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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 883/2022

ECLI:EU:T:2022:862
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0692_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2022 – AL / Commissione (causa T‑692/21) «Funzione pubblica – Indagine dell’OLAF – Atti dell’OLAF – Identificazione del convenuto – Insussistenza di atto lesivo – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione puramente confermativa dell’atto contestato – Assenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 bis e 91) (v. punti 20‑23)

2. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di chiusura dell’indagine – Esclusione – Nota dell’amministrazione che informa l’interessato delle misure considerate in seguito alle raccomandazioni dell’OLAF – Atto preparatorio – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, considerando 31 e art. 11, § 4) (v. punti 27‑32, 38‑41)

3. Ricorsi dei funzionari – Convenuto – Erronea designazione della parte convenuta nel ricorso – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, artt. 9 e 22 bis) (v. punto 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento depositata dal Consiglio dell’Unione europea. 3) AL è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.

62021TO0692_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2022 – AL / Commissione (causa T‑692/21) «Funzione pubblica – Indagine dell’OLAF – Atti dell’OLAF – Identificazione del convenuto – Insussistenza di atto lesivo – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione puramente confermativa dell’atto contestato – Assenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 bis e 91) (v. punti 20‑23) 2. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di chiusura dell’indagine – Esclusione – Nota dell’amministrazione che informa l’interessato delle misure considerate in seguito alle raccomandazioni dell’OLAF – Atto preparatorio – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, considerando 31 e art. 11, § 4) (v. punti 27‑32, 38‑41) 3. Ricorsi dei funzionari – Convenuto – Erronea designazione della parte convenuta nel ricorso – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, artt. 9 e 22 bis) (v. punto 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento depositata dal Consiglio dell’Unione europea. 3) AL è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.
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