Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 883/2022
ECLI:EU:T:2022:862
Testo integrale del provvedimento
62021TO0692_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2022 –
AL / Commissione
(causa T‑692/21)
«Funzione pubblica – Indagine dell’OLAF – Atti dell’OLAF – Identificazione del convenuto – Insussistenza di atto lesivo – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione puramente confermativa dell’atto contestato – Assenza
(Statuto dei funzionari, artt. 90 bis e 91)
(v. punti 20‑23)
2.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di chiusura dell’indagine – Esclusione – Nota dell’amministrazione che informa l’interessato delle misure considerate in seguito alle raccomandazioni dell’OLAF – Atto preparatorio – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, considerando 31 e art. 11, § 4)
(v. punti 27‑32, 38‑41)
3.
Ricorsi dei funzionari – Convenuto – Erronea designazione della parte convenuta nel ricorso – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 9 e 22 bis)
(v. punto 35)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento depositata dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
AL è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.