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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06725/2024

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a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono inammissibili perché generici nonché diretti a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto e a sollecitarne una rilettura non consentita in questa sede; rilevato che il primo motivo è stato già disatteso in sentenza con congrua motivazione, avendo la Corte di appello respinto le censure di inattendibilità delle persone offese e ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione acquisita, l'assenza di contrasto con quanto dichiarato in querela dalla persona offesa e l'oggettività del comportamento minatorio dell'imputato, recatosi nel negozio dei [OSCURATO:PERSONA] brandendo un pezzo di legno per pretendere la soddisfazione delle sue richieste (pag. 4-5); considerato che anche il motivo con cui si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico, limitandosi il ricorso a reiterare la richiesta in base ad enunciati di questa Corte, nonché manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che giustifica la valutazione espressa con riferimento all'intensità del dolo e alla non occasionalità della condotta, desunta dalla capacità criminale del ricorrente attestata da precedenti della stessa specie; ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese del grado avanzata dalla parte civile non può essere accolta, atteso che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono inammissibili perché generici nonché diretti a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto e a sollecitarne una rilettura non consentita in questa sede; rilevato che il primo motivo è stato già disatteso in sentenza con congrua motivazione, avendo la Corte di appello respinto le censure di inattendibilità delle persone offese e ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione acquisita, l'assenza di contrasto con quanto dichiarato in querela dalla persona offesa e l'oggettività del comportamento minatorio dell'imputato, recatosi nel negozio dei [OSCURATO:PERSONA] brandendo un pezzo di legno per pretendere la soddisfazione delle sue richieste (pag. 4-5); considerato che anche il motivo con cui si denuncia la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico, limitandosi il ricorso a reiterare la richiesta in base ad enunciati di questa Corte, nonché manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che giustifica la valutazione espressa con riferimento all'intensità del dolo e alla non occasionalità della condotta, desunta dalla capacità criminale del ricorrente attestata da precedenti della stessa specie; ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese del grado avanzata dalla parte civile non può essere accolta, atteso che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento (Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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