Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 28727/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te 2g--) 4- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28592/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] — intimato — avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6863/2016 depositata il 15/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina [OSCURATO:PERSONA], premettendo in fatto di avere concluso con quest'ultimo un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno con annesso fabbricato in Zagarolo, versando una caparra di C 20.000,00, nonché l'ulteriore somma di C 4.329,00 a titolo di "acconto sanatoria".

Lamentò l'attore che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una dichiarazione mendace in ordine alla propria titolarità sul bene ed aveva altresì omesso di riferire che il terreno era classificato come area verde pubblica e parcheggio, soggetta ad esproprio.

Chiese quindi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra, alla restituzione della somma di C 4.329,00, nonché al risarcimento dei danni.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] per contestare la tesi dell'attore - deducendo che il medesimo era a conoscenza delle caratteristiche urbanistiche del bene, avendo anche corrisposto una somma a titolo di "acconto sanatoria"- e per lamentare l'inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva rispettato la data per la stipula del definitivo.

Il Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina, con sentenza in data 13 ottobre 2010, respinse la domanda attorea, ritenendo che i vincoli urbanistici non potessero qualificarsi come vizi occulti, e rilevando che la somma versata dall'attore a titolo di "acconto sanatoria"., palesava la consapevolezza in capo al medesimo del carattere abusivo dell'immobile.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Roma respinse il gravame, osservando che: R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 2 era da escludersi il carattere di vizio occulto della destinazione urbanistica del bene, essendo tale destinazione resa pubblica attraverso il piano regolatore; l'appellante era comunque consapevole della pendenza di una procedura per concessione in sanatoria, espressamente menzionata nel preliminare, avendo anche versato un acconto per la sanatoria medesima; non supportata da prova alcuna era invece la tesi dell'appellante in ordine all'esistenza di un vincolo di esproprio sul terreno, non potendosi desumere l'esistenza di tale vincolo dalla destinazione urbanistica del bene, e da ciò risultando l'assenza dei presupposti per applicare l'art.1483 cc.; infondate erano le deduzioni dell'appellante in ordine all'assenza di data certa del preliminare, in quanto dedotte solo in grado di appello, e dopo che in primo grado le parti nessuna contestazione avevano mosso in ordine alla validità e data di conclusione del contratto; parimenti infondate erano le deduzioni dell'appellante concernenti la produzione in primo grado della sentenza con cui il Pretore di Palestrina, nel 1995, aveva accertato l'acquisto per usucapione di [OSCURATO:PERSONA], sia perché tale produzione mirava a contrastare a prova contraria le tesi attoree, sia perché nessun rilievo era stato mosso dall'appellante in ordine alle risultanze della sentenza medesima.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte capitolina. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 3

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presenta una diffusa serie di doglianze collegate alle ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), senza tuttavia offrire delle medesime una distinta ed organica numerazione, anche se lo stesso va ritenuto nel suo complesso ammissibile -ferma l'analisi dei singoli motivi- in quanto le censure individuano in ogni caso in modo adeguatamente univoco i vizi prospettati, riconducendosi a quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 - Rv. 662880 - 01).

Ciò premesso, nel ricorso appaiono enucleabili cinque distinti motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la "errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto", lamentandosi in particolare che la Corte d'appello abbia escluso l'operatività della garanzia per evizione ex art. 1483 c.c., nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato espressamente nel preliminare che il bene era libero da vincoli e nonostante sul bene gravasse un vincolo per esproprio.

2.2. Il motivo è infondato.

Va premesso che la Corte d'appello capitolina ha evidenziato come nella specie non fosse stata attivata alcuna procedura di esproprio, sussistendo unicamente un vincolo di destinazione a verde pubblico e parcheggio, di talché a venire in rilievo non è tanto l'art. 1483 c.c. in tema di evizione, quanto l'art. 1489 c_ez, in materia di vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi.

R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 4 Ciò premesso, questa Corte ha chiarito che nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la conoscibilità del vincolo urbanistico gravante sulla cosa, idonea ad escludere la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c., deve essere valutata in concreto, alla luce della natura del vincolo medesimo e della possibilità per l'acquirente di avvertire la necessità di compiere una verifica (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 16795 del 26/06/2018 - Rv. 649661 - 01).

In particolare, i vincoli, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 - Rv. 648837 - 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 23/02/2012 - Rv. 621590 - 01).

Nel caso in esame, la Corte capitolina, confermando sul punto quanto statuito dal giudice di prime cure, ha affermato la piena conoscibilità del vincolo, in quanto reso pubblico e conoscibile attraverso il piano regolatore, escludendo, quindi, che l'onere gravante sul bene non fosse conoscibile da parte dell'odierno ricorrente.

3.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.

3.2. Il motivo è inammissibile.

R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 5 L'inammissibilità della doglianza discende ulteriormente dal principio (enunciato da Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02) per cui: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 6 Richiamati tali principi, si deve osservare che il ricorso in realtà non viene ad indicare specificamente alcuna delle fattispecie appena enumerate, limitandosi genericamente ad invocare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., senza neppure sostanziare detta allegazione, risolvendosi -in realtà- la doglianza in una generica censura indirizzata al merito della decisione, come tale inammissibile, in quanto si pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01).

4.1. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere" per avere la Corte territoriale omesso di valutare le produzioni documentali effettuate dal ricorrente.

4.2. Il motivo di appare, in primo luogo, inammissibile nella parte in cui deduce la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione".

Infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della Q- R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 7 motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 - 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01).

Concentrando, allora, l'attenzione sulla sussistenza di un possibile vizio della decisione riconducibile all'attuale formulazione dell'art. 360, n. 5), c.p.c., va ricordato che il riferimento all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01).

Nel caso in esame l'inammissibilità del motivo -che in ogni caso, in realtà, ancora una volta è indirizzato alla valutazione delle prove T, R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 8 operata dal giudice di merito- discende dal mancato rispetto del principio di completezza del ricorso, dal momento che il motivo lamenta l'omessa valutazione di documenti, senza procedere alla loro riproduzione nei passaggi maggiormente rilevanti, in tal modo violando l'art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 - Rv. 645178 - 02; [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016 - Rv. 639844 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014 - Rv. 632050 - 01).

Premesso, infatti, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366 n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28/10/2021, non dev'essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d'integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 - Rv. 664409 - 01), si deve rilevare che nel caso di specie il ricorso omette di riportare anche solo i passaggi essenziali dei (peraltro non meglio specificati) documenti che parte ricorrente viene ad invocare, precludendo in tal modo la verifica della rilevanza e puntualità dei contenuti dei documenti medesimi, la sede processuale della cui produzione, peraltro, non risulta neppure indicata (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 - Rv. 656488 - 01).

5.1. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere" in relazione alla "motivazione illogica della sentenza dettata da errore manifesto" in quanto la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'assunzione da R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 9 parte del ricorrente dei costi per la sanatoria valesse a significare che Io stesso era a conoscenza del vincolo e dell'esproprio.

5.2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, deduce ancora un vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" che, come chiarito in precedenza non è più ammissibile come censura nel ricorso per cassazione.

Né residua spazio per la valutazione della sussistenza di un omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto in realtà, ancora una volta il ricorso viene a dolersi della valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito.

Ed allora va ribadito che, come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017 - Rv. 644208 - 01), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

6.1. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "inesatta valutazione circa l'ammissione delle richieste istruttorie"e la "mancata applicazione delle norme di diritto ex art. 183 c.p.c.", per avere la Corte capitolina: 1) rigettato le istanze istruttorie R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 10 formulate dal ricorrente; 2) dichiarato ammissibile la produzione della sentenza del Pretore di Palestrina, nonostante la produzione fosse avvenuta solo con la terza memoria ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c.; 3) omesso di rilevare le lacune del preliminare che riportava una data incompleta e non indicava i dati anagrafici delle parti.

6.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Inammissibile è la doglianza concernente la mancata ammissione delle istanze istruttorie in quanto -a tacer di ogni altra considerazione- il ricorrente ha omesso di adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018 - Rv. 647571 - 01), essendo suo onere quello di trascrivere i capitoli di prova e di indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare -elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto- nonché di allegare ed indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010 - Rv. 612575 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 23/09/2004 - Rv. 577315 - 01).

Infondato per ciò che concerne la doglianza concernente la produzione della sentenza del Pretore di Palestrina (che accertava l'acquisto per usucapione dell'immobile da parte dell'odierno intimato), condivisibile risultando la valutazione operata dalla Corte territoriale circa il carattere di prova contraria di tale produzione, resa necessaria dalle contestazioni dell'odierno ricorrente in ordine alla titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del bene oggetto del preliminare.

R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 11 Infondato nella parte dedicata alle lacune del contratto preliminare dal momento che -come espressamente evidenziato nella decisione della Corte capitolina- tali profili non erano stati dedotti nel giudizio di primo grado, non essendo stata la data del preliminare neppure contestata in primo grado.

7. Il ricorso deve quindi essere respinto, senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, alla luce della mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA].

8. Stante il tenore della pronuncia, invece, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te 2g--) 4- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28592/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] — intimato — avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6863/2016 depositata il 15/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi il Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina [OSCURATO:PERSONA], premettendo in fatto di avere concluso con quest'ultimo un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno con annesso fabbricato in Zagarolo, versando una caparra di C 20.000,00, nonché l'ulteriore somma di C 4.329,00 a titolo di "acconto sanatoria". Lamentò l'attore che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una dichiarazione mendace in ordine alla propria titolarità sul bene ed aveva altresì omesso di riferire che il terreno era classificato come area verde pubblica e parcheggio, soggetta ad esproprio. Chiese quindi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra, alla restituzione della somma di C 4.329,00, nonché al risarcimento dei danni. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] per contestare la tesi dell'attore - deducendo che il medesimo era a conoscenza delle caratteristiche urbanistiche del bene, avendo anche corrisposto una somma a titolo di "acconto sanatoria"- e per lamentare l'inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva rispettato la data per la stipula del definitivo. Il Tribunale di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina, con sentenza in data 13 ottobre 2010, respinse la domanda attorea, ritenendo che i vincoli urbanistici non potessero qualificarsi come vizi occulti, e rilevando che la somma versata dall'attore a titolo di "acconto sanatoria"., palesava la consapevolezza in capo al medesimo del carattere abusivo dell'immobile. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Roma respinse il gravame, osservando che: R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 2 era da escludersi il carattere di vizio occulto della destinazione urbanistica del bene, essendo tale destinazione resa pubblica attraverso il piano regolatore; l'appellante era comunque consapevole della pendenza di una procedura per concessione in sanatoria, espressamente menzionata nel preliminare, avendo anche versato un acconto per la sanatoria medesima; non supportata da prova alcuna era invece la tesi dell'appellante in ordine all'esistenza di un vincolo di esproprio sul terreno, non potendosi desumere l'esistenza di tale vincolo dalla destinazione urbanistica del bene, e da ciò risultando l'assenza dei presupposti per applicare l'art.1483 cc.; infondate erano le deduzioni dell'appellante in ordine all'assenza di data certa del preliminare, in quanto dedotte solo in grado di appello, e dopo che in primo grado le parti nessuna contestazione avevano mosso in ordine alla validità e data di conclusione del contratto; parimenti infondate erano le deduzioni dell'appellante concernenti la produzione in primo grado della sentenza con cui il Pretore di Palestrina, nel 1995, aveva accertato l'acquisto per usucapione di [OSCURATO:PERSONA], sia perché tale produzione mirava a contrastare a prova contraria le tesi attoree, sia perché nessun rilievo era stato mosso dall'appellante in ordine alle risultanze della sentenza medesima. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della decisione della Corte capitolina. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 3 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presenta una diffusa serie di doglianze collegate alle ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), senza tuttavia offrire delle medesime una distinta ed organica numerazione, anche se lo stesso va ritenuto nel suo complesso ammissibile -ferma l'analisi dei singoli motivi- in quanto le censure individuano in ogni caso in modo adeguatamente univoco i vizi prospettati, riconducendosi a quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021 - Rv. 662880 - 01). Ciò premesso, nel ricorso appaiono enucleabili cinque distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la "errata interpretazione ed applicazione delle norme di diritto", lamentandosi in particolare che la Corte d'appello abbia escluso l'operatività della garanzia per evizione ex art. 1483 c.c., nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato espressamente nel preliminare che il bene era libero da vincoli e nonostante sul bene gravasse un vincolo per esproprio. 2.2. Il motivo è infondato. Va premesso che la Corte d'appello capitolina ha evidenziato come nella specie non fosse stata attivata alcuna procedura di esproprio, sussistendo unicamente un vincolo di destinazione a verde pubblico e parcheggio, di talché a venire in rilievo non è tanto l'art. 1483 c.c. in tema di evizione, quanto l'art. 1489 c_ez, in materia di vendita di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi. R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 4 Ciò premesso, questa Corte ha chiarito che nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la conoscibilità del vincolo urbanistico gravante sulla cosa, idonea ad escludere la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c., deve essere valutata in concreto, alla luce della natura del vincolo medesimo e della possibilità per l'acquirente di avvertire la necessità di compiere una verifica (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 16795 del 26/06/2018 - Rv. 649661 - 01). In particolare, i vincoli, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 - Rv. 648837 - 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 23/02/2012 - Rv. 621590 - 01). Nel caso in esame, la Corte capitolina, confermando sul punto quanto statuito dal giudice di prime cure, ha affermato la piena conoscibilità del vincolo, in quanto reso pubblico e conoscibile attraverso il piano regolatore, escludendo, quindi, che l'onere gravante sul bene non fosse conoscibile da parte dell'odierno ricorrente. 3.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. 3.2. Il motivo è inammissibile. R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 5 L'inammissibilità della doglianza discende ulteriormente dal principio (enunciato da Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02) per cui: • per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; • la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 6 Richiamati tali principi, si deve osservare che il ricorso in realtà non viene ad indicare specificamente alcuna delle fattispecie appena enumerate, limitandosi genericamente ad invocare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., senza neppure sostanziare detta allegazione, risolvendosi -in realtà- la doglianza in una generica censura indirizzata al merito della decisione, come tale inammissibile, in quanto si pone in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). 4.1. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere" per avere la Corte territoriale omesso di valutare le produzioni documentali effettuate dal ricorrente. 4.2. Il motivo di appare, in primo luogo, inammissibile nella parte in cui deduce la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione". Infatti, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della Q- R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 7 motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 - 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01). Concentrando, allora, l'attenzione sulla sussistenza di un possibile vizio della decisione riconducibile all'attuale formulazione dell'art. 360, n. 5), c.p.c., va ricordato che il riferimento all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01). Nel caso in esame l'inammissibilità del motivo -che in ogni caso, in realtà, ancora una volta è indirizzato alla valutazione delle prove T, R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 8 operata dal giudice di merito- discende dal mancato rispetto del principio di completezza del ricorso, dal momento che il motivo lamenta l'omessa valutazione di documenti, senza procedere alla loro riproduzione nei passaggi maggiormente rilevanti, in tal modo violando l'art. 366 c.p.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017 - Rv. 645178 - 02; [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016 - Rv. 639844 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014 - Rv. 632050 - 01). Premesso, infatti, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366 n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021, non dev'essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere d'integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 - Rv. 664409 - 01), si deve rilevare che nel caso di specie il ricorso omette di riportare anche solo i passaggi essenziali dei (peraltro non meglio specificati) documenti che parte ricorrente viene ad invocare, precludendo in tal modo la verifica della rilevanza e puntualità dei contenuti dei documenti medesimi, la sede processuale della cui produzione, peraltro, non risulta neppure indicata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 - Rv. 656488 - 01). 5.1. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il decidere" in relazione alla "motivazione illogica della sentenza dettata da errore manifesto" in quanto la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'assunzione da R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 9 parte del ricorrente dei costi per la sanatoria valesse a significare che Io stesso era a conoscenza del vincolo e dell'esproprio. 5.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, deduce ancora un vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" che, come chiarito in precedenza non è più ammissibile come censura nel ricorso per cassazione. Né residua spazio per la valutazione della sussistenza di un omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto in realtà, ancora una volta il ricorso viene a dolersi della valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito. Ed allora va ribadito che, come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017 - Rv. 644208 - 01), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 6.1. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la "inesatta valutazione circa l'ammissione delle richieste istruttorie"e la "mancata applicazione delle norme di diritto ex art. 183 c.p.c.", per avere la Corte capitolina: 1) rigettato le istanze istruttorie R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 10 formulate dal ricorrente; 2) dichiarato ammissibile la produzione della sentenza del Pretore di Palestrina, nonostante la produzione fosse avvenuta solo con la terza memoria ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c.; 3) omesso di rilevare le lacune del preliminare che riportava una data incompleta e non indicava i dati anagrafici delle parti. 6.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile è la doglianza concernente la mancata ammissione delle istanze istruttorie in quanto -a tacer di ogni altra considerazione- il ricorrente ha omesso di adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018 - Rv. 647571 - 01), essendo suo onere quello di trascrivere i capitoli di prova e di indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare -elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto- nonché di allegare ed indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010 - Rv. 612575 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 23/09/2004 - Rv. 577315 - 01). Infondato per ciò che concerne la doglianza concernente la produzione della sentenza del Pretore di Palestrina (che accertava l'acquisto per usucapione dell'immobile da parte dell'odierno intimato), condivisibile risultando la valutazione operata dalla Corte territoriale circa il carattere di prova contraria di tale produzione, resa necessaria dalle contestazioni dell'odierno ricorrente in ordine alla titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] del bene oggetto del preliminare. R.G. 28592/2017 - Pagina nr. 11 Infondato nella parte dedicata alle lacune del contratto preliminare dal momento che -come espressamente evidenziato nella decisione della Corte capitolina- tali profili non erano stati dedotti nel giudizio di primo grado, non essendo stata la data del preliminare neppure contestata in primo grado. 7. Il ricorso deve quindi essere respinto, senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, alla luce della mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Stante il tenore della pronuncia, invece, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presu
Sentenza Cassazione n. 28727/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris