CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27337/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentant e pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. –intimati – Avverso la ordinanza emessa il 10 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento iscritto al R.G.Es. n. 264 del 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l., terzo pignorato nella procedura espropriativa ex art. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 27337/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 543 e seguenti cod. proc. civ. intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.; ricorre per cassazione la Erika costruzioni s.r.l., affidandosi ad un unico motivo; non svolgono difese in grado di legittimità le parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio,il ricorrente ha rinunciato al ricorso, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; nessuna accettazione a detta rinuncia è necessaria, mancando la costituzione nel presente grado delle parti intimate; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); p. q. m. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della