CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che contesta la sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. eccependo, di conseguenza la mancanza della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato laddove sostiene che non ricorra il requisito della destinazione pubblica del bene sottratto. Ed invero, la condotta di impossessamento di acque pubbliche attraverso un allaccio abusivo all'acquedotto comunale integra il reato di furto aggravato, in quanto commesso su cose destinate a pubblico servizio; i giudici di merito hanno correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del rato ascritto essendo emerso che l'acqua è stata sottratta dalla rete idrica comunale ed era quindi destinata al servizio pubblico di fornitura idrica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 l