CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 14/01/1967 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi e di mutilazione fraudolenta della propria persona; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, deducendo la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei reati a lui contestati, è manifestamente infondato, atteso che non considera, nel calcolo del termine prescrizionale, la sospensione, pari ad un anno e sei mesi, prevista dalla riforma Orlando (L. 103/2017), che, in modifica dell'art. 159 cod. pen., ha introdotto nuove cause di sospensione della prescrizione per reati - quali quelli in esame - commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M