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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34364/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Guido e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Monza, in data 20/11/2019, aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso nel reato di cui all'art. 707 cod. pen., condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia), deducendo questione di costituzionalità dell'art. 707 cod. pen., nonché vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi congiunti degli imputati sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte manifestamente infondati, in parte non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1„ e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Il difensore riproduce pedissequamente uno studio altrui, reperito in internet, non aggiornato (vi si richiama, considerandola "recente", una decisione di questa Corte del 1999), senza tenere adeguatamente conto del fatto che la questione è già stata esaminata e risolta dalla Corte costituzionale nel 2008.

1.2. In particolare, con la sentenza n. 225 del 21 maggio 2008, la Corte costituzionale ha premesso che l'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose si estende alle modalità di protezione dei singoli beni o interessi, e che rientrano in tale discrezionalità anche l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, e l'individuazione della soglia di pericolosità cui connettere la risposta punitiva, nel rispetto del principio di necessaria offensività del reato; in tale ambito, spetta alla Corte procedere alla verifica della offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo, esigenza che, nell'ipotesi di reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto risponda all' id quod plerumque accidit, poiché, se tale condizione è soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario.

1.3. Ciò premesso, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato in riferimento all'art. 3 Cost., all'art. 27, commi primo e terzo, Cost., agli artt. 24 e 27 Cost. ed all'art. 25 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto.

1.3.1. La Corte costituzionale ha osservato, in generale, che "La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti".

1.3.2. Ha conseguentemente affermato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che "Non sono, quindi riscontrabili, né la lamentata irragionevolezza, poiché, a fronte di una condotta che deve già presentare una potenziale proiezione verso l'offesa al patrimonio, non è irragionevole la scelta di tener conto di precedenti condanne per reati aggressivi dello stesso bene, né la violazione del principio di eguaglianza, posto che le situazioni messe a confronto dal rimettente - quella del condannato in via definitiva per i reati indicati dalla norma censurata e quella di colui che, pur avendo commesso lo stesso fatto, non è stato condannato, per l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale - non sono comparabili, visto che nel caso del prosciolto, anche se non nel merito, è mancato un accertamento della responsabilità per il fatto anteriore".

1.3.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost., ha ritenuto che "La soluzione normativa de qua non è in contrasto con il principio di personalità della responsabilità per fatto proprio colpevole, poiché il presupposto soggettivo da cui dipende l'applicazione della norma incriminatrice è costituito da un dato certo e pienamente conoscibile dal soggetto attivo (la precedente condanna irrevocabile), che è quindi messo nella condizione di evitare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato; né è violata la finalità rieducativa della pena, posto che al legislatore non è inibito prevedere che alla condanna conseguano effetti penali, al cui novero va ascritto quello in oggetto.

Nè ciò trasforma la condanna in un 'marchio indelebile', che pone il condannato in una posizione di eterno sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, visto che il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione";

1.3.4. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 24 e 27 Cost., ha affermato che "Secondo il rimettente la norma impugnata stabilirebbe un'inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato: in realtà, al di là della formulazione letterale - 'dei quali non giustifichi l'attuale destinazione' - ciò che la norma prefigura è solo un onere di allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze da cui possa desumersi la destinazione lecita degli oggetti, che non risultino conosciute o conoscibili dal giudicante, il quale potrà comunque trarre aliunde il convincimento in ordine alla liceità degli obiettivi di impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la via del silenzio".

1.3.5. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 25 Cost., ha ritenuto che "La soluzione normativa de qua non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale, posto che la locuzione utilizzata dal legislatore fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti posseduti ad aprire o sforzare serrature, attitudine la cui verifica non eccede il normale compito ermeneutico istituzionalmente demandato al giudice.

Lo stesso è a dirsi per le modalità e le circostanze spazio- temporali della detenzione, la cui analisi è necessaria ai fini della verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo".

2. Il secondo ed il terzo motivo reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano.

2.1. La difesa dei ricorrenti contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti.

2.1.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pag. 5 della sentenza impugnata (ed, in particolare, il rinvenimento, in disponibilità degli imputati, di strumenti - tra i quali una chiave inglese - atti ad aprire o forzare le serrature, e l'assenza di valide allegazioni giustificative, atteso che quelle fornite sono risultate non veritiere, in quanto "la documentazione di lavoro mostrata da [OSCURATO:PERSONA] era riferita ad un periodo diverso da quelli dei fatti contestati").

2.1.2. Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio ha, inoltre, valorizzato (pag. 5 della sentenza impugnata) i plurimi precedenti penali degli imputati, il comportamento processuale di entrambi (motivatamente ritenuto non positivo) e l'assenza di elementi sintomatici di quanto meno apprezzabile meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente.

3. In considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Elracale, Rv. 231164; Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266).

4. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Guido e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Monza, in data 20/11/2019, aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso nel reato di cui all'art. 707 cod. pen., condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia), deducendo questione di costituzionalità dell'art. 707 cod. pen., nonché vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi congiunti degli imputati sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte manifestamente infondati, in parte non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1„ e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Il difensore riproduce pedissequamente uno studio altrui, reperito in internet, non aggiornato (vi si richiama, considerandola "recente", una decisione di questa Corte del 1999), senza tenere adeguatamente conto del fatto che la questione è già stata esaminata e risolta dalla Corte costituzionale nel 2008. 1.2. In particolare, con la sentenza n. 225 del 21 maggio 2008, la Corte costituzionale ha premesso che l'ampia discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose si estende alle modalità di protezione dei singoli beni o interessi, e che rientrano in tale discrezionalità anche l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, e l'individuazione della soglia di pericolosità cui connettere la risposta punitiva, nel rispetto del principio di necessaria offensività del reato; in tale ambito, spetta alla Corte procedere alla verifica della offensività "in astratto", acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo, esigenza che, nell'ipotesi di reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto risponda all' id quod plerumque accidit, poiché, se tale condizione è soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario. 1.3. Ciò premesso, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato in riferimento all'art. 3 Cost., all'art. 27, commi primo e terzo, Cost., agli artt. 24 e 27 Cost. ed all'art. 25 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. 1.3.1. La Corte costituzionale ha osservato, in generale, che "La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti". 1.3.2. Ha conseguentemente affermato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che "Non sono, quindi riscontrabili, né la lamentata irragionevolezza, poiché, a fronte di una condotta che deve già presentare una potenziale proiezione verso l'offesa al patrimonio, non è irragionevole la scelta di tener conto di precedenti condanne per reati aggressivi dello stesso bene, né la violazione del principio di eguaglianza, posto che le situazioni messe a confronto dal rimettente - quella del condannato in via definitiva per i reati indicati dalla norma censurata e quella di colui che, pur avendo commesso lo stesso fatto, non è stato condannato, per l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale - non sono comparabili, visto che nel caso del prosciolto, anche se non nel merito, è mancato un accertamento della responsabilità per il fatto anteriore". 1.3.3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost., ha ritenuto che "La soluzione normativa de qua non è in contrasto con il principio di personalità della responsabilità per fatto proprio colpevole, poiché il presupposto soggettivo da cui dipende l'applicazione della norma incriminatrice è costituito da un dato certo e pienamente conoscibile dal soggetto attivo (la precedente condanna irrevocabile), che è quindi messo nella condizione di evitare la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato; né è violata la finalità rieducativa della pena, posto che al legislatore non è inibito prevedere che alla condanna conseguano effetti penali, al cui novero va ascritto quello in oggetto. Nè ciò trasforma la condanna in un 'marchio indelebile', che pone il condannato in una posizione di eterno sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, visto che il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione"; 1.3.4. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 24 e 27 Cost., ha affermato che "Secondo il rimettente la norma impugnata stabilirebbe un'inversione dell'onere della prova in danno dell'imputato: in realtà, al di là della formulazione letterale - 'dei quali non giustifichi l'attuale destinazione' - ciò che la norma prefigura è solo un onere di allegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze da cui possa desumersi la destinazione lecita degli oggetti, che non risultino conosciute o conoscibili dal giudicante, il quale potrà comunque trarre aliunde il convincimento in ordine alla liceità degli obiettivi di impiego degli strumenti, ove l'imputato abbia scelto la via del silenzio". 1.3.5. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 25 Cost., ha ritenuto che "La soluzione normativa de qua non viola il principio di determinatezza della fattispecie penale, posto che la locuzione utilizzata dal legislatore fa perno sull'attitudine funzionale degli strumenti posseduti ad aprire o sforzare serrature, attitudine la cui verifica non eccede il normale compito ermeneutico istituzionalmente demandato al giudice. Lo stesso è a dirsi per le modalità e le circostanze spazio- temporali della detenzione, la cui analisi è necessaria ai fini della verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo". 2. Il secondo ed il terzo motivo reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano. 2.1. La difesa dei ricorrenti contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 2.1.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pag. 5 della sentenza impugnata (ed, in particolare, il rinvenimento, in disponibilità degli imputati, di strumenti - tra i quali una chiave inglese - atti ad aprire o forzare le serrature, e l'assenza di valide allegazioni giustificative, atteso che quelle fornite sono risultate non veritiere, in quanto "la documentazione di lavoro mostrata da [OSCURATO:PERSONA] era riferita ad un periodo diverso da quelli dei fatti contestati"). 2.1.2. Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio ha, inoltre, valorizzato (pag. 5 della sentenza impugnata) i plurimi precedenti penali degli imputati, il comportamento processuale di entrambi (motivatamente ritenuto non positivo) e l'assenza di elementi sintomatici di quanto meno apprezzabile meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente. 3. In considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Elracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266). 4. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d
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