CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA terE-R_C J C u'relh/t sul ricorso 29530-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 673/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 673/07/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, chiamata a pronunciarsi nel secondo giudizio di rinvio, ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio ed avente ad oggetto l'indetraibilità dell'IVA e l'indeducibilità dei costi in ragione di operazioni soggettivamente inesistenti per gli anni d'imposta 1994- 1995. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso Il ricorso è affidato a tre motivi. In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una questione fondamentale della causa con nullità della sentenza consistita nel fatto che -essendo oggetto della causa non solo la fatturazione per operazioni inesistenti soggettivamente ma anche le ricadute di tale fenomeno sia ai fini della indetraibilità dell'IVA, che ai fini del riconoscimento dei costi nella determinazione del reddito della società — il problema del riconoscimento dei costi portato dalle fatture non è stato affatto esaminato dalla CTR. Peraltro il disconoscimento nel caso in esame, ai fini del reddito, è stato determinato nella misura Ric. 2020 n. 29530 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- del 5% senza che di ciò venisse data spiegazione di alcun genere. Afferma in sostanza la contribuente che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla indeducibilità dei costi nella misura del 5%, tenuto conto che il primo rinvio operato da questa Corte (ord. n. 2951/2010) doveva intendersi coscritto alla violazione di legge operata dalla CTR in relazione indetraibilità dell'IVA mentre il secondo era invece basato solo sui vizi motivazionali della sentenza (sentenza n. 5286/2019). Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione di legge processuale con nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente, fittizia in relazione alla deducibilità dei costi rappresentati dalle fatture false soggettivamente ai fini della determinazione del reddito della società (artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. / 546/1992, 24 e 111 Cost., 6 norme CEDU). In sostanza afferma che la sentenza sarebbe affetta da vizio di motivazione apparente ove la -/ pronuncia sulla domanda di cui al primo motivo dovesse essere individuata nell'ultima frase della sua parte motiva: ivi invero la CTR ha affermato che "La ritenuta fondatezza della pretesa erariale sulla sola base della (accertata) inesistenza soggettiva delle operazioni contestate assorbe, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2949 / 2010, ogni decisione in ordine alla questione della ripartizione dell'onere probatorio in ordine all'inesistenza oggettiva delle cessioni di cui alle fatture contestate". Con il terzo motivo, svolto in via di ulteriore subordine, la ricorrente svolge censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa violazione di legge (artt. 21 d.P.R. n. 633/1972 e d.l. n. 16/2012) consistita nel non aver la CTR. applicato correttamente la norma sulla deducibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito della società in ipotesi di utilinazione di fatture inesistenti Ric. 2020 n. 29530 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- soggettivamente, con rigetto implicito della richiesta di riconoscimento dei costi contenuta nel ricorso introduttivo. Atteso che non sussistono i presupposti di evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., la trattazione dell'affar dev'essere rinviata alla V Sezione di questa Corte. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo con trasmissione degli atti alla V Sezione di questa Corte; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria alla trasmissione degli atti alla Quinta Sezione civ