Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14631/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 81, 624, 625 n. 2) cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto in area boschiva, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, procedeva al taglio di alcune piante di quercia, a mezzo di una motosega, impossessandosi della legna che sottraeva al Comune di Altomonte, proprietario del bosco, nonché de reato di cui all'art. 4 commi 2 e 3

I. 110/1975 per avere portato al di fuori dell'abitazione un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm. 23, con lama di cm.

21. Formula quattro motivi di impugnazione.

Con il primo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità.

Rileva che Liparoti, come si evince dalle sentenze di merito, fu trovato dai Carabinieri con una motosega, ancora calda e cori un coltello, ma non fu visto tagliare le piante, per l'abbattimento delle quali non possedeva strumenti utili, trattandosi di alberi di larghissimo fusto, potendo solo provvedere al taglio di rami già caduti.

Con il secondo lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., per lo scarso valore economico della legna già tagliata, pari a due- tre quintali.

Con il terzo si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2).

Osserva che l'aggravante della violenza sulle cose trova applicazione solo quando sia necessaria un'attività di ripristino, non essendo configurabile nell'ipotesi di semplice manipolazione della cosa che non implica guasti o rotture, sicché nel caso di furto di alberi, l'aggravante è configurabile solo quando l'albero sia piantato al suolo e non quando l'agente sezioni un albero già abbattuto.

Il ricorrente, nel caso di specie, si è limitato a sezionare ceppaie e rami già abbattuti.

Con il quarto motivo si duole della violazione del disposto dell'art. 56 cod. pen., avendo il giudice di merito qualificato il furto nell'ipotesi consumata, anziché in quella tentata, nonostante l'intervento dei Carabinieri abbia impedito la sottrazione.

Contesta, altresì, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., essendo gli alberi non esposti dall'uomo alla pubblica fede, ma cresciuti naturalmente nel bosco.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo introduce doglianze inerenti alla commissione del fatto come risultante dalla ricostruzione del fatto.

Si tratta dli un vaglio che non rientra nei limiti del sindacato di legittimità.

Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).

La censura, in ogni caso, è prospettata in questa sede in modo difforme a quello sottoposto al giudice di appello, avanti al quale si era sostenuto che la legna oggetto del taglio provenisse dalla proprietà dell'imputato, ed è anche per questa ragione inammissibile.

Il secondo motivo è inammissibile.

La doglianza non è stata formulata in sede di appello, laddove si chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., mentre la circostanza di cui all'art. 62 n. 4), è stata già ritenuta dal primo giudice, insieme con le attenuanti generiche, in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Il terzo motivo è inammissibile.

La doglianza non è stata proposta con l'appello, tanto che la Corte dà atto dell'assenza di doglianze sul punto L'assunto del ricorrente è, in ogni caso, manifestamente infondato.

Invero, secondo questa Corte "In tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene" (Sez. 5, Sentenza n. 3788 del 16/12/2020, dep. 01/02/2021, Rv. 280332), ma il giudice del merito ha ritenuto che l'imputato avesse provveduto al taglio degli alberi, sicché, essendo la sentenza motivata sul punto, non compete al giudice di legittimità alcune ulteriore vaglio.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte ha ritenuto la fattispecie consumata, perché l'imputato pur non essendosi ancora allontanato dai luoghi, prima dell'intervento delle forze dell'ordine, recando con sé la legna, aveva conseguito, seppure temporaneamente, la piena signoria sulla legna tagliata, caricandola sulla sua autovettura.

Parimenti è manifestamente infondata la doglianza inerente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7).

E' sufficiente ricordare che "In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. peri., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo. (Fattispecie relativa alla sottrazione di materiale legnoso mediante taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure Da affermazione della sussistenza dell'aggravante). (Sez. 4 , Sentenza n. 25042 del 06/04/2021, Rv. 281435).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere e tensore Per il [OSCURATO:PERSONA] aria [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 81, 624, 625 n. 2) cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, dopo essersi introdotto in area boschiva, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, procedeva al taglio di alcune piante di quercia, a mezzo di una motosega, impossessandosi della legna che sottraeva al Comune di Altomonte, proprietario del bosco, nonché de reato di cui all'art. 4 commi 2 e 3 I. 110/1975 per avere portato al di fuori dell'abitazione un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm. 23, con lama di cm. 21. Formula quattro motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Rileva che Liparoti, come si evince dalle sentenze di merito, fu trovato dai Carabinieri con una motosega, ancora calda e cori un coltello, ma non fu visto tagliare le piante, per l'abbattimento delle quali non possedeva strumenti utili, trattandosi di alberi di larghissimo fusto, potendo solo provvedere al taglio di rami già caduti. Con il secondo lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., per lo scarso valore economico della legna già tagliata, pari a due- tre quintali. Con il terzo si duole dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2). Osserva che l'aggravante della violenza sulle cose trova applicazione solo quando sia necessaria un'attività di ripristino, non essendo configurabile nell'ipotesi di semplice manipolazione della cosa che non implica guasti o rotture, sicché nel caso di furto di alberi, l'aggravante è configurabile solo quando l'albero sia piantato al suolo e non quando l'agente sezioni un albero già abbattuto. Il ricorrente, nel caso di specie, si è limitato a sezionare ceppaie e rami già abbattuti. Con il quarto motivo si duole della violazione del disposto dell'art. 56 cod. pen., avendo il giudice di merito qualificato il furto nell'ipotesi consumata, anziché in quella tentata, nonostante l'intervento dei Carabinieri abbia impedito la sottrazione. Contesta, altresì, l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., essendo gli alberi non esposti dall'uomo alla pubblica fede, ma cresciuti naturalmente nel bosco. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo introduce doglianze inerenti alla commissione del fatto come risultante dalla ricostruzione del fatto. Si tratta dli un vaglio che non rientra nei limiti del sindacato di legittimità. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). La censura, in ogni caso, è prospettata in questa sede in modo difforme a quello sottoposto al giudice di appello, avanti al quale si era sostenuto che la legna oggetto del taglio provenisse dalla proprietà dell'imputato, ed è anche per questa ragione inammissibile. Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza non è stata formulata in sede di appello, laddove si chiedeva l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., mentre la circostanza di cui all'art. 62 n. 4), è stata già ritenuta dal primo giudice, insieme con le attenuanti generiche, in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. Il terzo motivo è inammissibile. La doglianza non è stata proposta con l'appello, tanto che la Corte dà atto dell'assenza di doglianze sul punto L'assunto del ricorrente è, in ogni caso, manifestamente infondato. Invero, secondo questa Corte "In tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene" (Sez. 5, Sentenza n. 3788 del 16/12/2020, dep. 01/02/2021, Rv. 280332), ma il giudice del merito ha ritenuto che l'imputato avesse provveduto al taglio degli alberi, sicché, essendo la sentenza motivata sul punto, non compete al giudice di legittimità alcune ulteriore vaglio. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Correttamente la Corte ha ritenuto la fattispecie consumata, perché l'imputato pur non essendosi ancora allontanato dai luoghi, prima dell'intervento delle forze dell'ordine, recando con sé la legna, aveva conseguito, seppure temporaneamente, la piena signoria sulla legna tagliata, caricandola sulla sua autovettura. Parimenti è manifestamente infondata la doglianza inerente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7). E' sufficiente ricordare che "In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. peri., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo. (Fattispecie relativa alla sottrazione di materiale legnoso mediante taglio di alberi nati spontaneamente nel fondo altrui, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure Da affermazione della sussistenza dell'aggravante). (Sez. 4 , Sentenza n. 25042 del 06/04/2021, Rv. 281435). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere e tensore Per il [OSCURATO:PERSONA] aria [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal
Sentenza Cassazione n. 14631/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris