CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la rinuncia al ricorso inoltrata dalla difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], socio titolare della società di noleggio "[OSCURATO:PERSONA]" intestataria del veicolo Audi RS7, tg. TI 142267 - concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nella lite insorta all'interno di un kartodromo con soggetti titolari di altri mezzi, all'esito della quale il mezzo veniva rinvenuto danneggiato e abbandonato -, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha rigettato l'opposizione formulata avverso il decreto di rigetto di sequestro del mezzo disposto dal Pubblico ministero. 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., lamenta che il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'opposizione con procedura de plano e, dunque, senza fissare l'udienza camerale ex art. 127 del codice di rito, con conseguente violazione del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'opposizione prospettando l'eventualità di ulteriori accertamenti investigativi, senza considerare l'intervenuta decorrenza del termine previsto per la conclusione delle indagini e l'assenza di una richiesta di proroga. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'opposizione per indimostrata indispensabilità della vettura in sequestro, senza considerare che il sequestro di un bene risponde esclusivamente a esigenze investigative e non a quelle del titolare. 3. A seguito del dissequestro del mezzo e della restituzione dello stesso al legittimo proprietario, con atto del 3 novembre 2025, la difesa ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. Il ricorrente, terzo interessato, ha formalizzato validamente la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, cui ha rilasciato procura speciale per impugnare, nella quale deve ritenersi implicitamente conferito anche il potere di rinunciare al ricorso per cassazione (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali, né la condanna al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. 3. [OSCURATO:PERSONA], pur consapevole di un contrario orientamento (Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di aderire all'indirizzo interpretativo secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244; Sez. 3, n. 229593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). 4. La conclusione è riconducibile a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo la quale la nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. Per tale ragione, si è affermato che alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura e non configura un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168)». 5. A tali considerazioni consegue, nel caso in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nonché l'assenza di conseguenze sfavorevoli al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spe