CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 1971
Cassazione n. 36085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/02/1971 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA D,AWAN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce confermativa della pronuncia del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Lecce, in epoca antecedente e prossima al settembre 2014). Considerato che il motivo proposto (erronea applicazione della legge penale per difetto dell'elemento psicologico in relazione al reato contestato) è manifestamente infondato, attesa la compiuta motivazione sul punto effettuata dalla Corte di merito (foglio 4 dell'impugnata sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente