CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità sulla natura dello sfollagente e sulla sussumibilità del suo porto sub art. 4 I. 18 aprile 19875, n. 110 (Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, rv. 284379: Il "manganello" o "sfollagente", in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicate all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; conforme Sez. 1, Sentenza n. 21780 del 20/07/2016, dep. 2017, Mazzi, Rv. 270263); - il secondo motivo sulla quantificazione della pena pecuniaria si limita a dedurre la eccessività della pena senza individuare un vizio di manifesta illogicità della motivazione in un contesto in cui, in ogni caso, la pena era stata contenuta dal giudice al di sotto della media edittale, sia pure in misura prossima ad essa (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbra