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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30759/2026

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Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione diresponsabilità dell'imputato, difetta della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito (pag. 4), e, dall'altro, non contenenti specificacritica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4), dovendosiribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione diresponsabilità dell'imputato, difetta della necessaria specificità, in quanto, da unlato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito (pag. 4), e, dall'altro, non contenenti specificacritica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4), dovendosiribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30759/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris