CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 2000
Cassazione n. 26121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/2000 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -- 7 I letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato sia in relazione alla contestata sussistenza dei tratti costitutivi della resistenza contestata (in relazione alla capacità oppositiva delle minacce proferite, realizzate rivolgendo ai soggetti qualificati frasi coerentemente considerate idonee a coartarne la libertà d'azione), sia in ordine alla negata applicabilità alla specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp all'esito di una puntuale e logica valutazione del portato della condotta a giudizio ritenuta non compatibile con la causa di non punibilità rivendicata così da portare il relativi giudizio al riparo da vizi utilmente prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammeRcie. Così deciso il 19 maggio 2023