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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40639/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Bologna con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Rimini il 23 gennaio 2017 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un tentativo di truffa.

Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, essendo il termine relativo maturato il 31 luglio 2020, data precedente all'udienza di appello.

Propone ricorso anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla detta aggravante, poiché la corte non ha valutato in concreto la maggiore pericolosità sociale dell'imputato limitandosi a richiamare i plurimi precedenti penali. - Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 157 codice penale in ordine al rigetto della richiesta di intervenuta prescrizione , maturata alla data del 31 luglio 2020.

I ricorsi sono inammissibili.

Il motivo relativo alla recidiva è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato che i plurimi precedenti specifici dei due imputati dimostrano che la maggiore capacità criminale dei prevenuti è cresciuta grazie all'esperienza nel settore.

Trattasi di motivazione succinta ma esaustiva e rispettosa dei criteri dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono per il riconoscimento della recidiva la valutazione della rilevanza dei precedenti penali in relazione alla natura del reato oggetto del giudizio, al fine di verificare che lo stesso sia espressione di una più spiccata pericolosità sociale.

La tentata truffa è stata consumata il 31 gennaio 2013 e in ragione della ritenuta recidiva reiterata si prescrive ai sensi dell'articolo 161 codice penale in non meno di nove anni (6 + 1/2) e quindi non prima del 31 gennaio 2022.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i. [OSCURATO:PERSONA] N i o P C) s i rAi A I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Bologna con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Rimini il 23 gennaio 2017 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un tentativo di truffa. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, essendo il termine relativo maturato il 31 luglio 2020, data precedente all'udienza di appello. Propone ricorso anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla detta aggravante, poiché la corte non ha valutato in concreto la maggiore pericolosità sociale dell'imputato limitandosi a richiamare i plurimi precedenti penali. - Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 157 codice penale in ordine al rigetto della richiesta di intervenuta prescrizione , maturata alla data del 31 luglio 2020. I ricorsi sono inammissibili. Il motivo relativo alla recidiva è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato che i plurimi precedenti specifici dei due imputati dimostrano che la maggiore capacità criminale dei prevenuti è cresciuta grazie all'esperienza nel settore. Trattasi di motivazione succinta ma esaustiva e rispettosa dei criteri dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono per il riconoscimento della recidiva la valutazione della rilevanza dei precedenti penali in relazione alla natura del reato oggetto del giudizio, al fine di verificare che lo stesso sia espressione di una più spiccata pericolosità sociale. La tentata truffa è stata consumata il 31 gennaio 2013 e in ragione della ritenuta recidiva reiterata si prescrive ai sensi dell'articolo 161 codice penale in non meno di nove anni (6 + 1/2) e quindi non prima del 31 gennaio 2022. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i. [OSCURATO:PERSONA] N i o P C) s i rAi A I
Sentenza Cassazione n. 40639/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris