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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 13067/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27007/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma in Piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 935/2016 della CTR del l a Puglia - Bari , depositatain data 14/4/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: ilcontribuente ha depositato nota datata 25/11/2022 accompagnata dal deposito della documentazione comprovante l’avvenuta definizione agevolata della controversia pendente con la relativa quietanza del versamento, in data 24/5/2019, del l a prima rata dovuta,ai sensi del d.l. n. 119 /201 8 , conv. in l. n. 136 del 2018; non si rientranei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27007/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma in Piazza della Libertà n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 935/2016 della CTR del l a Puglia - Bari , depositatain data 14/4/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]: ilcontribuente ha depositato nota datata 25/11/2022 accompagnata dal deposito della documentazione comprovante l’avvenuta definizione agevolata della controversia pendente con la relativa quietanza del versamento, in data 24/5/2019, del l a prima rata dovuta,ai sensi del d.l. n. 119 /201 8 , conv. in l. n. 136 del 2018; non si rientranei casi di esclusione dalla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; si deve dichiarare l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Roma,
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