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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 15595/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/ t1/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5155/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di rinvio per l'adesione all'astensione collettiva proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] avanzata dal difensore di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul rilievo che si trattava di udienza cartolare e che il termine per il deposito delle conclusioni scritte scadeva in data 31.10.2024, ovvero in data pre- cedente al periodo di astensione dalle attività.

Lamenta che il termine di cui sopra non è perentorio ed evidenzia che lo stesso giorno altra sezione della Corte di Appello di Roma ha accolto analoga istanza di rinvio avanzata dal medesimo difensore.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto pro- spettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito, rispetto all'analoga situa- zione delle udienze c.d. cartolari celebrate nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che pure prevedeva la trattazione in udienza camerale non partecipata, che, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'a- stensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non im- plica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01).

E nella sentenza Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262 - 01 cha la Corte territoriale richiama si è condivisibilmente affermato che nel giu- dizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pande- mica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, pre- visto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (e in applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di affermata irrilevanza, quale legittimo impedimento, dell'ade- sione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per una data succes- siva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni).N. 5155/2025 R.G.

Del resto, analoghi principi sono stati affermati per il giudizio di legittimità.

Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021, B. Rv. 282029 - 01 ha affermato che nel giudizio di cassazione in materia cautelare, secondo la disciplina emergenziale pre- vista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun differimento dell'udienza camerale (conf.

La più recente Sez. 5 ,n. 26764 del 20/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284786 - 01 che, nell'affermare il medesimo princi- pio, ha precisato In motivazione che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dun- que, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'acco- glimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).

Il provvedimento impugnato, pertanto, si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/ t1/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5155/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di rinvio per l'adesione all'astensione collettiva proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] avanzata dal difensore di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul rilievo che si trattava di udienza cartolare e che il termine per il deposito delle conclusioni scritte scadeva in data 31.10.2024, ovvero in data pre- cedente al periodo di astensione dalle attività. Lamenta che il termine di cui sopra non è perentorio ed evidenzia che lo stesso giorno altra sezione della Corte di Appello di Roma ha accolto analoga istanza di rinvio avanzata dal medesimo difensore. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto pro- spettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito, rispetto all'analoga situa- zione delle udienze c.d. cartolari celebrate nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che pure prevedeva la trattazione in udienza camerale non partecipata, che, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'a- stensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non im- plica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01). E nella sentenza Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262 - 01 cha la Corte territoriale richiama si è condivisibilmente affermato che nel giu- dizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pande- mica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, pre- visto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (e in applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di affermata irrilevanza, quale legittimo impedimento, dell'ade- sione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per una data succes- siva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni).N. 5155/2025 R.G. Del resto, analoghi principi sono stati affermati per il giudizio di legittimità. Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021, B. Rv. 282029 - 01 ha affermato che nel giudizio di cassazione in materia cautelare, secondo la disciplina emergenziale pre- vista dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, l'istanza di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun differimento dell'udienza camerale (conf. La più recente Sez. 5 ,n. 26764 del 20/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 284786 - 01 che, nell'affermare il medesimo princi- pio, ha precisato In motivazione che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dun- que, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'acco- glimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione). Il provvedimento impugnato, pertanto, si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 15595/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris