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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31139/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3637/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità, è genericamente proposto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato rispetto alla correttamente ritenuta ostatività alla prevalenza delle attenuanti generiche della incontestata- teCidiva ( ex art. 99, comma 4, cod. pen., ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; Ritenuto che il terzo motivo, sulla determinazione della pena, è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3637/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità, è genericamente proposto rispetto alla specifica e ampia valutazione posta a riguardo, con la quale il ricorrente non si confronta; Ritenuto che il secondo motivo, sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato rispetto alla correttamente ritenuta ostatività alla prevalenza delle attenuanti generiche della incontestata- teCidiva ( ex art. 99, comma 4, cod. pen., ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; Ritenuto che il terzo motivo, sulla determinazione della pena, è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al Giudice di merito (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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