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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42170/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato, quanto al primo motivo, che le doglianze in ordine all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia impugnata si pongono in palese contrasto con il dato normativo e sono perciò da ritenersi manifestamente infondate atteso che al reato in contestazione, perfezionatosi secondo quanto dedotto dalla stessa difesa nel dicembre 2013, si applica il termine di prescrizione di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., maggiorato di 1/3 e dunque di un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 17 secondo comma d.

Igs. 74/2000 e di un ulteriore quarto, pari ad ulteriori due anni, per effetto dell'interruzione ex art. 161 cod. pen., di talchè il termine pari, al netto di eventuali periodi di sospensione, a dieci anni non può a tutt'oggi ritenersi ancora spirato; rilevato, quanto al secondo motivo, che il vizio motivazionale indicato non risulta supportato da alcuna confutazione specifica delle puntuali deduzioni spese da entrambi i giudici di merito in ordine al fatto che, proprio perché amministratore formale della società, incombeva sull'imputato l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA riferite all'anno di imposta in contestazione, derivando proprio dalla carica ricoperta la coscienza e la volontà della condotta omissiva, tanto più che la difesa neppure si perita di indicare chi fosse il gerente effettivo della persona giuridica; rilevato che il terzo motivo si compendia in censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata a fondamento del diniego della sospensione condizionale della pena, fondandosi il giudizio prognostico negativo sulla commissione di futuri reati sulla gravità dei precedenti penali a carico del prevenuto, con i quali la difesa omette ogni confronto; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile; rilevato, quanto al primo motivo, che le doglianze in ordine all'intervenuta prescrizione del reato in data antecedente alla pronuncia impugnata si pongono in palese contrasto con il dato normativo e sono perciò da ritenersi manifestamente infondate atteso che al reato in contestazione, perfezionatosi secondo quanto dedotto dalla stessa difesa nel dicembre 2013, si applica il termine di prescrizione di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., maggiorato di 1/3 e dunque di un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 17 secondo comma d. Igs. 74/2000 e di un ulteriore quarto, pari ad ulteriori due anni, per effetto dell'interruzione ex art. 161 cod. pen., di talchè il termine pari, al netto di eventuali periodi di sospensione, a dieci anni non può a tutt'oggi ritenersi ancora spirato; rilevato, quanto al secondo motivo, che il vizio motivazionale indicato non risulta supportato da alcuna confutazione specifica delle puntuali deduzioni spese da entrambi i giudici di merito in ordine al fatto che, proprio perché amministratore formale della società, incombeva sull'imputato l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA riferite all'anno di imposta in contestazione, derivando proprio dalla carica ricoperta la coscienza e la volontà della condotta omissiva, tanto più che la difesa neppure si perita di indicare chi fosse il gerente effettivo della persona giuridica; rilevato che il terzo motivo si compendia in censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata a fondamento del diniego della sospensione condizionale della pena, fondandosi il giudizio prognostico negativo sulla commissione di futuri reati sulla gravità dei precedenti penali a carico del prevenuto, con i quali la difesa omette ogni confronto; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris