionista.

Avendo il professionista delegato per la vendita emesso l’avviso di vendita, il debitore esecutato chiese al giudice dell’esecuzione di sospendere la divisione endoesecutiva, e contestualmente propose reclamo ex articolo 591 terc.p.c. avverso il suddetto avviso di vendita.

Il giudice della divisione rigettò sia l’istanza di sospensione che il reclamo ex articolo 591 terc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] reclamò tali provvedimenti al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 669 terdeciese 591 ter, ultimo comma, c.p.c..

3. Con ordinanza 10 febbraio 2021 n. 1101 il Tribunale rigettò il reclamo.

Tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo.

Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (per il tramite della propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (in persona della mandataria [OSCURATO:SOCIETA].), e cioè i due creditori procedenti.

4. Il 25 maggio 2022 il ricorrente ha depositato rinuncia, ritualmente accettata, al ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente il giudizio va dichiarato estinto nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, congiuntamente, la violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione; degli articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile; dell’art. 54 terdella legge 27/20.

Il ricorrente premette alla illustrazione del motivo che il provvedimento impugnato deve ritenersi ricorribile per cassazione, per due indipendenti ragioni così sintetizzabili: -) il provvedimento con cui il Tribunale giudica in sede di reclamo sui provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 591 terc.p.c. non è seguito dalla introduzione di un giudizio di merito, e dunque deve ritenersi definitivo e non ulteriormente impugnabile; -) i provvedimenti del giudice dell’esecuzione adottati da questi personalmente possono essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.; analoga opposizione, tuttavia, la legge non consente avverso i provvedimenti emessi dal professionista delegato alle operazioni di vendita: pertanto, per evitare disparità di trattamento a seconda del modo di svolgimento del processo esecutivo, deve potersi consentire al debitore di impugnare per cassazione, ex articolo 111 della Costituzione, i provvedimenti collegiali pronunciati in sede di reclamo avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione adottati ex articolo 591 terc.p.c..

2.1. Nel merito, il ricorrente deduce che il giudizio di divisione dell’immobile pignorato doveva ritenersi sospeso ope legis ai sensi dell’articolo 54 terdella legge 27/20 contenente le disposizioni di contrasto alla pandemia da SARS Covid-19, e per effetto del quale venne disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive.

2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato, in fattispecie analoga, che l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3- , Sentenza n. 12238 del 9/05/2019, Rv. 653893 - 01; il principio è stato in seguito ribadito da Sez. 3, Ordinanza n. 14542 del 9.5.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6929 del 2.3.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27069 del 6.10.2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6818 del 11.3.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19124 del 15.9.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020).

2.3. Tale orientamento non è scalfito dagli argomenti spesi dal ricorrente.

Quanto al primo dei suddetti argomenti, basterà osservare che scopo del procedimento previsto dall'art. 591 terc.p.c. non è quello di accertare diritti, ma quello ben diverso di risolvere difficoltà pratiche e superare celermente le fasi di empasse dovute ad incertezze operative o difficoltà materiali incontrate dal professionista delegato nello svolgimento delle operazioni di vendita.

Un procedimento, dunque, di per sé insuscettibile di mettere capo ad una decisione che possa acquistare “efficacia di giudicato”.

2.4. Quanto al secondo degli argomenti suddetti, nessuna asimmetria vi è tra i processi esecutivi in cui le operazioni di vendita vengano delegate ad un professionista, e quelli in cui non vengono delegate: infatti nell'uno come nell'altrocaso eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'esecuzione, che potranno perciò essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 1335 del 20/01/2011, Rv. 615944 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011, Rv. 618002 -01).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Nel rapporto tra il ricorrente e la Fino 2non vi è luogo a provvedere per dette spese, in considerazione della rinuncia e dell’adesione ad essa da parte della società controricorrente.

P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].; (-) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle altre parti; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di cui in epigrafe delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8271-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della FINO 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata- avverso l'ordinanza n. RG 62716/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme della espropriazione immobiliare. Poiché l’immobile pignorato era in comproprietà del debitore e di un terzo, nel 2016 il giudice dell’esecuzione sospese la procedura e ordinò l’introduzione del giudizio di divisione. 2. Il giudice della divisione con sentenza 10 settembre 2020 n. 12221 accertò la non separabilità in natura dell’immobile pignorato e con separata ordinanza delegò le operazioni di vendita ad un professionista. Avendo il professionista delegato per la vendita emesso l’avviso di vendita, il debitore esecutato chiese al giudice dell’esecuzione di sospendere la divisione endoesecutiva, e contestualmente propose reclamo ex articolo 591 terc.p.c. avverso il suddetto avviso di vendita. Il giudice della divisione rigettò sia l’istanza di sospensione che il reclamo ex articolo 591 terc.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] reclamò tali provvedimenti al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 669 terdeciese 591 ter, ultimo comma, c.p.c.. 3. Con ordinanza 10 febbraio 2021 n. 1101 il Tribunale rigettò il reclamo. Tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo. Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (per il tramite della propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (in persona della mandataria [OSCURATO:SOCIETA].), e cioè i due creditori procedenti. 4. Il 25 maggio 2022 il ricorrente ha depositato rinuncia, ritualmente accettata, al ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente il giudizio va dichiarato estinto nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, congiuntamente, la violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione; degli articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile; dell’art. 54 terdella legge 27/20. Il ricorrente premette alla illustrazione del motivo che il provvedimento impugnato deve ritenersi ricorribile per cassazione, per due indipendenti ragioni così sintetizzabili: -) il provvedimento con cui il Tribunale giudica in sede di reclamo sui provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 591 terc.p.c. non è seguito dalla introduzione di un giudizio di merito, e dunque deve ritenersi definitivo e non ulteriormente impugnabile; -) i provvedimenti del giudice dell’esecuzione adottati da questi personalmente possono essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.; analoga opposizione, tuttavia, la legge non consente avverso i provvedimenti emessi dal professionista delegato alle operazioni di vendita: pertanto, per evitare disparità di trattamento a seconda del modo di svolgimento del processo esecutivo, deve potersi consentire al debitore di impugnare per cassazione, ex articolo 111 della Costituzione, i provvedimenti collegiali pronunciati in sede di reclamo avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione adottati ex articolo 591 terc.p.c.. 2.1. Nel merito, il ricorrente deduce che il giudizio di divisione dell’immobile pignorato doveva ritenersi sospeso ope legis ai sensi dell’articolo 54 terdella legge 27/20 contenente le disposizioni di contrasto alla pandemia da SARS Covid-19, e per effetto del quale venne disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato, in fattispecie analoga, che l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3- , Sentenza n. 12238 del 9/05/2019, Rv. 653893 - 01; il principio è stato in seguito ribadito da Sez. 3, Ordinanza n. 14542 del 9.5.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6929 del 2.3.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27069 del 6.10.2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6818 del 11.3.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19124 del 15.9.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020). 2.3. Tale orientamento non è scalfito dagli argomenti spesi dal ricorrente. Quanto al primo dei suddetti argomenti, basterà osservare che scopo del procedimento previsto dall'art. 591 terc.p.c. non è quello di accertare diritti, ma quello ben diverso di risolvere difficoltà pratiche e superare celermente le fasi di empasse dovute ad incertezze operative o difficoltà materiali incontrate dal professionista delegato nello svolgimento delle operazioni di vendita. Un procedimento, dunque, di per sé insuscettibile di mettere capo ad una decisione che possa acquistare “efficacia di giudicato”. 2.4. Quanto al secondo degli argomenti suddetti, nessuna asimmetria vi è tra i processi esecutivi in cui le operazioni di vendita vengano delegate ad un professionista, e quelli in cui non vengono delegate: infatti nell'uno come nell'altrocaso eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'esecuzione, che potranno perciò essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 1335 del 20/01/2011, Rv. 615944 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8864 del 18/04/2011, Rv. 618002 -01). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Nel rapporto tra il ricorrente e la Fino 2non vi è luogo a provvedere per dette spese, in considerazione della rinuncia e dell’adesione ad essa da parte della società controricorrente. P.q.m. (-) dichiara estinto il giudizio di legittimità nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].; (-) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle altre parti; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di cui in epigrafe delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso a
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