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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 714/2019

ECLI:EU:C:2019:973
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CC0454

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 14 novembre 2019 ( 1 ) Causa C‑454/18

[OSCURATO:PERSONA] AB

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia)] «Scambi transfrontalieri di energia elettrica – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Impresa che si limita a gestire un interconnettore – Nozione di gestore del sistema di trasmissione – Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione»

1. Il caso di specie riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 714/2009 ( 2 ), che disciplina l’accesso all’infrastruttura necessaria per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e, in particolare, stabilisce norme per il finanziamento di tale infrastruttura.

2. La controversia è sorta a seguito di una decisione in cui l’autorità di regolamentazione svedese, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] (ispettorato svedese per i mercati dell’energia) (in prosieguo: l’«EI») ( 3 ), ha chiesto al gestore del [OSCURATO:PERSONA] (cavo baltico) – un cavo elettrico ad alta tensione, detto anche interconnettore, che collega il sistema svedese di trasmissione dell’energia elettrica al sistema di trasmissione nella Germania nordoccidentale – di collocare i cosiddetti proventi della congestione su una linea contabile interna distinta, impedendo così a tale gestore, ossia la [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «BCAB»), di utilizzare liberamente tali proventi.

3. La congestione è una situazione in cui la capacità di interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione non è sufficiente per far fronte a tutte le transazioni derivanti dal commercio internazionale degli operatori del mercato ( 4 ).

La congestione è dovuta alla mancanza di capacità degli interconnettori e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati.

Uno studio recente ha ribadito l’urgente necessità di aumentare la capacità di interconnessione nell’Unione ( 5 ).

4. In caso di congestione, per affrontare il problema, devono essere adottate soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato ( 6 ).

Pertanto, la capacità disponibile deve essere messa all’asta ( 7 ).

Il prezzo della capacità messa all’asta corrisponde, in via di principio, alla differenza del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica tra i due sistemi di trasmissione connessi.

Tale differenza, o entrata derivante da congestione, avvantaggia il gestore dell’interconnettore ( 8 ).

La congestione può quindi comportare profitti elevati per tale gestore.

5. I proventi della congestione, tuttavia, non possono essere utilizzati liberamente dal gestore dell’interconnettore.

L’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 714/2009 richiede che tali proventi siano utilizzati per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata, o per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori.

Se i proventi della congestione non possono essere utilizzati per nessuno di questi due scopi, possono essere utilizzati, per a un importo massimo che dovrà essere determinato dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, per ridurre le tariffe di rete.

I restanti proventi devono essere collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati per i due scopi summenzionati.

6. Nel caso di specie l’EI ha deciso che la BCAB non poteva utilizzare i proventi della congestione per coprire i costi di gestione e manutenzione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto tali costi non erano sostenuti per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata o per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione mediante investimenti nella rete.

Alla BCAB è stato quindi chiesto di collocare tali proventi su una linea contabile interna distinta fino a quando non potessero essere utilizzati per tali scopi.

7. La Corte è chiamata a interpretare per la prima volta l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ( 9 ) nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia).

Si chiede di decidere se i proventi derivanti dalla congestione possano essere utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore o per distribuire gli utili agli azionisti del gestore dell’interconnettore in questione.

Tale questione è tanto più importante in quanto, nel caso di specie, il funzionamento dell’interconnettore è l’unica attività della BCAB.

Tale impresa sostiene che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione sono la sua unica fonte di reddito, cosicché, se la Corte dovesse decidere che i proventi della congestione non possono essere utilizzati per coprire i costi di gestione e manutenzione, la BCAB non sarebbe in grado di recuperare tali costi, e tanto meno di realizzare un profitto.

Ciò ha indotto il giudice del rinvio a chiedere altresì alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 debba essere interpretato nel senso che osta all’utilizzo dei proventi della congestione per coprire i costi di gestione e di manutenzione e per realizzare un profitto, tale disposizione sia valida e, in particolare, se sia conforme al principio di proporzionalità.

I. Contesto normativo

8. L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 prevede quanto segue: «I proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per i seguenti scopi: a) per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata; e/o b) per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori.

Se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui alle lettere a) e/o b), del primo comma, i proventi possono essere utilizzati, fatta salva l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, per un importo massimo che dovrà essere determinato da dette autorità di regolamentazione, quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede di fissazione di dette tariffe.

I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) e/o b), del primo comma.

L’autorità di regolamentazione informa l’Agenzia dell’approvazione di cui al secondo comma».

II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. Come indicato in precedenza, la BCAB è una società svedese la cui unica attività è la gestione del [OSCURATO:PERSONA], di cui è proprietaria.

La BCAB non applica alcuna tariffa per l’accesso al [OSCURATO:PERSONA].

10. Come richiesto dal punto 6.5 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009, l’EI pubblica una relazione annuale sull’importo e sull’utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione.

A tal fine, con lettera del 27 maggio 2014, l’EI ha chiesto alla BCAB di fornire informazioni sull’importo e sull’utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione per il periodo dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014.

Il 1 o luglio 2014 la BCAB ha dichiarato che i proventi della congestione per tale periodo ammontavano a 159542374 corone svedesi (SEK) e che erano stati utilizzati principalmente «per garantire l’accessibilità e l’assegnazione della capacità di trasferimento sull’interconnettore» ( 10 ).

11. Nella sua relazione del 2014 sui proventi derivanti dalla congestione, l’EI ha dichiarato che l’utilizzo, da parte della BCAB, dei proventi della congestione doveva essere analizzato in modo più dettagliato.

12. Con lettera del 29 maggio 2015, l’EI ha chiesto alla BCAB di fornire informazioni in merito all’importo e all’utilizzo dei proventi della congestione per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015.

Il 1 o luglio 2015 la BCAB ha dichiarato che i proventi della congestione per tale periodo ammontavano a SEK 177939624 e che erano stati utilizzati per gli stessi scopi dell’anno precedente ( 11 ).

13. Nella sua relazione del 2015 sui proventi derivanti dalla congestione, l’EI ha dichiarato di aver iniziato a indagare sull’utilizzo dei proventi della congestione da parte della BCAB e che tale indagine era in corso.

14. Con decisione del 9 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione dell’EI del 9 giugno 2016»), l’EI ha chiesto alla BCAB di collocare parte dei proventi della congestione relativi ai periodi dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015 su una linea contabile interna distinta.

15. Secondo l’EI, l’utilizzo da parte della BCAB dei proventi della congestione (per un importo di SEK 61016510 per il periodo dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e di SEK 48995127 per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015) per garantire l’irrevocabilità fisica ( 12 ) era coerente con l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento n. 714/2009, che consente l’utilizzo dei proventi della congestione al fine di garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata.

16. Tuttavia, secondo l’EI, l’utilizzo da parte della BCAB dei proventi della congestione (per un importo di SEK 98480864 per il periodo dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e di SEK 128944497 per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015) per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione del [OSCURATO:PERSONA] non era conforme all’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009.

Ciò era dovuto al fatto che i proventi della congestione utilizzati per la gestione e la manutenzione di un interconnettore esistente non sono utilizzati per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione e pertanto l’utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore non è consentito dall’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

17. Di conseguenza, la decisione dell’EI del 9 giugno 2016 ha richiesto alla BCAB di collocare su una linea contabile interna distinta la parte dei proventi della congestione utilizzata, nei periodi dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015, per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione del [OSCURATO:PERSONA], fino a quando la società non fosse in grado di utilizzare tali proventi per gli scopi elencati all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009.

Nella stessa decisione l’EI ha richiesto alla BCAB di presentare un estratto della sua contabilità e l’attestazione di un revisore contabile secondo cui i proventi in questione erano stati collocati su una linea contabile interna distinta.

L’inosservanza di tale decisione è stata oggetto di una penalità di SEK 5 milioni di per ogni mese o parte di mese in cui la decisione non è stata eseguita, a decorrere dal terzo mese dopo il mese in cui la decisione è stata notificata alla BCAB.

18. La BCAB ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping) diretto all’annullamento della decisione dell’EI del 9 giugno 2016.

19. Con decisione del 2 novembre 2017, l’EI ha respinto la richiesta della BCAB di autorizzazione a utilizzare i proventi della congestione come entrate di cui l’EI deve tener conto nell’approvare il metodo di calcolo e/o di fissazione delle tariffe di rete.

20. La BCAB ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping), sostenendo che i proventi della congestione possono essere utilizzati conformemente alla richiesta menzionata al paragrafo precedente.

21. [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping) considera che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica probabilmente non solo alle imprese che gestiscono un sistema di trasmissione, ma anche alle imprese che, al pari della BCAB, si limitano a gestire un interconnettore.

Secondo tale giudice, da tale disposizione risulta chiaramente che la BCAB non può utilizzare i proventi della congestione per realizzare un profitto.

Inoltre, secondo tale giudice, solo un’interpretazione estensiva di tale disposizione consentirebbe di utilizzare i proventi della congestione per coprire i costi di gestione e di manutenzione.

Inoltre, tale giudice considera che la BCAB non può utilizzare i proventi della congestione per ridurre le tariffe, in quanto non ha clienti che pagano tariffe.

22. Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 nel modo descritto al paragrafo precedente comporterebbe conseguenze che possono essere considerate sproporzionate.

Pertanto, tale giudice contesta la validità di tale disposizione, in particolare in relazione al principio di proporzionalità.

23. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi a tutte le fattispecie in cui un soggetto percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, ovvero se la sua applicazione sia limitata ai gestori di sistemi di trasmissione (GST), quali definiti all’articolo 2, punto 4, della [direttiva 2009/72].

2. Nell’ipotesi in cui la risposta alla prima questione sia nel senso che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia applicabile ai soli gestori di sistemi di trasmissione (GST), se un’impresa operante unicamente quale interconnettore costituisca un gestore di sistemi di trasmissione. 3) Nell’ipotesi in cui alla questione 1 o 2 si risponda nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se i costi di gestione e di manutenzione di un’interconnessione possano essere considerati in ogni caso quali investimenti nella rete destinati a mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009. 4) Nell’ipotesi in cui alla questione 1 o 2 si risponda nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se l’autorità di vigilanza possa, sulla base del secondo comma dello stesso articolo 16, paragrafo 6, autorizzare un’impresa operante unicamente quale interconnettore, che disponga di metodologie per la fissazione di tariffe senza peraltro possedere una clientela che versi direttamente corrispettivi (tariffe di rete) suscettibili di essere ridotti, ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione al fine di generare un profitto ovvero, nel caso di risposta negativa alla questione 3, a soli fini di gestione e di manutenzione. 5) Nell’ipotesi in cui alla questione 1 o 2 si risponda nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 e alle questioni 3 e 4 si risponda nel senso che tale impresa non sia legittimata ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità d’interconnessione per generare un profitto ovvero a fini di gestione e di manutenzione, oppure nel senso che l’impresa stessa possa sì utilizzare tali proventi a fini di gestione e di manutenzione ma non al fine di generare un profitto, se l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore sia in contrasto con il principio di proporzionalità ovvero con altri principi del diritto dell’Unione Europea».

24. Hanno presentato osservazioni scritte la BCAB, l’EI, il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Dette parti, ad eccezione della Repubblica di Finlandia, hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 20 giugno 2019.

III. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale

25. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi a tutte le fattispecie in cui un soggetto percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, ovvero se la sua applicazione sia limitata ai gestori di sistemi di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72.

26. Anzitutto, occorre osservare che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 stabilisce che (ad eccezione della definizione di «interconnettore») si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/72.

Ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, il gestore di un sistema di trasmissione (in prosieguo: il «GST») è una persona responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione, e di assicurare la capacità di tale sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica Secondo la giurisprudenza ( 13 ), un sistema di trasmissione è un sistema interconnesso utilizzato per il trasporto di energia elettrica ad altissima e alta tensione per la vendita ai clienti finali o ai distributori.

27. Occorre inoltre ricordare che i GST devono essere designati e certificati come tali dalle autorità nazionali di regolamentazione ( 14 ) e che sono loro imposti obblighi ai sensi della normativa dell’Unione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/72, essi sono tenuti a separare la trasmissione dalle attività di generazione o fornitura.

Ai sensi dell’articolo 32 della stessa direttiva, essi sono tenuti a concedere a terzi l’accesso ai loro sistemi di trasmissione, sulla base di tariffe pubblicate, obiettive e non discriminatorie, soggette all’approvazione preventiva delle autorità nazionali di regolamentazione.

28. Non vi sono indicazioni nei documenti presentati alla Corte che la BCAB, che costruisce ( 15 ), che ha la proprietà e la gestione del [OSCURATO:PERSONA], sia certificata quale GST dall’autorità di regolamentazione svedese, ossia l’EI.

Essa non è certificata dall’autorità di regolamentazione tedesca, ossia la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni, poste e ferrovie, Germania; in prosieguo: la«BNetzA»).

A tal proposito, va ricordato che, con sentenza del 7 marzo 2017 ( 16 ), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha stabilito che la BCAB era obbligata ad ottenere la certificazione quale GST, ma ha rifiutato comunque di certificarla come GST con la motivazione che non aveva dimostrato di soddisfare l’obbligo di separazione ( 17 ).

29. La BCAB osserva che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica soltanto ai GST, e che le imprese che si limitano semplicemente a gestire un interconnettore non possono essere considerate GST, con la conseguenza che queste ultime non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione ( 18 ).

La BCAB sostiene che le imprese che si limitano semplicemente a gestire un interconnettore non sono nella stessa situazione dei GST.

Infatti, le imprese che gestiscono non solo un interconnettore, ma anche un sistema di trasmissione possono coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore attraverso le tariffe pagate dagli utenti del sistema di trasmissione.

Per contro, le imprese che si limitano semplicemente a gestire interconnettore non percepiscono tariffe.

Secondo la BCAB, ne consegue che, se a queste ultime imprese si applica l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, esse non possono coprire i loro costi e non saranno in grado di svolgere il loro compito, vale a dire, gestire l’interconnettore.

30. L’EI, i governi spagnolo e finlandese, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sono di parere contrario.

31. L’EI sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutti i casi in cui una persona ottiene proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

A suo avviso, ciò deriva dalla formulazione di tale disposizione, dalla genesi del regolamento n. 714/2009 e dal fatto che l’articolo 17 di tale regolamento prevede la possibilità di esentare i nuovi interconnettori dall’articolo 16, paragrafo 6, dello stesso regolamento, il che implica che quest’ultima disposizione si applica agli interconnettori esistenti.

L’EI sostiene inoltre che, in ogni caso, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore è un GST.

32. I governi spagnolo e finlandese ritengono che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore debba essere considerata un GST, al quale si applica l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009.

Essi si basano sulla definizione della nozione di GST prevista all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 e all’articolo 17 del regolamento n. 714/2009. 33.

[OSCURATO:PERSONA] (

19 ) ritiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi agli interconnettori esistenti.

34. Il Consiglio sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica alle imprese che si limitano a gestire un interconnettore, in quanto, in caso contrario, sussisterebbe una lacuna giuridica e un incentivo per le imprese a limitarsi alla gestione di un interconnettore.

35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutti i casi in cui una persona ottenga proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

Ciò deriva dalla formulazione stessa di tale disposizione, dal suo obiettivo, che è quello di garantire che i proventi della congestione siano utilizzati per aumentare gli investimenti nelle capacità di interconnessione e contribuire così alla sicurezza dell’approvvigionamento, nonché dal fatto che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 714/2009, può essere concessa un’esenzione a un interconnettore di proprietà di una persona giuridicamente distinta dai GST nei cui sistemi è costruito, il che implica che l’articolo 16, paragrafo 6, dello stesso regolamento si applica a tale interconnettore. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, in ogni caso, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore deve essere considerata un GST, poiché, in primo luogo, tale impresa soddisfa i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 e, in secondo luogo, esisterebbe, in caso contrario, una lacuna giuridica e sarebbe possibile eludere gli obblighi giuridici imposti ai GST da tale direttiva.

36. Ritengo che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi in tutti i casi in cui un’impresa ottenga entrate derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, indipendentemente dal fatto che tale impresa sia un GST.

Esporrò di seguito i motivi per cui sono giunto a tale conclusione.

37. Secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione.

Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione ( 20 ).

38. In primo luogo, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 714/2009 stabilisce che «I proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per» gli scopi indicati alle lettere a) e/o b) dello stesso.

Non sussiste alcuna condizione relativa alla persona che ottiene tali proventi.

Non sussiste, in particolare, alcun riferimento ai GST nell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009.

È pertanto sufficiente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che i proventi siano ottenuti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

Ciò è quanto avviene nel caso dei proventi della congestione che, come spiegato al precedente paragrafo 4, derivano dalle aste organizzate in caso di congestione.

È irrilevante il fatto che tali proventi siano ottenuti dai GST o da altre persone.

39. Riconosco che l’articolo 16, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 714/2009 si riferisce ai GST.

Tuttavia, tali paragrafi riguardano, rispettivamente, l’obbligo di utilizzare soluzioni fondate su criteri di mercato (che dovrebbero fornire ai GST segnali economici efficienti) per affrontare i problemi di congestione (paragrafo 1); l’autorizzazione (concessa ai GST) ad utilizzare le procedure di decurtazione delle transazioni in situazioni di emergenza (paragrafo 2); l’obbligo per gli operatori del mercato di informare in anticipo i GST se intendono utilizzare la capacità assegnata (paragrafo 4) e l’obbligo per i GST di utilizzare la linea di interconnessione alla sua capacità massima, per quanto tecnicamente possibile (paragrafo 5).

Tali paragrafi non riguardano l’utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

Per contro, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, che riguarda specificamente tale questione, non fa riferimento ai GST.

40. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto, occorre fare riferimento all’articolo 17 del regolamento n. 714/2009.

Tale articolo prevede la possibilità di esentare i nuovi interconnettori dall’articolo 16, paragrafo 6, di detto regolamento.

Ciò significa che, in assenza di esenzione, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è applicabile agli interconnettori.

In particolare, dato che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, un’esenzione può essere concessa solo a «nuovi» interconnettori, ossia interconnettori non completati entro il 4 agosto 2003 ( 21 ), l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica a tutti gli interconnettori completati prima del 4 agosto 2003 (in prosieguo: gli «interconnettori esistenti»).

È il caso del [OSCURATO:PERSONA], che è stato completato prima di tale data.

41. In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento n. 714/2009, va osservato che tale regolamento mira a sviluppare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi, più elevati livelli di servizio e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile ( 22 ).

A tal fine, occorre promuovere gli investimenti in grandi infrastrutture moderne ( 23 ).

Ciò riguarda in particolare gli interconnettori, dato che la capacità di interconnessione è insufficiente ( 24 ).

42. In tale contesto, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 garantisce che determinati proventi, in particolare quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, siano utilizzati per mantenere la capacità di interconnessione esistente o per investire in nuova capacità.

Infatti, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 garantisce che tali proventi, anziché essere utilizzati liberamente dal gestore dell’interconnettore, sono utilizzati per «garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata» o per «mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori».

Solo se non possono essere «utilizzati efficientemente» per tali scopi, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009, tali proventi possono essere utilizzati per ridurre le tariffe di rete, fatta salva l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati e per un importo massimo.

Inoltre, i proventi che superano tale importo massimo, a norma del terzo comma di tale disposizione, devono essere collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) o b), del regolamento n. 714/2009.

43. Il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha deciso che i proventi utilizzati per mantenere la capacità di interconnessione esistente o per investire in nuova capacità debbano essere quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione è che questi ultimi proventi sono rendite da scarsità.

In altre termini, il gestore dell’interconnettore riceve proventi da congestione in caso di congestione e la capacità disponibile viene messa all’asta, generando profitti corrispondenti alla differenza di prezzo all’ingrosso tra i due sistemi di trasmissione interessati.

In assenza di congestione, i prezzi all’ingrosso nei sistemi di trasmissione interconnessi sono simili e il gestore dell’interconnettore non ottiene o ottiene proventi da congestione inferiori.

Ne consegue che il gestore dell’interconnettore non è incentivato a sviluppare capacità di interconnessione ( 25 ).

Era pertanto necessario imporre l’obbligo di utilizzare i proventi della congestione ai fini stabiliti all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009.

44. Non vedo alcun motivo per cui tale obbligo debba essere imposto solo ai GST.

Al contrario, ritengo che l’obiettivo del regolamento n. 714/2009 e la logica dell’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento richiedano l’applicazione di quest’ultima disposizione a tutte le persone che ricevono proventi derivanti dalla congestione.

45. In quarto luogo, per quanto riguarda la genesi legislativa, occorre osservare che i lavori preparatori del regolamento n. 1228/2003 ( 26 ) dimostrano che la possibilità di esentare gli interconnettori dalle restrizioni all’uso dei proventi della congestione è stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) al fine di «consentire il finanziamento di progetti di interconnessione su base imprenditoriale» e di «consentire che tali progetti possano essere sviluppati da un soggetto diverso dal GST» ( 28 ).

46. A tal proposito, occorre sottolineare che gli interconnettori sono costruiti dai gestori dei sistemi di trasmissione che essi collegano, nel qual caso i costi di investimento sono recuperati attraverso tariffe di trasmissione regolamentate applicate da tali GST ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2009/72 e dell’articolo 14 del regolamento n. 714/2009, oppure da operatori del mercato, che non possono recuperare i costi di investimento attraverso tariffe di trasmissione regolamentate in quanto non gestiscono un sistema di trasmissione, ma sono comunque interessati ad investire in interconnettori per ottenere i proventi della congestione (che, come indicato al precedente paragrafo 4, possono essere sostanziali e quindi consentire loro di recuperare i costi e realizzare profitti elevati).

Questi ultimi connettori sono spesso indicati come interconnettori «commerciali» ( 29 ).

Sembra che la BCAB appartenga a tale categoria, dato che non è stato affermato che abbia legami con i GST svedesi o tedeschi.

47. Il riferimento del [OSCURATO:PERSONA], nella citazione di cui al precedente paragrafo 45, agli interconnettori «finanziati su base imprenditoriale» e «sviluppati da un soggetto diverso dal GST» è un riferimento agli interconnettori commerciali.

Ne consegue che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], la restrizione all’uso dei proventi derivanti dalla congestione doveva applicarsi agli interconnettori sviluppati dai GST, mentre gli interconnettori «imprenditoriali» o «commerciali» sviluppati da soggetti diversi dai GST dovevano essere esentati dalle norme sull’uso dei proventi derivanti dalla congestione ( 30 ).

48. Tuttavia, nella versione definitiva dell’articolo 7 del regolamento n. 1228/2003, ora articolo 17 del regolamento n. 714/2009, la portata dell’esenzione era limitata ai nuovi interconnettori, in contrapposizione a quelli esistenti ( 31 ).

Ne consegue che la linea di demarcazione si colloca tra interconnettori nuovi ed esistenti, e che solo ai primi può essere concessa un’esenzione.

In altri termini, la linea di demarcazione non si colloca tra gli interconnettori finanziati e gestiti dai GST e gli interconnettori sviluppati da soggetti diversi dai GST, secondo l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che gli interconnettori esistenti, sviluppati e gestiti da GST o da soggetti diversi dai GST, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 e che, pertanto, essi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, di detto regolamento.

49. Pertanto, la risposta alla prima questione pregiudiziale dovrebbe essere nel senso che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutte le fattispecie in cui una persona percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o meno un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

50. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica solo quando la persona che percepisce proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione è un GST, un’impresa operante unicamente quale interconnettore debba essere considerata un GST ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72.

51. Dal precedente paragrafo 49 deriva che non è necessario rispondere alla seconda questione.

Tuttavia, esaminerò tale questione nell’eventualità che la Corte decida che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica solo se la persona che percepisce i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione è un GST.

52. Come affermato in precedenza ( 32 ), la BCAB sostiene che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore non può essere considerata un GST.

Per contro, i governi spagnolo e finlandese nonché la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale impresa deve essere considerata un GST. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno preso posizione al riguardo.

53. A mio avviso, un’impresa che si limita a gestire un semplice interconnettore dovrebbe essere considerata un GST ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72.

54. In primo luogo, è vero che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 definisce la nozione di «interconnettore» come «una linea di trasmissione» che collega i sistemi nazionali di trasmissione, non come «sistema di trasmissione».

Tuttavia, va osservato che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72 definisce la nozione di «trasmissione» come «il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori (esclusa la fornitura).

Come affermato al precedente paragrafo 26, ciò ha indotto la Corte a dichiarare che un sistema di trasmissione è «un sistema interconnesso che serve ad inoltrare corrente elettrica ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori» ( 33 ).

Non vedo alcun motivo per cui il «trasporto» di energia elettrica su un interconnettore non debba essere considerato come «trasmissione» di energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/72, e quindi tale interconnettore non debba essere considerato come un sistema di trasmissione conformemente alla giurisprudenza.

55. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72 il GST è «qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi , e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica» ( 34 ).

È vero che tale disposizione opera una distinzione tra, da un lato, i sistemi di trasmissione e, dall’altro, le interconnessioni tra tali sistemi.

Tuttavia, nella misura in cui l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 affida ai GST la gestione di interconnettori, ritengo che gli interconnettori debbano essere considerati come sistemi di trasmissione.

56. In terzo luogo, occorre osservare che, come affermato al precedente paragrafo 39, l’articolo 16, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 714/2009 affida ai GST compiti di gestione della congestione (rispettivamente, l’uso di procedure di decurtazione delle transazioni commerciali in situazioni di emergenza e l’uso di una linea di interconnessione congestionata alla sua capacità massima) e che tale disposizione non fa riferimento ad altri operatori.

57. In quarto luogo, occorre sottolineare che l’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 prevede la possibilità di esentare i nuovi interconnettori non solo dall’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, ma anche dagli articoli 9, 32 e dall’articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72.

Mentre l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutti i casi in cui una persona percepisce proventi da congestione, le citate disposizioni della direttiva 2009/72 si applicano soltanto ai GST.

L’articolo 9 di tale direttiva stabilisce gli obblighi di separazione che un GST deve adempiere.

L’articolo 32 e l’articolo 37, paragrafi 6 e 10, della stessa direttiva prevedono l’obbligo di concedere a terzi l’accesso a sistemi di trasmissione basati su tariffe pubblicate, obiettive e non discriminatorie, soggette all’approvazione preventiva dell’autorità nazionale di regolamentazione.

Ciò significa che gli interconnettori che non hanno ottenuto un’esenzione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 714/2009 (o dell’articolo 7 del regolamento n. 1228/2003), in particolare gli interconnettori esistenti, sono soggetti agli articoli 9, 32 e 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72.

Dato che tali disposizioni si applicano solo ai GST, ciò implica che tali interconnettori devono essere gestite dai GST.

58. In quinto luogo, la soluzione proposta al precedente paragrafo 53 è coerente con l’obiettivo del regolamento n. 714/2009.

59. Infatti, se i gestori degli interconnettori sono GST, essi sono tenuti a concedere a terzi l’accesso all’interconnettore, il che consente lo sviluppo degli scambi transfrontalieri e agevola l’emergere di un mercato interno dell’energia elettrica, conformemente all’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

60. Inoltre, se i gestori degli interconnettori sono GST, essi devono rispettare gli obblighi di separazione stabiliti all’articolo 9 della direttiva 2009/72.

Ciò dovrebbe inoltre incentivare gli scambi transfrontalieri in quanto, come osservato nella valutazione dell’impatto per il regolamento n. 714/2009, «le società verticalmente integrate sono disincentivate a investire nelle proprie reti».

Ciò è dovuto al fatto che «gli proventi della congestione sono spesso superiori ai profitti previsti derivanti dalla costruzione di nuovi collegamenti», il che «costituisce un ostacolo all’integrazione del mercato europeo attraverso lo sviluppo di interconnessioni transfrontaliere» ( 35 ).

61. Pertanto, qualora la Corte interpretasse l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 nel senso che esso si applica solo ai GST, si dovrebbe rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore deve essere considerata un GST.

C. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale

62. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore, i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di tale interconnettore possano essere considerati come investimenti nella rete destinati a mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

63. Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore, il secondo comma di tale disposizione consenta a tale impresa di utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per realizzare un profitto, dato che essa non può utilizzare tali proventi per ridurre le tariffe di rete in quanto non applica una tariffa.

Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di giustizia se, in caso di risposta negativa alla terza questione, l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 consenta di utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore.

64. Esaminerò tali questioni congiuntamente.

65. La BCAB sostiene che i proventi utilizzati per coprire i costi operativi di un interconnettore sono utilizzati per le finalità di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, mentre i proventi utilizzati per coprire i costi di manutenzione sono utilizzati per le finalità di cui alla lettera a) di tale comma.

La BCAB sostiene inoltre che, in ogni caso, l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 consente di utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi sostenuti da un’impresa che si limita a gestire un interconnettore.

Infine, la BCAB sottolinea che tale impresa non dispone di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

In particolare, non può applicare una tariffa per l’utilizzo di un sistema di trasmissione in quanto non gestisce un sistema di trasmissione e non può applicare una tariffa per l’utilizzo dell’interconnettore in quanto ciò sarebbe incompatibile con l’articolo 14 del regolamento n. 714/2009.

66. L’EI sostiene che i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore non sono utilizzati ai fini di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

Secondo l’EI, i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione non possono essere utilizzati per ridurre le tariffe di rete in quanto la BCAB non applica una tariffa.

Essi non possono essere utilizzati per realizzare un profitto in quanto ciò sarebbe incompatibile con la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009.

Inoltre, secondo l’EI, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore non può disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, dato che applicare una tariffa per l’uso dell’interconnettore sarebbe incompatibile con l’articolo 14 di tale regolamento.

67. Il governo spagnolo ritiene che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può ottenere proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

68. Il governo finlandese ritiene che i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e manutenzione di un interconnettore non siano utilizzati per investire nella rete, come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

Tuttavia, secondo il governo finlandese, l’autorità nazionale di regolamentazione, in base all’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009, può autorizzare la BCAB a utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi di gestione e manutenzione e a realizzare un profitto, per un importo massimo fissato da tale autorità.

I proventi che superano tale importo devono essere collocati su una linea contabile interna distinta. 69.

[OSCURATO:PERSONA] (

36 ) sostiene che, sulla base di un’interpretazione letterale dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009, i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore possono essere considerati come utilizzati per gli scopi indicati in tale comma.

Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 714/2009 è normalmente interpretato in modo più restrittivo dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore dovrebbero essere recuperati in via prioritaria non attraverso i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, bensì attraverso altri proventi che possono essere ottenuti da un’impresa che si limita a gestire un interconnettore.

Questi ultimi proventi possono derivare i) da una compensazione per l’adempimento di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72; ii) dalle tariffe di trasmissione o distribuzione approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell’articolo 37 della stessa direttiva; o iii) da altri meccanismi appropriati di cui all’articolo 75 del regolamento 2015/1222.

70. Il Consiglio ritiene che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore possa disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

71. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore non sono utilizzati ai fini previsti dall’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, e che nessun elemento contenuto nel secondo comma di tale disposizione suggerisce che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione possano essere utilizzati per realizzare un profitto. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

Infatti, un’autorità nazionale di regolamentazione può decidere che le tariffe generali pagate da tutti gli utenti del sistema nazionale di trasmissione coprano una parte dei costi sostenuti dagli interconnettori.

Così avviene nel caso dell’«Offshore‑Umlage» tedesca.

Tali costi possono anche essere coperti da sovvenzioni, a condizione che queste ultime siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato.

72. A mio avviso, i proventi utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore e per realizzare un profitto ragionevole, possono essere considerati come utilizzati ai fini di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009.

Tuttavia, qualora un’impresa che si limita a gestire un interconnettore ottenga altri proventi, come descritto di seguito, i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore dovrebbero essere coperti in via prioritaria da questi ultimi proventi.

73. In primo luogo, ritengo che i proventi utilizzati per coprire i costi sostenuti per la manutenzione di un interconnettore siano utilizzati per lo scopo di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, ossia «mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori».

Infatti, dato che la lettera b) si riferisce «in particolare» agli investimenti nei nuovi interconnettori, essa riguarda anche gli investimenti in interconnettori esistenti.

Inoltre, la lettera b) riguarda gli investimenti effettuati non solo per «aumentare» le capacità di interconnessione, ma anche per «mantenere» la capacità di un interconnettore e consentire così il corretto funzionamento di tale interconnettore.

74. A tal riguardo, occorre fare riferimento all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 ( 37 ), che abrogherà e sostituirà il regolamento n. 714/2009 a partire dal 1 o gennaio 2020.

Sebbene il regolamento 2019/943 non sia applicabile al procedimento principale, può essere interessante osservare che l’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, corrispondente all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, riguarda, in particolare, «i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione».

I costi sostenuti per mantenere un interconnettore contribuiscono a prevenire la congestione, in quanto è probabile che la congestione si verifichi su un interconnettore in cattivo stato di manutenzione.

75. In secondo luogo, i costi di gestione di un interconnettore non sono sostenuti, a mio avviso, per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, come stabilito all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

Essi possono essere tuttavia considerati come sostenuti per lo scopo di cui alla lettera a) dello stesso comma, vale a dire, «per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata».

76. Occorre rilevare, a tal riguardo, che, sebbene il giudice del rinvio abbia chiesto chiarimenti solo riguardo all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, è necessario considerare anche la lettera a) di tale comma per rispondere alla terza e alla quarta questione pregiudiziale.

Questo perché le due lettere sono collegate.

E anche perché la quarta questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009, che si applica solo se i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione non possono essere utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a) e/o b) .

77. Ritengo che i costi di gestione derivino dall’assegnazione di capacità sull’interconnettore e dalle azioni intraprese per garantire la disponibilità di tale capacità.

Ne consegue che tali costi sono coperti dalla finalità di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento n. 714/2009.

Ciò è confermato dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2019/943, che precisa che la finalità di cui alla lettera a) «inclu[de]» la compensazione di fermezza, quindi non si limita a quest’ultima ( 38 ).

78. Ritengo inoltre che i costi sostenuti ai fini di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 debbano comprendere un profitto ragionevole.

A tal riguardo, occorre osservare che la dichiarazione contenuta nell’articolo 6, paragrafo 6, della proposta di regolamento n. 1228/2003 della [OSCURATO:PERSONA] ( 39 ), secondo cui i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione «non costituiranno una fonte di profitto addizionale [per i GST]», non figura nella versione definitiva di tale disposizione né nell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009.

Va inoltre osservato che, ai sensi del punto 6.4 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009, le autorità nazionali di regolamentazione devono verificare che la rendita di congestione ottenuta dai gestori di interconnettori sia utilizzata conformemente all’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento.

Pertanto, tali autorità possono assicurare che l’importo del profitto realizzato da tali gestori non sia tale da compromettere la gestione e la manutenzione dell’interconnettore o da impedire investimenti in nuove capacità di interconnessione ( 40 ).

79. In terzo luogo, la soluzione proposta al precedente paragrafo 72 è coerente con l’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 che, come affermato al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, non è solo quello di aumentare la capacità di interconnessione, ma anche di mantenere la capacità esistente.

Inoltre, se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 fosse interpretato nel senso che vieta l’uso dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per gestire e mantenere un’interconnettore esistente e per realizzare un profitto ragionevole, ciò potrebbe compromettere gli investimenti in nuovi interconnettori.

Come affermato al precedente paragrafo 46, gli operatori del mercato possono investire in nuovi interconnettori per ottenere i proventi della congestione.

Tuttavia, se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 viene interpretato nel senso che osta all’utilizzo dei proventi della congestione per realizzare un profitto, gli operatori del mercato possono perdere il interesse all’investimento.

È vero che essi possono, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009, ottenere un’esenzione dall’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, che consentirà loro di utilizzare liberamente i proventi della congestione.

Tuttavia, le esenzioni sono concesse solo per un periodo limitato ( 41 ).

80. In quarto luogo, contrariamente a quanto sostengono la BCAB e l’EI, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

Come affermato al precedente paragrafo 72, ritengo che, quando ricorre tale ipotesi, i costi di gestione e di manutenzione dell’interconnettore debbano essere coperti in via prioritaria da questi altri proventi.

81. A tal riguardo, concordo con la BCAB e con l’EI sul fatto che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore non può recuperare i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore applicando tariffe di rete.

Ciò è dovuto al fatto che tale impresa non applica una tariffa per l’accesso ad uno dei sistemi di trasmissione collegati dall’interconnettore, dato che non gestisce uno di questi sistemi.

Ciò è dovuto anche al fatto che essa non può applicare una tariffa per l’accesso all’interconnettore in quanto tale, poiché ciò aumenterebbe il prezzo degli scambi transfrontalieri di energia elettrica rispetto al prezzo delle vendite nazionali, il che pregiudicherebbe la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica.

Ciò sarebbe inoltre incompatibile con l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009, che vieta «corrispettiv[i] specific[i] di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica».

Come viene chiarito nel considerando 15 di tale regolamento, «[n]on è opportuno applicare (…) una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l’accesso alla rete nazionale».

82. Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono la BCAB e l’EI, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può comunque ottenere proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione.

83. A tal riguardo, dal considerando 29 del regolamento n. 714/2009 risulta che tale regolamento non armonizza completamente il quadro per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

In particolare, l’articolo 18 dello stesso regolamento autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare orientamenti che possono riguardare «i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica» ( 42 ), o i dettagli sui settori dell’accesso dei terzi, della gestione della congestione e delle strutture tariffarie di trasmissione ( 43 ).

Inoltre, tali orientamenti dovrebbero limitarsi a raggiungere «il livello di armonizzazione minimo richiesto» dagli obiettivi del regolamento n. 714/2009 ( 44 )

84. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 osta all’utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per scopi diversi da quelli indicati al primo e al secondo comma del medesimo articolo.

Esso non osta certamente a che i gestori degli interconnettori ottengano altri proventi né che tali altri proventi possano essere utilizzati per scopi diversi dal garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata oppure dal mantenimento o dall’aumento delle capacità di interconnessione mediante investimenti nella rete.

85. Va osservato che articolo 37, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2009/72 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare le metodologie o di stabilire le condizioni per l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, compresa la gestione della congestione Su tale base esse potrebbero, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], decidere che la tariffa applicata a tutti gli utenti del sistema nazionale di trasmissione debba essere utilizzata in parte per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione degli interconnettori.

Ciò sarebbe conforme al considerando 15, all’articolo 14, paragrafo 5, e all’obiettivo del regolamento n. 714/2009 in quanto tutti gli utenti del sistema nazionale di trasmissione, anziché i soli utenti di un interconnettore, sarebbero tenuti a pagare i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di tale interconnettore.

Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], un esempio di tale meccanismo è fornito dall’«Offshore‑Umlage» (sovratassa offshore) tedesca, che viene riscossa dai gestori di rete come supplemento della tariffa generale di rete ed è applicata a tutti i consumatori finali collegati alla rete pubblica.

Tale «Offshore-Umlage» copre i costi di progettazione, costruzione e gestione delle linee che collegano gli impianti eolici offshore alla rete principale ( 45 ).

86. Ritengo che, come ha sostenuto il [OSCURATO:PERSONA] in udienza, quando esiste un quadro normativo che prevede una tassa che copre i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione degli interconnettori, tali costi debbano essere coperti in via prioritaria da tale tassa.

Pertanto, in tale situazione, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore dovrebbe utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione in via prioritaria per scopi diversi dalla gestione e dalla manutenzione dell’interconnettore, ad esempio per aumentare la capacità di un interconnettore esistente o per investire in un nuovo interconnettore.

A mio avviso, ciò è richiesto dalla logica dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, come esposta al precedente paragrafo 43.

87. Pertanto, si dovrebbe rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione possono essere utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore e per realizzare un profitto ragionevole, previa approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati che verificano se l’importo di tale profitto non sia tale da compromettere la gestione e la manutenzione dell’interconnettore o gli investimenti in nuove capacità di interconnessione.

Tuttavia, qualora esista un quadro normativo che prevede un corrispettivo che copre i costi di gestione e manutenzione degli interconnettori, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore dovrebbe utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione in via prioritaria per scopi diversi dalla gestione e dalla manutenzione dell’interconnettore, ad esempio per aumentare la capacità di un interconnettore esistente o per investire in un nuovo interconnettore.

D. Sulla quinta questione pregiudiziale

88. Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica a un’impresa operante unicamente quale interconnettore e nel senso che osta all’utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore e per realizzare un profitto, tale disposizione sia conforme al principio di proporzionalità o a qualsiasi altro principio applicabile.

Nella decisione di rinvio si fa riferimento al diritto di proprietà.

89. La BCAB sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se interpretato nel senso che osta a che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore utilizzi i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per gestire e mantenere l’interconnettore e per realizzare un profitto, è incompatibile con il principio di proporzionalità, dato che tale impresa non può operare in tali condizioni e non può rimanere sul mercato.

L’EI concorda con la BCAB.

I governi spagnolo e finlandese, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è conforme al principio di proporzionalità.

90. Inoltre, la BCAB sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è incompatibile con il suo diritto di proprietà in quanto impedisce il libero utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione ( 46 ). [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sostengono che tale disposizione è coerente con il diritto di proprietà.

L’EI, i governi spagnolo e finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] non prendono posizione.

91. In primo luogo, ritengo che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia conforme al principio di proporzionalità.

92. Secondo una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti ( 47 ).

93. L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è idoneo a realizzare l’obiettivo perseguito da tale regolamento, vale a dire sviluppare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, come descritto al precedente paragrafo

41. Assicurando che determinati proventi, vale a dire quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, siano utilizzati per mantenere la capacità di interconnessione esistente o per investire in nuova capacità, tale disposizione mira a sviluppare gli scambi transfrontalieri.

94. Per quanto riguarda la stretta necessità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, va osservato che, come spiegato in precedenza, tale disposizione non osta a che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore utilizzi i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per gestire e mantenere l’interconnettore (salvo che siano disponibili a tal fine proventi regolamentati, nel qual caso questi ultimi dovrebbero essere utilizzati in via prioritaria).

Esso non osta a che tale impresa realizzi un profitto ragionevole.

Alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse ( 48 ), l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 non va, a mio avviso, al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

95. In secondo luogo, ritengo che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia coerente con il diritto di proprietà, come sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

96. Va osservato che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è assoluto.

Come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti da quest’ultima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 49 )

97. La limitazione all’uso dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione deve essere considerata prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto deriva dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ( 50 ).

Inoltre, come sostenuto dal Consiglio, tale disposizione non osta al recupero dei costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore.

Essa non impedisce la realizzazione di un profitto ragionevole e rispetta quindi il contenuto essenziale del diritto di proprietà.

Inoltre, dai precedenti paragrafi 93 e 94 risulta che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 persegue un obiettivo di interesse generale, ossia lo sviluppo degli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed è necessario.

98. Pertanto, si dovrebbe rispondere alla quinta questione dichiarando che il suo esame non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009.

IV. Conclusione

99. Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte risponda nel modo seguente alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia): 1) L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, si applica in tutte le fattispecie in cui una persona percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o meno un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE. 2) L’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione possono essere utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore e per realizzare un profitto ragionevole, previa approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati che verificano se l’importo di tale profitto non sia tale da compromettere la gestione e la manutenzione dell’interconnettore o gli investimenti in nuove capacità di interconnessione.

Tuttavia, qualora esista un quadro normativo che prevede un corrispettivo che copre i costi di gestione e manutenzione degli interconnettori, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore dovrebbe utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione in via prioritaria per scopi diversi dalla gestione e dalla manutenzione dell’interconnettore, ad esempio per aumentare la capacità di un interconnettore esistente o per investire in un nuovo interconnettore. 3) L’esame della quinta questione pregiudiziale non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ( GU 2009, L 211, pag. 15 ).

Il regolamento n. 714/2009 fa parte del cosiddetto «terzo pacchetto legislativo», che comprende anche la direttiva 2009/72/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( GU 2009, L 211, pag. 55 ) e il regolamento (CE) n. 713/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ( GU 2009, L 211, pag. 1 ). ( 3 ) L’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, cui fa riferimento l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 714/2009, impone a ciascuno Stato membro di designare un’autorità nazionale di regolamentazione.

Le competenze e i compiti di tale autorità sono definiti dall’articolo 37 della direttiva 2009/72. ( 4 )

V. punto 4 della relazione della proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2001 (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]») [COM(2001) 125 definitivo].

Tale proposta ha portato all’adozione del regolamento (CE) n. 1228/2003 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ( GU 2003, L 176, pag. 1 ).

Il regolamento n. 1228/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 714/2009. ( 5 )

V. punto 5.2.1 dello Studio a sostegno della valutazione d’impatto sulle tariffe di trasmissione e sulle politiche in materia di rendita di congestione (Study supporting the [OSCURATO:PERSONA] concerning [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]) – Relazione finale, maggio 2017 (in prosieguo: lo «Studio del 2017».

Tale studio è disponibile sul sito Internet della direzione generale per l’energia della [OSCURATO:PERSONA]. ( 6 )

V. articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. ( 7 )

V. punto 2.1 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009. ( 8 )

V. Schoser, C., «Chapter

8. The regulation on cross-border electricity exchanges: substantive rules», in Jones, C. (a cura di), EU [OSCURATO:PERSONA].

Volume I: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Casteels, 2016 (punti 8.45 e 8.63).

V. anche Bernaerts, I., «Chapter

1. The third internal market package and its implications for electricity and gas infrastructure in the EU and beyond», in Vinois, J.‑A. (a cura di), EU [OSCURATO:PERSONA].

Volume VIII: [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Casteels, 2014 (punto 3.2.1). ( 9 ) Occorre precisare che la Corte non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sull’interpretazione della corrispondente disposizione del regolamento n. 1228/2003, vale a dire l’articolo 6, paragrafo 6, del medesimo. ( 10 ) Secondo la relazione dell’EI dell’11 luglio 2014 intitolata «Proventi della congestione ai sensi del [regolamento n. 714/2009]» (in prosieguo: la «relazione dell’EI del 2014 sui proventi derivanti dalla congestione»). ( 11 ) Secondo la relazione dell’EI del 10 luglio 2015 intitolata «Proventi della congestione ai sensi del [regolamento n. 714/2009]» (in prosieguo: la «relazione dell’EI del 2015 sui proventi derivanti dalla congestione»). ( 12 ) Articolo 2, punto 44, del regolamento (UE) n. 1222/2015 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ( GU 2015, L 197, pag. 24 ) definisce il termine «irrevocabilità» come «garanzia che i diritti di capacità interzonale resteranno invariati o saranno compensati se tuttavia modificati».

L’espressione irrevocabilità «fisica» si riferisce alla prima alternativa, vale a dire il diritto di trasferire fisicamente energia elettrica attraverso l’interconnettore (rispetto al diritto di ottenere una compensazione finanziaria – per un importo pari alla differenza di prezzo tra le due zone – qualora non vi sia alcun trasferimento fisico di energia elettrica). ( 13 ) Sentenza del 22 maggio 2008, citiworks ( C‑439/06 , EU:C:2008:298 , punto 46 ). ( 14 )

V. articolo 10 della direttiva 2009/72. ( 15 ) Secondo le osservazioni scritte della BCAB. ( 16 ) Sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 7 maggio 2017 (EnVR 21/16) (DE:2017:070317BENVR21.16.0). ( 17 ) Occorre ricordare che le ANR sono tenute a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] le loro decisioni sulla certificazione dei GST e che la [OSCURATO:PERSONA] emette un parere sulla compatibilità di tali decisioni con, in particolare, l’articolo 9 della direttiva 2009/72, che prevede obblighi di separazione.

L’ANR interessata deve tenere nella massima considerazione il parere della [OSCURATO:PERSONA] (v. articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 e articolo 3 del regolamento n. 714/2009).

Nel caso di specie la BNetzA ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di decisione negativa sulla certificazione della BCAB come GST.

Il 23 gennaio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere in cui ha dichiarato di concordare con la BNetzA sul fatto che, in primo luogo, «poiché il [OSCURATO:PERSONA] è una linea di trasmissione ad alta tensione che collega i sistemi di trasmissione svedese e tedesco deve essere gestita da un GST indipendente conformemente a uno dei modelli di separazione di cui alla [direttiva 2009/72]», e, in secondo luogo, «la [BCAB] non può essere attualmente certificata come gestore del [OSCURATO:PERSONA] in quanto non ha dimostrato di rispettare uno dei modelli di separazione» (parere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento n. 714/2009] e dell’articolo 10 della [direttiva 2009/72] – [OSCURATO:PERSONA] AB, C(2014) 424; in prosieguo: il «parere della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla certificazione della BCAB»).

Va osservato che tale parere precisa che «il [OSCURATO:PERSONA] è di proprietà e gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] AS, un’impresa di energia elettrica integrata verticalmente con attività nel settore della generazione, trasmissione e fornitura di energia elettrica».

Tale parere è disponibile sul sito Internet della Direzione generale dell’Energia. ( 18 ) Per motivi di chiarezza, ai paragrafi da 29 a 35 delle presenti conclusioni riassumerò le osservazioni presentate dalle parti sulla prima e sulla seconda questione sollevata, in quanto tali questioni sono collegate. ( 19 ) Occorre precisare che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio abbiano presentato osservazioni solo sulla quinta questione pregiudiziale, la loro posizione sulla prima e sulla seconda questione può essere dedotta da tali osservazioni. ( 20 ) Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. ( C‑621/18 , EU:C:2018:999 , punto 47 ). ( 21 )

V. articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 714/2009.

Occorre precisare che il regolamento n. 1228/2003 è entrato in vigore il 4 agosto 2003 (v. articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e articolo 15 di quest’ultimo regolamento). ( 22 )

V. considerando 1 del regolamento n. 714/2009. ( 23 )

V. considerando 23 del regolamento n. 714/2009. ( 24 ) Secondo la relazione sull’indagine nel settore dell’energia ([OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]) della DG Concorrenza, del 10 gennaio 2007, «è necessario intervenire, laddove la capacità attuale è insufficiente, per sviluppare la capacità di interconnessione quale condizione necessaria per lo sviluppo della concorrenza e l’integrazione dei mercati» (v. paragrafo 1049 di tale relazione, disponibile sul sito Internet della Direzione generale per la Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA]).

Nel 2014 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a realizzare un’interconnessione pari al 10% della loro capacità di produzione entro il 2020 (conclusioni del Consiglio europeo, del 23 e 24 ottobre 2014, «Quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima», punto 4).

Sono stati compiuti progressi in quanto 17 Stati membri hanno raggiunto tale obiettivo ed è stato fissato un nuovo traguardo per raggiungere l’obiettivo del 15% entro il 2030 (comunicazione sul rafforzamento delle reti energetiche europee, del 23 novembre 2017, COM(2017) 718 definitivo, punto 4).

In altri termini, come precisato al precedente paragrafo 3, vi è ancora l’urgente necessità di una maggiore capacità di interconnessione. ( 25 ) Occorre fare riferimento, a tal proposito, allo studio del 2017 (citato supra alla nota 5), che in cui si dichiara quanto segue: «i proventi della congestione sono rendite da scarsità.

Tali rendite non sono il risultato di un’operazione commerciale “normale”, ossia il risultato della gestione del sistema di trasmissione, ma sono maturate a seguito della mancanza di capacità di trasmissione.

Pertanto, tale entrata ha uno status speciale e la separazione o un trattamento speciale è auspicabile (come già espresso dal legislatore europeo)» (pag. 96). ( 26 ) Il quale, come affermato supra alla nota 4, è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 714/2009. ( 27 )

V. articolo 6, paragrafo 7, della posizione del [OSCURATO:PERSONA] europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2002 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. …/2002 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (in prosieguo: l’«emendamento del [OSCURATO:PERSONA]») ( GU 2003, C 47 E, pag. 380 ).

La proposta della [OSCURATO:PERSONA] (citata supra alla nota 4) non prevedeva esenzioni. ( 28 )

V. la motivazione dell’emendamento 18 nella relazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sulla proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, del 28 febbraio 2002.

La relazione è disponibile sul sito del [OSCURATO:PERSONA]. ( 29 ) V.Knops, H., e [OSCURATO:PERSONA], H., «[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , 2005, n. 4, pagg. da 261 a 291 (in particolre, pagg. 262 e 263). ( 30 )

V. anche pag. 54 della relazione della proposta modificata di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2006 (COM(2002) 304 definitivo). ( 31 )

V. supra, paragrafo

40. Tale limitazione della portata dell’esenzione è stata introdotta dal Consiglio (v. documento del Consiglio del 18 settembre 2002, n. 11915/02). ( 32 ) Si fa riferimento ai precedenti paragrafi 29, 31, 32 e

35. ( 33 ) Sentenza del 22 maggio 2008, citiworks ( C‑439/06 , EU:C:2008:298 , punto 46 ). ( 34 ) Il corsivo è mio. ( 35 )

V. paragrafo 2.2 del Commission staff working document – Accompanying the legislative package on the internal market for electricity and gas – [OSCURATO:PERSONA] (Documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], che accompagna il pacchetto legislativo sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas – Valutazione d’impatto, del 19 settembre 2009 (SEC(2007) 1179). ( 36 ) Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato osservazioni solo sulla quinta questione pregiudiziale, la sua posizione sulla terza e sulla quarta questione può essere dedotta da tali osservazioni. ( 37 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica ( GU 2019, L 158, pag. 54 ). ( 38 )

V. supra, nota

12. ( 39 ) Già citata supra alla nota

4. ( 40 ) A titolo di esempio, si può fare riferimento al regime «cap and floor» adottato in [OSCURATO:PERSONA] e menzionato dalla BCAB nel corso dell’udienza.

Secondo tale regime, lo sviluppatore di un interconnettore non può ricavare più di un reddito massimo (il «cap»), ma non può ricavare meno di un reddito minimo (il «floor»).

Sia il limite massimo che il limite minimo sono fissati dall’autorità di regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’Office of Gas and [OSCURATO:PERSONA].

Le eventuali entrate eccedenti il massimale sono trasferite dall’interconnettore al GST nazionale, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] plc, che a sua volta riduce gli oneri di rete per l’utilizzo di tale sistema.

Per contro, se le entrate dell’interconnettore scendono al di sotto della soglia minima, la differenza viene trasferita all’interconnettore dal GST, che recupera tali costi attraverso l’aumento degli oneri pagati dagli utenti del sistema di trasmissione.

Tra il limite massimo e il limite minimo, esiste una fascia che consente all’interconnettore di trattenere i proventi della congestione e di realizzare un profitto [v.

Niedospial, L., «Cap and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in Roggenkamp, M., e Banet, C., (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA] XI

, Intersentia, 2017, pagg. da 165 a 190].

Un approccio analogo è stato adottato dall’autorità di regolamentazione belga, vale a dire la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (in prosieguo: la «CREG») (v. pagg. da 32 a 37 e da 80 a 84 dell’Arrêté fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport pour la période régulatoire 2020‑2030 [Decreto che fissa il metodo tariffario per il sistema di trasmissione dell’energia elettrica e per il sistema elettrico avente una funzione di trasmissione per il periodo di regolamentazione 2020‑2030], del 28 giugno 2018, (Z)1109/10, disponibile sul sito Internet della CREG). ( 41 )

V. articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. ( 42 )

V. articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 714/2009. ( 43 )

V. articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 714/2009, che fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 6, lettere c), g) e k) di tale regolamento. ( 44 )

V. considerando 29 e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 714/2009. ( 45 ) L’«Offshore‑Umlage» viene descritta nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] sull’aiuto di Stato SA.49416 – Germania – Riduzioni della sovrattassa offshore per le imprese elettrointensive e riduzioni della sovrattassa CHP per l’elettricità prodotta a partire dai gas di scarico, del 27 marzo 2018. ( 46 ) Osservo che gli atti dell’Unione incompatibili con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta non sono validi.

V. sentenze dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑293/12 e C‑594/12 , EU:C:2014:238 ), e del 6 ottobre 2015, Schrems ( C‑362/14 , EU:C:2015:650 ).

V. anche Lenaerts, K., e Gutiérrez‑Fons, J.A., «[OSCURATO:PERSONA] of the Charter in the [OSCURATO:PERSONA]», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA].

A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], seconda edizione, 2020. ( 47 ) Sentenza dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio ( C‑128/15 , EU:C:2017:3 , punto 71 ). ( 48 ) Sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a. ( C‑58/08 , EU:C:2010:321 , punto 52 ). ( 49 ) Sentenza del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Usufrutto su terreni agricoli) ( C‑235/17 , EU:C:2019:432 , punto 88 ). ( 50 ) V., per analogia, sentenza del 5 luglio 2017, Fries ( C‑190/16 , EU:C:2017:513 , punto 37 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0454 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 novembre 2019 ( 1 ) Causa C‑454/18 [OSCURATO:PERSONA] AB contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia)] «Scambi transfrontalieri di energia elettrica – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Impresa che si limita a gestire un interconnettore – Nozione di gestore del sistema di trasmissione – Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione» 1. Il caso di specie riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 714/2009 ( 2 ), che disciplina l’accesso all’infrastruttura necessaria per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e, in particolare, stabilisce norme per il finanziamento di tale infrastruttura. 2. La controversia è sorta a seguito di una decisione in cui l’autorità di regolamentazione svedese, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] (ispettorato svedese per i mercati dell’energia) (in prosieguo: l’«EI») ( 3 ), ha chiesto al gestore del [OSCURATO:PERSONA] (cavo baltico) – un cavo elettrico ad alta tensione, detto anche interconnettore, che collega il sistema svedese di trasmissione dell’energia elettrica al sistema di trasmissione nella Germania nordoccidentale – di collocare i cosiddetti proventi della congestione su una linea contabile interna distinta, impedendo così a tale gestore, ossia la [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «BCAB»), di utilizzare liberamente tali proventi. 3. La congestione è una situazione in cui la capacità di interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione non è sufficiente per far fronte a tutte le transazioni derivanti dal commercio internazionale degli operatori del mercato ( 4 ). La congestione è dovuta alla mancanza di capacità degli interconnettori e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati. Uno studio recente ha ribadito l’urgente necessità di aumentare la capacità di interconnessione nell’Unione ( 5 ). 4. In caso di congestione, per affrontare il problema, devono essere adottate soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato ( 6 ). Pertanto, la capacità disponibile deve essere messa all’asta ( 7 ). Il prezzo della capacità messa all’asta corrisponde, in via di principio, alla differenza del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica tra i due sistemi di trasmissione connessi. Tale differenza, o entrata derivante da congestione, avvantaggia il gestore dell’interconnettore ( 8 ). La congestione può quindi comportare profitti elevati per tale gestore. 5. I proventi della congestione, tuttavia, non possono essere utilizzati liberamente dal gestore dell’interconnettore. L’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 714/2009 richiede che tali proventi siano utilizzati per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata, o per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori. Se i proventi della congestione non possono essere utilizzati per nessuno di questi due scopi, possono essere utilizzati, per a un importo massimo che dovrà essere determinato dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, per ridurre le tariffe di rete. I restanti proventi devono essere collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati per i due scopi summenzionati. 6. Nel caso di specie l’EI ha deciso che la BCAB non poteva utilizzare i proventi della congestione per coprire i costi di gestione e manutenzione del [OSCURATO:PERSONA] in quanto tali costi non erano sostenuti per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata o per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione mediante investimenti nella rete. Alla BCAB è stato quindi chiesto di collocare tali proventi su una linea contabile interna distinta fino a quando non potessero essere utilizzati per tali scopi. 7. La Corte è chiamata a interpretare per la prima volta l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ( 9 ) nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia). Si chiede di decidere se i proventi derivanti dalla congestione possano essere utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore o per distribuire gli utili agli azionisti del gestore dell’interconnettore in questione. Tale questione è tanto più importante in quanto, nel caso di specie, il funzionamento dell’interconnettore è l’unica attività della BCAB. Tale impresa sostiene che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione sono la sua unica fonte di reddito, cosicché, se la Corte dovesse decidere che i proventi della congestione non possono essere utilizzati per coprire i costi di gestione e manutenzione, la BCAB non sarebbe in grado di recuperare tali costi, e tanto meno di realizzare un profitto. Ciò ha indotto il giudice del rinvio a chiedere altresì alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 debba essere interpretato nel senso che osta all’utilizzo dei proventi della congestione per coprire i costi di gestione e di manutenzione e per realizzare un profitto, tale disposizione sia valida e, in particolare, se sia conforme al principio di proporzionalità. I. Contesto normativo 8. L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 prevede quanto segue: «I proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per i seguenti scopi: a) per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata; e/o b) per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori. Se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui alle lettere a) e/o b), del primo comma, i proventi possono essere utilizzati, fatta salva l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, per un importo massimo che dovrà essere determinato da dette autorità di regolamentazione, quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede di fissazione di dette tariffe. I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) e/o b), del primo comma. L’autorità di regolamentazione informa l’Agenzia dell’approvazione di cui al secondo comma». II. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali 9. Come indicato in precedenza, la BCAB è una società svedese la cui unica attività è la gestione del [OSCURATO:PERSONA], di cui è proprietaria. La BCAB non applica alcuna tariffa per l’accesso al [OSCURATO:PERSONA]. 10. Come richiesto dal punto 6.5 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009, l’EI pubblica una relazione annuale sull’importo e sull’utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione. A tal fine, con lettera del 27 maggio 2014, l’EI ha chiesto alla BCAB di fornire informazioni sull’importo e sull’utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione per il periodo dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014. Il 1 o luglio 2014 la BCAB ha dichiarato che i proventi della congestione per tale periodo ammontavano a 159542374 corone svedesi (SEK) e che erano stati utilizzati principalmente «per garantire l’accessibilità e l’assegnazione della capacità di trasferimento sull’interconnettore» ( 10 ). 11. Nella sua relazione del 2014 sui proventi derivanti dalla congestione, l’EI ha dichiarato che l’utilizzo, da parte della BCAB, dei proventi della congestione doveva essere analizzato in modo più dettagliato. 12. Con lettera del 29 maggio 2015, l’EI ha chiesto alla BCAB di fornire informazioni in merito all’importo e all’utilizzo dei proventi della congestione per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015. Il 1 o luglio 2015 la BCAB ha dichiarato che i proventi della congestione per tale periodo ammontavano a SEK 177939624 e che erano stati utilizzati per gli stessi scopi dell’anno precedente ( 11 ). 13. Nella sua relazione del 2015 sui proventi derivanti dalla congestione, l’EI ha dichiarato di aver iniziato a indagare sull’utilizzo dei proventi della congestione da parte della BCAB e che tale indagine era in corso. 14. Con decisione del 9 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione dell’EI del 9 giugno 2016»), l’EI ha chiesto alla BCAB di collocare parte dei proventi della congestione relativi ai periodi dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015 su una linea contabile interna distinta. 15. Secondo l’EI, l’utilizzo da parte della BCAB dei proventi della congestione (per un importo di SEK 61016510 per il periodo dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e di SEK 48995127 per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015) per garantire l’irrevocabilità fisica ( 12 ) era coerente con l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento n. 714/2009, che consente l’utilizzo dei proventi della congestione al fine di garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata. 16. Tuttavia, secondo l’EI, l’utilizzo da parte della BCAB dei proventi della congestione (per un importo di SEK 98480864 per il periodo dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e di SEK 128944497 per il periodo dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015) per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione del [OSCURATO:PERSONA] non era conforme all’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. Ciò era dovuto al fatto che i proventi della congestione utilizzati per la gestione e la manutenzione di un interconnettore esistente non sono utilizzati per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione e pertanto l’utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore non è consentito dall’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009. 17. Di conseguenza, la decisione dell’EI del 9 giugno 2016 ha richiesto alla BCAB di collocare su una linea contabile interna distinta la parte dei proventi della congestione utilizzata, nei periodi dal 1 o luglio 2013 al 30 giugno 2014 e dal 1 o luglio 2014 al 30 giugno 2015, per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione del [OSCURATO:PERSONA], fino a quando la società non fosse in grado di utilizzare tali proventi per gli scopi elencati all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009. Nella stessa decisione l’EI ha richiesto alla BCAB di presentare un estratto della sua contabilità e l’attestazione di un revisore contabile secondo cui i proventi in questione erano stati collocati su una linea contabile interna distinta. L’inosservanza di tale decisione è stata oggetto di una penalità di SEK 5 milioni di per ogni mese o parte di mese in cui la decisione non è stata eseguita, a decorrere dal terzo mese dopo il mese in cui la decisione è stata notificata alla BCAB. 18. La BCAB ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping) diretto all’annullamento della decisione dell’EI del 9 giugno 2016. 19. Con decisione del 2 novembre 2017, l’EI ha respinto la richiesta della BCAB di autorizzazione a utilizzare i proventi della congestione come entrate di cui l’EI deve tener conto nell’approvare il metodo di calcolo e/o di fissazione delle tariffe di rete. 20. La BCAB ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping), sostenendo che i proventi della congestione possono essere utilizzati conformemente alla richiesta menzionata al paragrafo precedente. 21. [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping) considera che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica probabilmente non solo alle imprese che gestiscono un sistema di trasmissione, ma anche alle imprese che, al pari della BCAB, si limitano a gestire un interconnettore. Secondo tale giudice, da tale disposizione risulta chiaramente che la BCAB non può utilizzare i proventi della congestione per realizzare un profitto. Inoltre, secondo tale giudice, solo un’interpretazione estensiva di tale disposizione consentirebbe di utilizzare i proventi della congestione per coprire i costi di gestione e di manutenzione. Inoltre, tale giudice considera che la BCAB non può utilizzare i proventi della congestione per ridurre le tariffe, in quanto non ha clienti che pagano tariffe. 22. Secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 nel modo descritto al paragrafo precedente comporterebbe conseguenze che possono essere considerate sproporzionate. Pertanto, tale giudice contesta la validità di tale disposizione, in particolare in relazione al principio di proporzionalità. 23. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi a tutte le fattispecie in cui un soggetto percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, ovvero se la sua applicazione sia limitata ai gestori di sistemi di trasmissione (GST), quali definiti all’articolo 2, punto 4, della [direttiva 2009/72]. 2. Nell’ipotesi in cui la risposta alla prima questione sia nel senso che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia applicabile ai soli gestori di sistemi di trasmissione (GST), se un’impresa operante unicamente quale interconnettore costituisca un gestore di sistemi di trasmissione. 3) Nell’ipotesi in cui alla questione 1 o 2 si risponda nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se i costi di gestione e di manutenzione di un’interconnessione possano essere considerati in ogni caso quali investimenti nella rete destinati a mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009. 4) Nell’ipotesi in cui alla questione 1 o 2 si risponda nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se l’autorità di vigilanza possa, sulla base del secondo comma dello stesso articolo 16, paragrafo 6, autorizzare un’impresa operante unicamente quale interconnettore, che disponga di metodologie per la fissazione di tariffe senza peraltro possedere una clientela che versi direttamente corrispettivi (tariffe di rete) suscettibili di essere ridotti, ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione al fine di generare un profitto ovvero, nel caso di risposta negativa alla questione 3, a soli fini di gestione e di manutenzione. 5) Nell’ipotesi in cui alla questione 1 o 2 si risponda nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 e alle questioni 3 e 4 si risponda nel senso che tale impresa non sia legittimata ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità d’interconnessione per generare un profitto ovvero a fini di gestione e di manutenzione, oppure nel senso che l’impresa stessa possa sì utilizzare tali proventi a fini di gestione e di manutenzione ma non al fine di generare un profitto, se l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore sia in contrasto con il principio di proporzionalità ovvero con altri principi del diritto dell’Unione Europea». 24. Hanno presentato osservazioni scritte la BCAB, l’EI, il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Dette parti, ad eccezione della Repubblica di Finlandia, hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 20 giugno 2019. III. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale 25. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi a tutte le fattispecie in cui un soggetto percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, ovvero se la sua applicazione sia limitata ai gestori di sistemi di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72. 26. Anzitutto, occorre osservare che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 stabilisce che (ad eccezione della definizione di «interconnettore») si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/72. Ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di tale direttiva, il gestore di un sistema di trasmissione (in prosieguo: il «GST») è una persona responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione, e di assicurare la capacità di tale sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica Secondo la giurisprudenza ( 13 ), un sistema di trasmissione è un sistema interconnesso utilizzato per il trasporto di energia elettrica ad altissima e alta tensione per la vendita ai clienti finali o ai distributori. 27. Occorre inoltre ricordare che i GST devono essere designati e certificati come tali dalle autorità nazionali di regolamentazione ( 14 ) e che sono loro imposti obblighi ai sensi della normativa dell’Unione. In particolare, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/72, essi sono tenuti a separare la trasmissione dalle attività di generazione o fornitura. Ai sensi dell’articolo 32 della stessa direttiva, essi sono tenuti a concedere a terzi l’accesso ai loro sistemi di trasmissione, sulla base di tariffe pubblicate, obiettive e non discriminatorie, soggette all’approvazione preventiva delle autorità nazionali di regolamentazione. 28. Non vi sono indicazioni nei documenti presentati alla Corte che la BCAB, che costruisce ( 15 ), che ha la proprietà e la gestione del [OSCURATO:PERSONA], sia certificata quale GST dall’autorità di regolamentazione svedese, ossia l’EI. Essa non è certificata dall’autorità di regolamentazione tedesca, ossia la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale per le reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni, poste e ferrovie, Germania; in prosieguo: la«BNetzA»). A tal proposito, va ricordato che, con sentenza del 7 marzo 2017 ( 16 ), il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha stabilito che la BCAB era obbligata ad ottenere la certificazione quale GST, ma ha rifiutato comunque di certificarla come GST con la motivazione che non aveva dimostrato di soddisfare l’obbligo di separazione ( 17 ). 29. La BCAB osserva che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica soltanto ai GST, e che le imprese che si limitano semplicemente a gestire un interconnettore non possono essere considerate GST, con la conseguenza che queste ultime non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione ( 18 ). La BCAB sostiene che le imprese che si limitano semplicemente a gestire un interconnettore non sono nella stessa situazione dei GST. Infatti, le imprese che gestiscono non solo un interconnettore, ma anche un sistema di trasmissione possono coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore attraverso le tariffe pagate dagli utenti del sistema di trasmissione. Per contro, le imprese che si limitano semplicemente a gestire interconnettore non percepiscono tariffe. Secondo la BCAB, ne consegue che, se a queste ultime imprese si applica l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, esse non possono coprire i loro costi e non saranno in grado di svolgere il loro compito, vale a dire, gestire l’interconnettore. 30. L’EI, i governi spagnolo e finlandese, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sono di parere contrario. 31. L’EI sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutti i casi in cui una persona ottiene proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. A suo avviso, ciò deriva dalla formulazione di tale disposizione, dalla genesi del regolamento n. 714/2009 e dal fatto che l’articolo 17 di tale regolamento prevede la possibilità di esentare i nuovi interconnettori dall’articolo 16, paragrafo 6, dello stesso regolamento, il che implica che quest’ultima disposizione si applica agli interconnettori esistenti. L’EI sostiene inoltre che, in ogni caso, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore è un GST. 32. I governi spagnolo e finlandese ritengono che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore debba essere considerata un GST, al quale si applica l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. Essi si basano sulla definizione della nozione di GST prevista all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 e all’articolo 17 del regolamento n. 714/2009. 33. [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ) ritiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi agli interconnettori esistenti. 34. Il Consiglio sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica alle imprese che si limitano a gestire un interconnettore, in quanto, in caso contrario, sussisterebbe una lacuna giuridica e un incentivo per le imprese a limitarsi alla gestione di un interconnettore. 35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutti i casi in cui una persona ottenga proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. Ciò deriva dalla formulazione stessa di tale disposizione, dal suo obiettivo, che è quello di garantire che i proventi della congestione siano utilizzati per aumentare gli investimenti nelle capacità di interconnessione e contribuire così alla sicurezza dell’approvvigionamento, nonché dal fatto che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 714/2009, può essere concessa un’esenzione a un interconnettore di proprietà di una persona giuridicamente distinta dai GST nei cui sistemi è costruito, il che implica che l’articolo 16, paragrafo 6, dello stesso regolamento si applica a tale interconnettore. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che, in ogni caso, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore deve essere considerata un GST, poiché, in primo luogo, tale impresa soddisfa i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 e, in secondo luogo, esisterebbe, in caso contrario, una lacuna giuridica e sarebbe possibile eludere gli obblighi giuridici imposti ai GST da tale direttiva. 36. Ritengo che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applichi in tutti i casi in cui un’impresa ottenga entrate derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, indipendentemente dal fatto che tale impresa sia un GST. Esporrò di seguito i motivi per cui sono giunto a tale conclusione. 37. Secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione ( 20 ). 38. In primo luogo, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 714/2009 stabilisce che «I proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per» gli scopi indicati alle lettere a) e/o b) dello stesso. Non sussiste alcuna condizione relativa alla persona che ottiene tali proventi. Non sussiste, in particolare, alcun riferimento ai GST nell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. È pertanto sufficiente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che i proventi siano ottenuti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. Ciò è quanto avviene nel caso dei proventi della congestione che, come spiegato al precedente paragrafo 4, derivano dalle aste organizzate in caso di congestione. È irrilevante il fatto che tali proventi siano ottenuti dai GST o da altre persone. 39. Riconosco che l’articolo 16, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 714/2009 si riferisce ai GST. Tuttavia, tali paragrafi riguardano, rispettivamente, l’obbligo di utilizzare soluzioni fondate su criteri di mercato (che dovrebbero fornire ai GST segnali economici efficienti) per affrontare i problemi di congestione (paragrafo 1); l’autorizzazione (concessa ai GST) ad utilizzare le procedure di decurtazione delle transazioni in situazioni di emergenza (paragrafo 2); l’obbligo per gli operatori del mercato di informare in anticipo i GST se intendono utilizzare la capacità assegnata (paragrafo 4) e l’obbligo per i GST di utilizzare la linea di interconnessione alla sua capacità massima, per quanto tecnicamente possibile (paragrafo 5). Tali paragrafi non riguardano l’utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. Per contro, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, che riguarda specificamente tale questione, non fa riferimento ai GST. 40. In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto, occorre fare riferimento all’articolo 17 del regolamento n. 714/2009. Tale articolo prevede la possibilità di esentare i nuovi interconnettori dall’articolo 16, paragrafo 6, di detto regolamento. Ciò significa che, in assenza di esenzione, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è applicabile agli interconnettori. In particolare, dato che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, un’esenzione può essere concessa solo a «nuovi» interconnettori, ossia interconnettori non completati entro il 4 agosto 2003 ( 21 ), l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica a tutti gli interconnettori completati prima del 4 agosto 2003 (in prosieguo: gli «interconnettori esistenti»). È il caso del [OSCURATO:PERSONA], che è stato completato prima di tale data. 41. In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento n. 714/2009, va osservato che tale regolamento mira a sviluppare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi, più elevati livelli di servizio e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile ( 22 ). A tal fine, occorre promuovere gli investimenti in grandi infrastrutture moderne ( 23 ). Ciò riguarda in particolare gli interconnettori, dato che la capacità di interconnessione è insufficiente ( 24 ). 42. In tale contesto, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 garantisce che determinati proventi, in particolare quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, siano utilizzati per mantenere la capacità di interconnessione esistente o per investire in nuova capacità. Infatti, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 garantisce che tali proventi, anziché essere utilizzati liberamente dal gestore dell’interconnettore, sono utilizzati per «garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata» o per «mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori». Solo se non possono essere «utilizzati efficientemente» per tali scopi, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009, tali proventi possono essere utilizzati per ridurre le tariffe di rete, fatta salva l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati e per un importo massimo. Inoltre, i proventi che superano tale importo massimo, a norma del terzo comma di tale disposizione, devono essere collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) o b), del regolamento n. 714/2009. 43. Il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha deciso che i proventi utilizzati per mantenere la capacità di interconnessione esistente o per investire in nuova capacità debbano essere quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione è che questi ultimi proventi sono rendite da scarsità. In altre termini, il gestore dell’interconnettore riceve proventi da congestione in caso di congestione e la capacità disponibile viene messa all’asta, generando profitti corrispondenti alla differenza di prezzo all’ingrosso tra i due sistemi di trasmissione interessati. In assenza di congestione, i prezzi all’ingrosso nei sistemi di trasmissione interconnessi sono simili e il gestore dell’interconnettore non ottiene o ottiene proventi da congestione inferiori. Ne consegue che il gestore dell’interconnettore non è incentivato a sviluppare capacità di interconnessione ( 25 ). Era pertanto necessario imporre l’obbligo di utilizzare i proventi della congestione ai fini stabiliti all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009. 44. Non vedo alcun motivo per cui tale obbligo debba essere imposto solo ai GST. Al contrario, ritengo che l’obiettivo del regolamento n. 714/2009 e la logica dell’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento richiedano l’applicazione di quest’ultima disposizione a tutte le persone che ricevono proventi derivanti dalla congestione. 45. In quarto luogo, per quanto riguarda la genesi legislativa, occorre osservare che i lavori preparatori del regolamento n. 1228/2003 ( 26 ) dimostrano che la possibilità di esentare gli interconnettori dalle restrizioni all’uso dei proventi della congestione è stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ) al fine di «consentire il finanziamento di progetti di interconnessione su base imprenditoriale» e di «consentire che tali progetti possano essere sviluppati da un soggetto diverso dal GST» ( 28 ). 46. A tal proposito, occorre sottolineare che gli interconnettori sono costruiti dai gestori dei sistemi di trasmissione che essi collegano, nel qual caso i costi di investimento sono recuperati attraverso tariffe di trasmissione regolamentate applicate da tali GST ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2009/72 e dell’articolo 14 del regolamento n. 714/2009, oppure da operatori del mercato, che non possono recuperare i costi di investimento attraverso tariffe di trasmissione regolamentate in quanto non gestiscono un sistema di trasmissione, ma sono comunque interessati ad investire in interconnettori per ottenere i proventi della congestione (che, come indicato al precedente paragrafo 4, possono essere sostanziali e quindi consentire loro di recuperare i costi e realizzare profitti elevati). Questi ultimi connettori sono spesso indicati come interconnettori «commerciali» ( 29 ). Sembra che la BCAB appartenga a tale categoria, dato che non è stato affermato che abbia legami con i GST svedesi o tedeschi. 47. Il riferimento del [OSCURATO:PERSONA], nella citazione di cui al precedente paragrafo 45, agli interconnettori «finanziati su base imprenditoriale» e «sviluppati da un soggetto diverso dal GST» è un riferimento agli interconnettori commerciali. Ne consegue che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], la restrizione all’uso dei proventi derivanti dalla congestione doveva applicarsi agli interconnettori sviluppati dai GST, mentre gli interconnettori «imprenditoriali» o «commerciali» sviluppati da soggetti diversi dai GST dovevano essere esentati dalle norme sull’uso dei proventi derivanti dalla congestione ( 30 ). 48. Tuttavia, nella versione definitiva dell’articolo 7 del regolamento n. 1228/2003, ora articolo 17 del regolamento n. 714/2009, la portata dell’esenzione era limitata ai nuovi interconnettori, in contrapposizione a quelli esistenti ( 31 ). Ne consegue che la linea di demarcazione si colloca tra interconnettori nuovi ed esistenti, e che solo ai primi può essere concessa un’esenzione. In altri termini, la linea di demarcazione non si colloca tra gli interconnettori finanziati e gestiti dai GST e gli interconnettori sviluppati da soggetti diversi dai GST, secondo l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che gli interconnettori esistenti, sviluppati e gestiti da GST o da soggetti diversi dai GST, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 e che, pertanto, essi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, di detto regolamento. 49. Pertanto, la risposta alla prima questione pregiudiziale dovrebbe essere nel senso che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutte le fattispecie in cui una persona percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o meno un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 50. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica solo quando la persona che percepisce proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione è un GST, un’impresa operante unicamente quale interconnettore debba essere considerata un GST ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72. 51. Dal precedente paragrafo 49 deriva che non è necessario rispondere alla seconda questione. Tuttavia, esaminerò tale questione nell’eventualità che la Corte decida che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica solo se la persona che percepisce i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione è un GST. 52. Come affermato in precedenza ( 32 ), la BCAB sostiene che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore non può essere considerata un GST. Per contro, i governi spagnolo e finlandese nonché la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che tale impresa deve essere considerata un GST. [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno preso posizione al riguardo. 53. A mio avviso, un’impresa che si limita a gestire un semplice interconnettore dovrebbe essere considerata un GST ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72. 54. In primo luogo, è vero che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 definisce la nozione di «interconnettore» come «una linea di trasmissione» che collega i sistemi nazionali di trasmissione, non come «sistema di trasmissione». Tuttavia, va osservato che l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72 definisce la nozione di «trasmissione» come «il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori (esclusa la fornitura). Come affermato al precedente paragrafo 26, ciò ha indotto la Corte a dichiarare che un sistema di trasmissione è «un sistema interconnesso che serve ad inoltrare corrente elettrica ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori» ( 33 ). Non vedo alcun motivo per cui il «trasporto» di energia elettrica su un interconnettore non debba essere considerato come «trasmissione» di energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/72, e quindi tale interconnettore non debba essere considerato come un sistema di trasmissione conformemente alla giurisprudenza. 55. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72 il GST è «qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi , e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica» ( 34 ). È vero che tale disposizione opera una distinzione tra, da un lato, i sistemi di trasmissione e, dall’altro, le interconnessioni tra tali sistemi. Tuttavia, nella misura in cui l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72 affida ai GST la gestione di interconnettori, ritengo che gli interconnettori debbano essere considerati come sistemi di trasmissione. 56. In terzo luogo, occorre osservare che, come affermato al precedente paragrafo 39, l’articolo 16, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 714/2009 affida ai GST compiti di gestione della congestione (rispettivamente, l’uso di procedure di decurtazione delle transazioni commerciali in situazioni di emergenza e l’uso di una linea di interconnessione congestionata alla sua capacità massima) e che tale disposizione non fa riferimento ad altri operatori. 57. In quarto luogo, occorre sottolineare che l’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 prevede la possibilità di esentare i nuovi interconnettori non solo dall’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, ma anche dagli articoli 9, 32 e dall’articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72. Mentre l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 si applica in tutti i casi in cui una persona percepisce proventi da congestione, le citate disposizioni della direttiva 2009/72 si applicano soltanto ai GST. L’articolo 9 di tale direttiva stabilisce gli obblighi di separazione che un GST deve adempiere. L’articolo 32 e l’articolo 37, paragrafi 6 e 10, della stessa direttiva prevedono l’obbligo di concedere a terzi l’accesso a sistemi di trasmissione basati su tariffe pubblicate, obiettive e non discriminatorie, soggette all’approvazione preventiva dell’autorità nazionale di regolamentazione. Ciò significa che gli interconnettori che non hanno ottenuto un’esenzione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 714/2009 (o dell’articolo 7 del regolamento n. 1228/2003), in particolare gli interconnettori esistenti, sono soggetti agli articoli 9, 32 e 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72. Dato che tali disposizioni si applicano solo ai GST, ciò implica che tali interconnettori devono essere gestite dai GST. 58. In quinto luogo, la soluzione proposta al precedente paragrafo 53 è coerente con l’obiettivo del regolamento n. 714/2009. 59. Infatti, se i gestori degli interconnettori sono GST, essi sono tenuti a concedere a terzi l’accesso all’interconnettore, il che consente lo sviluppo degli scambi transfrontalieri e agevola l’emergere di un mercato interno dell’energia elettrica, conformemente all’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009. 60. Inoltre, se i gestori degli interconnettori sono GST, essi devono rispettare gli obblighi di separazione stabiliti all’articolo 9 della direttiva 2009/72. Ciò dovrebbe inoltre incentivare gli scambi transfrontalieri in quanto, come osservato nella valutazione dell’impatto per il regolamento n. 714/2009, «le società verticalmente integrate sono disincentivate a investire nelle proprie reti». Ciò è dovuto al fatto che «gli proventi della congestione sono spesso superiori ai profitti previsti derivanti dalla costruzione di nuovi collegamenti», il che «costituisce un ostacolo all’integrazione del mercato europeo attraverso lo sviluppo di interconnessioni transfrontaliere» ( 35 ). 61. Pertanto, qualora la Corte interpretasse l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 nel senso che esso si applica solo ai GST, si dovrebbe rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore deve essere considerata un GST. C. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale 62. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore, i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di tale interconnettore possano essere considerati come investimenti nella rete destinati a mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009. 63. Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore, il secondo comma di tale disposizione consenta a tale impresa di utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per realizzare un profitto, dato che essa non può utilizzare tali proventi per ridurre le tariffe di rete in quanto non applica una tariffa. Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di giustizia se, in caso di risposta negativa alla terza questione, l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 consenta di utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore. 64. Esaminerò tali questioni congiuntamente. 65. La BCAB sostiene che i proventi utilizzati per coprire i costi operativi di un interconnettore sono utilizzati per le finalità di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, mentre i proventi utilizzati per coprire i costi di manutenzione sono utilizzati per le finalità di cui alla lettera a) di tale comma. La BCAB sostiene inoltre che, in ogni caso, l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 consente di utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi sostenuti da un’impresa che si limita a gestire un interconnettore. Infine, la BCAB sottolinea che tale impresa non dispone di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. In particolare, non può applicare una tariffa per l’utilizzo di un sistema di trasmissione in quanto non gestisce un sistema di trasmissione e non può applicare una tariffa per l’utilizzo dell’interconnettore in quanto ciò sarebbe incompatibile con l’articolo 14 del regolamento n. 714/2009. 66. L’EI sostiene che i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore non sono utilizzati ai fini di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009. Secondo l’EI, i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione non possono essere utilizzati per ridurre le tariffe di rete in quanto la BCAB non applica una tariffa. Essi non possono essere utilizzati per realizzare un profitto in quanto ciò sarebbe incompatibile con la formulazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. Inoltre, secondo l’EI, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore non può disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, dato che applicare una tariffa per l’uso dell’interconnettore sarebbe incompatibile con l’articolo 14 di tale regolamento. 67. Il governo spagnolo ritiene che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può ottenere proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. 68. Il governo finlandese ritiene che i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e manutenzione di un interconnettore non siano utilizzati per investire nella rete, come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009. Tuttavia, secondo il governo finlandese, l’autorità nazionale di regolamentazione, in base all’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 e dell’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009, può autorizzare la BCAB a utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi di gestione e manutenzione e a realizzare un profitto, per un importo massimo fissato da tale autorità. I proventi che superano tale importo devono essere collocati su una linea contabile interna distinta. 69. [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ) sostiene che, sulla base di un’interpretazione letterale dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009, i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore possono essere considerati come utilizzati per gli scopi indicati in tale comma. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del regolamento n. 714/2009 è normalmente interpretato in modo più restrittivo dalle autorità nazionali di regolamentazione. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore dovrebbero essere recuperati in via prioritaria non attraverso i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, bensì attraverso altri proventi che possono essere ottenuti da un’impresa che si limita a gestire un interconnettore. Questi ultimi proventi possono derivare i) da una compensazione per l’adempimento di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72; ii) dalle tariffe di trasmissione o distribuzione approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell’articolo 37 della stessa direttiva; o iii) da altri meccanismi appropriati di cui all’articolo 75 del regolamento 2015/1222. 70. Il Consiglio ritiene che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore possa disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. 71. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i proventi utilizzati per coprire i costi di gestione e di manutenzione di un interconnettore non sono utilizzati ai fini previsti dall’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, e che nessun elemento contenuto nel secondo comma di tale disposizione suggerisce che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione possano essere utilizzati per realizzare un profitto. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. Infatti, un’autorità nazionale di regolamentazione può decidere che le tariffe generali pagate da tutti gli utenti del sistema nazionale di trasmissione coprano una parte dei costi sostenuti dagli interconnettori. Così avviene nel caso dell’«Offshore‑Umlage» tedesca. Tali costi possono anche essere coperti da sovvenzioni, a condizione che queste ultime siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato. 72. A mio avviso, i proventi utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore e per realizzare un profitto ragionevole, possono essere considerati come utilizzati ai fini di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009. Tuttavia, qualora un’impresa che si limita a gestire un interconnettore ottenga altri proventi, come descritto di seguito, i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore dovrebbero essere coperti in via prioritaria da questi ultimi proventi. 73. In primo luogo, ritengo che i proventi utilizzati per coprire i costi sostenuti per la manutenzione di un interconnettore siano utilizzati per lo scopo di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, ossia «mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori». Infatti, dato che la lettera b) si riferisce «in particolare» agli investimenti nei nuovi interconnettori, essa riguarda anche gli investimenti in interconnettori esistenti. Inoltre, la lettera b) riguarda gli investimenti effettuati non solo per «aumentare» le capacità di interconnessione, ma anche per «mantenere» la capacità di un interconnettore e consentire così il corretto funzionamento di tale interconnettore. 74. A tal riguardo, occorre fare riferimento all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 ( 37 ), che abrogherà e sostituirà il regolamento n. 714/2009 a partire dal 1 o gennaio 2020. Sebbene il regolamento 2019/943 non sia applicabile al procedimento principale, può essere interessante osservare che l’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, corrispondente all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, riguarda, in particolare, «i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione». I costi sostenuti per mantenere un interconnettore contribuiscono a prevenire la congestione, in quanto è probabile che la congestione si verifichi su un interconnettore in cattivo stato di manutenzione. 75. In secondo luogo, i costi di gestione di un interconnettore non sono sostenuti, a mio avviso, per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, come stabilito all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009. Essi possono essere tuttavia considerati come sostenuti per lo scopo di cui alla lettera a) dello stesso comma, vale a dire, «per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata». 76. Occorre rilevare, a tal riguardo, che, sebbene il giudice del rinvio abbia chiesto chiarimenti solo riguardo all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009, è necessario considerare anche la lettera a) di tale comma per rispondere alla terza e alla quarta questione pregiudiziale. Questo perché le due lettere sono collegate. E anche perché la quarta questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009, che si applica solo se i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione non possono essere utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a) e/o b) . 77. Ritengo che i costi di gestione derivino dall’assegnazione di capacità sull’interconnettore e dalle azioni intraprese per garantire la disponibilità di tale capacità. Ne consegue che tali costi sono coperti dalla finalità di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento n. 714/2009. Ciò è confermato dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2019/943, che precisa che la finalità di cui alla lettera a) «inclu[de]» la compensazione di fermezza, quindi non si limita a quest’ultima ( 38 ). 78. Ritengo inoltre che i costi sostenuti ai fini di cui all’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 debbano comprendere un profitto ragionevole. A tal riguardo, occorre osservare che la dichiarazione contenuta nell’articolo 6, paragrafo 6, della proposta di regolamento n. 1228/2003 della [OSCURATO:PERSONA] ( 39 ), secondo cui i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione «non costituiranno una fonte di profitto addizionale [per i GST]», non figura nella versione definitiva di tale disposizione né nell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. Va inoltre osservato che, ai sensi del punto 6.4 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009, le autorità nazionali di regolamentazione devono verificare che la rendita di congestione ottenuta dai gestori di interconnettori sia utilizzata conformemente all’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento. Pertanto, tali autorità possono assicurare che l’importo del profitto realizzato da tali gestori non sia tale da compromettere la gestione e la manutenzione dell’interconnettore o da impedire investimenti in nuove capacità di interconnessione ( 40 ). 79. In terzo luogo, la soluzione proposta al precedente paragrafo 72 è coerente con l’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 che, come affermato al paragrafo 42 delle presenti conclusioni, non è solo quello di aumentare la capacità di interconnessione, ma anche di mantenere la capacità esistente. Inoltre, se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 fosse interpretato nel senso che vieta l’uso dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per gestire e mantenere un’interconnettore esistente e per realizzare un profitto ragionevole, ciò potrebbe compromettere gli investimenti in nuovi interconnettori. Come affermato al precedente paragrafo 46, gli operatori del mercato possono investire in nuovi interconnettori per ottenere i proventi della congestione. Tuttavia, se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 viene interpretato nel senso che osta all’utilizzo dei proventi della congestione per realizzare un profitto, gli operatori del mercato possono perdere il interesse all’investimento. È vero che essi possono, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009, ottenere un’esenzione dall’articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, che consentirà loro di utilizzare liberamente i proventi della congestione. Tuttavia, le esenzioni sono concesse solo per un periodo limitato ( 41 ). 80. In quarto luogo, contrariamente a quanto sostengono la BCAB e l’EI, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può disporre di proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. Come affermato al precedente paragrafo 72, ritengo che, quando ricorre tale ipotesi, i costi di gestione e di manutenzione dell’interconnettore debbano essere coperti in via prioritaria da questi altri proventi. 81. A tal riguardo, concordo con la BCAB e con l’EI sul fatto che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore non può recuperare i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore applicando tariffe di rete. Ciò è dovuto al fatto che tale impresa non applica una tariffa per l’accesso ad uno dei sistemi di trasmissione collegati dall’interconnettore, dato che non gestisce uno di questi sistemi. Ciò è dovuto anche al fatto che essa non può applicare una tariffa per l’accesso all’interconnettore in quanto tale, poiché ciò aumenterebbe il prezzo degli scambi transfrontalieri di energia elettrica rispetto al prezzo delle vendite nazionali, il che pregiudicherebbe la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica. Ciò sarebbe inoltre incompatibile con l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009, che vieta «corrispettiv[i] specific[i] di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica». Come viene chiarito nel considerando 15 di tale regolamento, «[n]on è opportuno applicare (…) una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l’accesso alla rete nazionale». 82. Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono la BCAB e l’EI, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore può comunque ottenere proventi diversi da quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione. 83. A tal riguardo, dal considerando 29 del regolamento n. 714/2009 risulta che tale regolamento non armonizza completamente il quadro per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. In particolare, l’articolo 18 dello stesso regolamento autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare orientamenti che possono riguardare «i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica» ( 42 ), o i dettagli sui settori dell’accesso dei terzi, della gestione della congestione e delle strutture tariffarie di trasmissione ( 43 ). Inoltre, tali orientamenti dovrebbero limitarsi a raggiungere «il livello di armonizzazione minimo richiesto» dagli obiettivi del regolamento n. 714/2009 ( 44 ) 84. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 osta all’utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per scopi diversi da quelli indicati al primo e al secondo comma del medesimo articolo. Esso non osta certamente a che i gestori degli interconnettori ottengano altri proventi né che tali altri proventi possano essere utilizzati per scopi diversi dal garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata oppure dal mantenimento o dall’aumento delle capacità di interconnessione mediante investimenti nella rete. 85. Va osservato che articolo 37, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2009/72 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare le metodologie o di stabilire le condizioni per l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, compresa la gestione della congestione Su tale base esse potrebbero, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], decidere che la tariffa applicata a tutti gli utenti del sistema nazionale di trasmissione debba essere utilizzata in parte per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione degli interconnettori. Ciò sarebbe conforme al considerando 15, all’articolo 14, paragrafo 5, e all’obiettivo del regolamento n. 714/2009 in quanto tutti gli utenti del sistema nazionale di trasmissione, anziché i soli utenti di un interconnettore, sarebbero tenuti a pagare i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di tale interconnettore. Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], un esempio di tale meccanismo è fornito dall’«Offshore‑Umlage» (sovratassa offshore) tedesca, che viene riscossa dai gestori di rete come supplemento della tariffa generale di rete ed è applicata a tutti i consumatori finali collegati alla rete pubblica. Tale «Offshore-Umlage» copre i costi di progettazione, costruzione e gestione delle linee che collegano gli impianti eolici offshore alla rete principale ( 45 ). 86. Ritengo che, come ha sostenuto il [OSCURATO:PERSONA] in udienza, quando esiste un quadro normativo che prevede una tassa che copre i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione degli interconnettori, tali costi debbano essere coperti in via prioritaria da tale tassa. Pertanto, in tale situazione, un’impresa che si limita a gestire un interconnettore dovrebbe utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione in via prioritaria per scopi diversi dalla gestione e dalla manutenzione dell’interconnettore, ad esempio per aumentare la capacità di un interconnettore esistente o per investire in un nuovo interconnettore. A mio avviso, ciò è richiesto dalla logica dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, come esposta al precedente paragrafo 43. 87. Pertanto, si dovrebbe rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione possono essere utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore e per realizzare un profitto ragionevole, previa approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati che verificano se l’importo di tale profitto non sia tale da compromettere la gestione e la manutenzione dell’interconnettore o gli investimenti in nuove capacità di interconnessione. Tuttavia, qualora esista un quadro normativo che prevede un corrispettivo che copre i costi di gestione e manutenzione degli interconnettori, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore dovrebbe utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione in via prioritaria per scopi diversi dalla gestione e dalla manutenzione dell’interconnettore, ad esempio per aumentare la capacità di un interconnettore esistente o per investire in un nuovo interconnettore. D. Sulla quinta questione pregiudiziale 88. Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se, qualora l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia interpretato nel senso che si applica a un’impresa operante unicamente quale interconnettore e nel senso che osta all’utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per coprire i costi di gestione e manutenzione dell’interconnettore e per realizzare un profitto, tale disposizione sia conforme al principio di proporzionalità o a qualsiasi altro principio applicabile. Nella decisione di rinvio si fa riferimento al diritto di proprietà. 89. La BCAB sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se interpretato nel senso che osta a che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore utilizzi i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per gestire e mantenere l’interconnettore e per realizzare un profitto, è incompatibile con il principio di proporzionalità, dato che tale impresa non può operare in tali condizioni e non può rimanere sul mercato. L’EI concorda con la BCAB. I governi spagnolo e finlandese, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è conforme al principio di proporzionalità. 90. Inoltre, la BCAB sostiene che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è incompatibile con il suo diritto di proprietà in quanto impedisce il libero utilizzo dei proventi derivanti dalla congestione ( 46 ). [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sostengono che tale disposizione è coerente con il diritto di proprietà. L’EI, i governi spagnolo e finlandese e la [OSCURATO:PERSONA] non prendono posizione. 91. In primo luogo, ritengo che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia conforme al principio di proporzionalità. 92. Secondo una giurisprudenza costante, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti ( 47 ). 93. L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 è idoneo a realizzare l’obiettivo perseguito da tale regolamento, vale a dire sviluppare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, come descritto al precedente paragrafo 41. Assicurando che determinati proventi, vale a dire quelli derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione, siano utilizzati per mantenere la capacità di interconnessione esistente o per investire in nuova capacità, tale disposizione mira a sviluppare gli scambi transfrontalieri. 94. Per quanto riguarda la stretta necessità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, va osservato che, come spiegato in precedenza, tale disposizione non osta a che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore utilizzi i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione per gestire e mantenere l’interconnettore (salvo che siano disponibili a tal fine proventi regolamentati, nel qual caso questi ultimi dovrebbero essere utilizzati in via prioritaria). Esso non osta a che tale impresa realizzi un profitto ragionevole. Alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale e in cui è chiamato ad effettuare valutazioni complesse ( 48 ), l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 non va, a mio avviso, al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. 95. In secondo luogo, ritengo che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia coerente con il diritto di proprietà, come sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 96. Va osservato che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è assoluto. Come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti sanciti da quest’ultima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 49 ) 97. La limitazione all’uso dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione deve essere considerata prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto deriva dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ( 50 ). Inoltre, come sostenuto dal Consiglio, tale disposizione non osta al recupero dei costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore. Essa non impedisce la realizzazione di un profitto ragionevole e rispetta quindi il contenuto essenziale del diritto di proprietà. Inoltre, dai precedenti paragrafi 93 e 94 risulta che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 persegue un obiettivo di interesse generale, ossia lo sviluppo degli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed è necessario. 98. Pertanto, si dovrebbe rispondere alla quinta questione dichiarando che il suo esame non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. IV. Conclusione 99. Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte risponda nel modo seguente alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] i Linköping (Tribunale amministrativo di Linköping, Svezia): 1) L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, si applica in tutte le fattispecie in cui una persona percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o meno un gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE. 2) L’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione possono essere utilizzati per coprire i costi sostenuti per la gestione e la manutenzione di un interconnettore e per realizzare un profitto ragionevole, previa approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati che verificano se l’importo di tale profitto non sia tale da compromettere la gestione e la manutenzione dell’interconnettore o gli investimenti in nuove capacità di interconnessione. Tuttavia, qualora esista un quadro normativo che prevede un corrispettivo che copre i costi di gestione e manutenzione degli interconnettori, l’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che un’impresa che si limita a gestire un interconnettore dovrebbe utilizzare i proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione in via prioritaria per scopi diversi dalla gestione e dalla manutenzione dell’interconnettore, ad esempio per aumentare la capacità di un interconnettore esistente o per investire in un nuovo interconnettore. 3) L’esame della quinta questione pregiudiziale non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ( GU 2009, L 211, pag. 15 ). Il regolamento n. 714/2009 fa parte del cosiddetto «terzo pacchetto legislativo», che comprende anche la direttiva 2009/72/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( GU 2009, L 211, pag. 55 ) e il regolamento (CE) n. 713/2009 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ( GU 2009, L 211, pag. 1 ). ( 3 ) L’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, cui fa riferimento l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 714/2009, impone a ciascuno Stato membro di designare un’autorità nazionale di regolamentazione. Le competenze e i compiti di tale autorità sono definiti dall’articolo 37 della direttiva 2009/72. ( 4 ) V. punto 4 della relazione della proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2001 (in prosieguo: la «proposta della [OSCURATO:PERSONA]») [COM(2001) 125 definitivo]. Tale proposta ha portato all’adozione del regolamento (CE) n. 1228/2003 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ( GU 2003, L 176, pag. 1 ). Il regolamento n. 1228/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 714/2009. ( 5 ) V. punto 5.2.1 dello Studio a sostegno della valutazione d’impatto sulle tariffe di trasmissione e sulle politiche in materia di rendita di congestione (Study supporting the [OSCURATO:PERSONA] concerning [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]) – Relazione finale, maggio 2017 (in prosieguo: lo «Studio del 2017». Tale studio è disponibile sul sito Internet della direzione generale per l’energia della [OSCURATO:PERSONA]. ( 6 ) V. articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. ( 7 ) V. punto 2.1 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009. ( 8 ) V. Schoser, C., «Chapter 8. The regulation on cross-border electricity exchanges: substantive rules», in Jones, C. (a cura di), EU [OSCURATO:PERSONA]. Volume I: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Casteels, 2016 (punti 8.45 e 8.63). V. anche Bernaerts, I., «Chapter 1. The third internal market package and its implications for electricity and gas infrastructure in the EU and beyond», in Vinois, J.‑A. (a cura di), EU [OSCURATO:PERSONA]. Volume VIII: [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Casteels, 2014 (punto 3.2.1). ( 9 ) Occorre precisare che la Corte non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sull’interpretazione della corrispondente disposizione del regolamento n. 1228/2003, vale a dire l’articolo 6, paragrafo 6, del medesimo. ( 10 ) Secondo la relazione dell’EI dell’11 luglio 2014 intitolata «Proventi della congestione ai sensi del [regolamento n. 714/2009]» (in prosieguo: la «relazione dell’EI del 2014 sui proventi derivanti dalla congestione»). ( 11 ) Secondo la relazione dell’EI del 10 luglio 2015 intitolata «Proventi della congestione ai sensi del [regolamento n. 714/2009]» (in prosieguo: la «relazione dell’EI del 2015 sui proventi derivanti dalla congestione»). ( 12 ) Articolo 2, punto 44, del regolamento (UE) n. 1222/2015 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ( GU 2015, L 197, pag. 24 ) definisce il termine «irrevocabilità» come «garanzia che i diritti di capacità interzonale resteranno invariati o saranno compensati se tuttavia modificati». L’espressione irrevocabilità «fisica» si riferisce alla prima alternativa, vale a dire il diritto di trasferire fisicamente energia elettrica attraverso l’interconnettore (rispetto al diritto di ottenere una compensazione finanziaria – per un importo pari alla differenza di prezzo tra le due zone – qualora non vi sia alcun trasferimento fisico di energia elettrica). ( 13 ) Sentenza del 22 maggio 2008, citiworks ( C‑439/06 , EU:C:2008:298 , punto 46 ). ( 14 ) V. articolo 10 della direttiva 2009/72. ( 15 ) Secondo le osservazioni scritte della BCAB. ( 16 ) Sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) del 7 maggio 2017 (EnVR 21/16) (DE:2017:070317BENVR21.16.0). ( 17 ) Occorre ricordare che le ANR sono tenute a notificare alla [OSCURATO:PERSONA] le loro decisioni sulla certificazione dei GST e che la [OSCURATO:PERSONA] emette un parere sulla compatibilità di tali decisioni con, in particolare, l’articolo 9 della direttiva 2009/72, che prevede obblighi di separazione. L’ANR interessata deve tenere nella massima considerazione il parere della [OSCURATO:PERSONA] (v. articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 e articolo 3 del regolamento n. 714/2009). Nel caso di specie la BNetzA ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di decisione negativa sulla certificazione della BCAB come GST. Il 23 gennaio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere in cui ha dichiarato di concordare con la BNetzA sul fatto che, in primo luogo, «poiché il [OSCURATO:PERSONA] è una linea di trasmissione ad alta tensione che collega i sistemi di trasmissione svedese e tedesco deve essere gestita da un GST indipendente conformemente a uno dei modelli di separazione di cui alla [direttiva 2009/72]», e, in secondo luogo, «la [BCAB] non può essere attualmente certificata come gestore del [OSCURATO:PERSONA] in quanto non ha dimostrato di rispettare uno dei modelli di separazione» (parere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del [regolamento n. 714/2009] e dell’articolo 10 della [direttiva 2009/72] – [OSCURATO:PERSONA] AB, C(2014) 424; in prosieguo: il «parere della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla certificazione della BCAB»). Va osservato che tale parere precisa che «il [OSCURATO:PERSONA] è di proprietà e gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] AS, un’impresa di energia elettrica integrata verticalmente con attività nel settore della generazione, trasmissione e fornitura di energia elettrica». Tale parere è disponibile sul sito Internet della Direzione generale dell’Energia. ( 18 ) Per motivi di chiarezza, ai paragrafi da 29 a 35 delle presenti conclusioni riassumerò le osservazioni presentate dalle parti sulla prima e sulla seconda questione sollevata, in quanto tali questioni sono collegate. ( 19 ) Occorre precisare che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio abbiano presentato osservazioni solo sulla quinta questione pregiudiziale, la loro posizione sulla prima e sulla seconda questione può essere dedotta da tali osservazioni. ( 20 ) Sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a. ( C‑621/18 , EU:C:2018:999 , punto 47 ). ( 21 ) V. articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 714/2009. Occorre precisare che il regolamento n. 1228/2003 è entrato in vigore il 4 agosto 2003 (v. articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e articolo 15 di quest’ultimo regolamento). ( 22 ) V. considerando 1 del regolamento n. 714/2009. ( 23 ) V. considerando 23 del regolamento n. 714/2009. ( 24 ) Secondo la relazione sull’indagine nel settore dell’energia ([OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]) della DG Concorrenza, del 10 gennaio 2007, «è necessario intervenire, laddove la capacità attuale è insufficiente, per sviluppare la capacità di interconnessione quale condizione necessaria per lo sviluppo della concorrenza e l’integrazione dei mercati» (v. paragrafo 1049 di tale relazione, disponibile sul sito Internet della Direzione generale per la Concorrenza della [OSCURATO:PERSONA]). Nel 2014 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a realizzare un’interconnessione pari al 10% della loro capacità di produzione entro il 2020 (conclusioni del Consiglio europeo, del 23 e 24 ottobre 2014, «Quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima», punto 4). Sono stati compiuti progressi in quanto 17 Stati membri hanno raggiunto tale obiettivo ed è stato fissato un nuovo traguardo per raggiungere l’obiettivo del 15% entro il 2030 (comunicazione sul rafforzamento delle reti energetiche europee, del 23 novembre 2017, COM(2017) 718 definitivo, punto 4). In altri termini, come precisato al precedente paragrafo 3, vi è ancora l’urgente necessità di una maggiore capacità di interconnessione. ( 25 ) Occorre fare riferimento, a tal proposito, allo studio del 2017 (citato supra alla nota 5), che in cui si dichiara quanto segue: «i proventi della congestione sono rendite da scarsità. Tali rendite non sono il risultato di un’operazione commerciale “normale”, ossia il risultato della gestione del sistema di trasmissione, ma sono maturate a seguito della mancanza di capacità di trasmissione. Pertanto, tale entrata ha uno status speciale e la separazione o un trattamento speciale è auspicabile (come già espresso dal legislatore europeo)» (pag. 96). ( 26 ) Il quale, come affermato supra alla nota 4, è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 714/2009. ( 27 ) V. articolo 6, paragrafo 7, della posizione del [OSCURATO:PERSONA] europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2002 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. …/2002 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (in prosieguo: l’«emendamento del [OSCURATO:PERSONA]») ( GU 2003, C 47 E, pag. 380 ). La proposta della [OSCURATO:PERSONA] (citata supra alla nota 4) non prevedeva esenzioni. ( 28 ) V. la motivazione dell’emendamento 18 nella relazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sulla proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, del 28 febbraio 2002. La relazione è disponibile sul sito del [OSCURATO:PERSONA]. ( 29 ) V.Knops, H., e [OSCURATO:PERSONA], H., «[OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , 2005, n. 4, pagg. da 261 a 291 (in particolre, pagg. 262 e 263). ( 30 ) V. anche pag. 54 della relazione della proposta modificata di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2006 (COM(2002) 304 definitivo). ( 31 ) V. supra, paragrafo 40. Tale limitazione della portata dell’esenzione è stata introdotta dal Consiglio (v. documento del Consiglio del 18 settembre 2002, n. 11915/02). ( 32 ) Si fa riferimento ai precedenti paragrafi 29, 31, 32 e 35. ( 33 ) Sentenza del 22 maggio 2008, citiworks ( C‑439/06 , EU:C:2008:298 , punto 46 ). ( 34 ) Il corsivo è mio. ( 35 ) V. paragrafo 2.2 del Commission staff working document – Accompanying the legislative package on the internal market for electricity and gas – [OSCURATO:PERSONA] (Documento di lavoro dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], che accompagna il pacchetto legislativo sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas – Valutazione d’impatto, del 19 settembre 2009 (SEC(2007) 1179). ( 36 ) Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato osservazioni solo sulla quinta questione pregiudiziale, la sua posizione sulla terza e sulla quarta questione può essere dedotta da tali osservazioni. ( 37 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica ( GU 2019, L 158, pag. 54 ). ( 38 ) V. supra, nota 12. ( 39 ) Già citata supra alla nota 4. ( 40 ) A titolo di esempio, si può fare riferimento al regime «cap and floor» adottato in [OSCURATO:PERSONA] e menzionato dalla BCAB nel corso dell’udienza. Secondo tale regime, lo sviluppatore di un interconnettore non può ricavare più di un reddito massimo (il «cap»), ma non può ricavare meno di un reddito minimo (il «floor»). Sia il limite massimo che il limite minimo sono fissati dall’autorità di regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’Office of Gas and [OSCURATO:PERSONA]. Le eventuali entrate eccedenti il massimale sono trasferite dall’interconnettore al GST nazionale, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] plc, che a sua volta riduce gli oneri di rete per l’utilizzo di tale sistema. Per contro, se le entrate dell’interconnettore scendono al di sotto della soglia minima, la differenza viene trasferita all’interconnettore dal GST, che recupera tali costi attraverso l’aumento degli oneri pagati dagli utenti del sistema di trasmissione. Tra il limite massimo e il limite minimo, esiste una fascia che consente all’interconnettore di trattenere i proventi della congestione e di realizzare un profitto [v. Niedospial, L., «Cap and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», in Roggenkamp, M., e Banet, C., (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] XI , Intersentia, 2017, pagg. da 165 a 190]. Un approccio analogo è stato adottato dall’autorità di regolamentazione belga, vale a dire la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (in prosieguo: la «CREG») (v. pagg. da 32 a 37 e da 80 a 84 dell’Arrêté fixant la méthodologie tarifaire pour le réseau de transport d’électricité et pour les réseaux d’électricité ayant une fonction de transport pour la période régulatoire 2020‑2030 [Decreto che fissa il metodo tariffario per il sistema di trasmissione dell’energia elettrica e per il sistema elettrico avente una funzione di trasmissione per il periodo di regolamentazione 2020‑2030], del 28 giugno 2018, (Z)1109/10, disponibile sul sito Internet della CREG). ( 41 ) V. articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. ( 42 ) V. articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 714/2009. ( 43 ) V. articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 714/2009, che fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 6, lettere c), g) e k) di tale regolamento. ( 44 ) V. considerando 29 e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 714/2009. ( 45 ) L’«Offshore‑Umlage» viene descritta nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] sull’aiuto di Stato SA.49416 – Germania – Riduzioni della sovrattassa offshore per le imprese elettrointensive e riduzioni della sovrattassa CHP per l’elettricità prodotta a partire dai gas di scarico, del 27 marzo 2018. ( 46 ) Osservo che gli atti dell’Unione incompatibili con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta non sono validi. V. sentenze dell’8 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑293/12 e C‑594/12 , EU:C:2014:238 ), e del 6 ottobre 2015, Schrems ( C‑362/14 , EU:C:2015:650 ). V. anche Lenaerts, K., e Gutiérrez‑Fons, J.A., «[OSCURATO:PERSONA] of the Charter in the [OSCURATO:PERSONA]», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (a cura di), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], seconda edizione, 2020. ( 47 ) Sentenza dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio ( C‑128/15 , EU:C:2017:3 , punto 71 ). ( 48 ) Sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a. ( C‑58/08 , EU:C:2010:321 , punto 52 ). ( 49 ) Sentenza del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Ungheria (Usufrutto su terreni agricoli) ( C‑235/17 , EU:C:2019:432 , punto 88 ). ( 50 ) V., per analogia, sentenza del 5 luglio 2017, Fries ( C‑190/16 , EU:C:2017:513 , punto 37 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 714/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris