CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28509/21 Passalacqua OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 685/22 -ex art. 599-bis cod. proc. pen.- emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro che nel procedimento definito ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro, deducendo il vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati; Ritenuto che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis