Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19211/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;i/[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per la ricettazione di un braccialetto denunciandone la manifesta illogicità a fronte della assoluzione con riferimento alla ricettazione di un differente monile, è manifestamente infondato alla luce della motivazione che ha puntualmente indicato l'elemento differenziale (la presenza di una riparazione), mentre ulteriori valutazioni sulla economicità della riparazione e sulla attendibilità della relativa menzione da parte della persona offesa richiedono valutazioni di fatto che non sono consentite in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ;i/[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per la ricettazione di un braccialetto denunciandone la manifesta illogicità a fronte della assoluzione con riferimento alla ricettazione di un differente monile, è manifestamente infondato alla luce della motivazione che ha puntualmente indicato l'elemento differenziale (la presenza di una riparazione), mentre ulteriori valutazioni sulla economicità della riparazione e sulla attendibilità della relativa menzione da parte della persona offesa richiedono valutazioni di fatto che non sono consentite in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 19211/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris