Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43767/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale viene eccepita la nullità della sentenza impugnata a seguito della mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la notifica del decreto di fissazione si è regolarmente perfezionata a seguito del ritiro della raccomandata contenente detto decreto da parte dell'imputato.

Ritenuto che il secondo motivo proposto dal ricorrente, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di estorsione; Rilevato che la doglianza inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondata; i giudici di merito hanno adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale viene eccepita la nullità della sentenza impugnata a seguito della mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio di appello è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la notifica del decreto di fissazione si è regolarmente perfezionata a seguito del ritiro della raccomandata contenente detto decreto da parte dell'imputato. Ritenuto che il secondo motivo proposto dal ricorrente, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di estorsione; Rilevato che la doglianza inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondata; i giudici di merito hanno adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembr
Decreto Cassazione n. 43767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris