CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u5W(o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy ha concluso chiedendo auLt-i-e,1- ht,kr!e 144-1,1=- . udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.E' proposto ricorso nell'interesse di PETRALIA [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 31.3.2022 che ha confermato la sentenza di primo grado, che, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui agli artt.624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen. Con esso si rileva: 1.1.col primo motivo, la violazione degli articoli 624 e 625 cod. pen. e 192 del codice di rito. La Corte di appello nonostante la doglianza già esposta al riguardo non ha fornito alcuna motivazioni in ordine all'identificazione del soggetto reale utilizzatore dell'energia elettrica attraverso l'allaccio abusivo; 1.2.col secondo, la violazione degli articoli 624, 625, 61 n. 5 cod. pen. in relazione all'articolo 606 lettera b) ed e) del codice di rito. Si era contestato in appello la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa dal momento che il fatto che Rondelli fosse residente all'estero non era circostanza conosciuta dall'imputato; comunque non vi è prova in atti che la conoscenza di tale circostanza abbia determinato l'imputato ad agire; anche a fronte di tale censura, la motivazione della Corte di appello è del tutto apparente; 1.3.col terzo motivo, la violazione degli articoli 624, 625 e 157 cod. pen. e 531 del codice di rito; i giudici di appello sono incorsi in un grossolano errore non avendo rilevato l'intervenuta prescrizione del reato e ciò nonostante il procuratore generale avesse formulato espressa richiesta al riguardo; il tempo massimo di prescrizione è infatti quello di anni 7 e mesi 6, tenuto conto che alla stregua della pena irrogata deve ritenersi che non è stata ritenuta sussistente alcuna circostanza aggravante. 2. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo e il secondo motivo, che si appuntano sul merito della res iudicanda, non considerano che in presenza di c.d. doppia conforme, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado e il vizio motivazionale deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura, contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza (ex multis, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02); laddove la qualificazione giuridica del fatto e le aggravanti contestate appaiono corrette e coerenti con la fattispecie fattuale: furto di energia con allaccio al contatore dell'abitazione di persona assente in quanto residente all'estero, circostanza di cui il ricorrente ha profittato con palmare evidenza — precisa il giudice di merito - attaccando la propria utenza elettrica previo distacco dell'altra; con la conseguenza che l'abitazione di Randelli rimaneva senza energia elettrica e la circostanza veniva rilevata solo a seguito di un controllo presso di essa eseguito dal cugino di Randelli su incarico di questi che sebbene lontano rimaneva il legittimo proprietario dell'utenza. Sicché il motivo è anche manifestamente infondato. 3.2. Quanto alla eccepita prescrizione è solo il caso di rilevare che la quantificazione della pena nella misura minima indicata risulta consentita non dall'esclusione di aggravanti, ma dal giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. Ne discende che il termine di prescrizione non era ancora decorso in appello, perché esso, tenuto conto delle circostanze aggravanti contestate e ritenute in sentenza, è pari ad anni 12 e mesi 6, scadenti il 5.9.2022, risalendo il reato al 5.3.2010 (né è tuttora scaduto tenuto conto dei 182 giorni di sospensione intervenuti). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto irnpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del