CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28691/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via CIPRO n. 4/H, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3056/2022depositata il 3/10/2022. R.g. n. 28691 del 2022 Ad. 6/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/06/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affermandosi vittima di errori terapeutici da parte del dentista [OSCURATO:PERSONA], dopo avere esperito un accertamento tecnico preventivonell’anno 2016, raggiunse un accordo con il detto medico, che le aveva praticato delle cure mediche odontoiatriche cagionandole danni all’apparato dentario, e ricevette la somma di euro ventimila,che ella accettò in acconto sui maggiori danni. [OSCURATO:PERSONA] convenne, di poi, in giudizio , dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],il dentista Pedone , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni ulteriori,e questi chiamò in giudizio la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. per esserne manlevato. La compagnia assicuratricesi costituì pure in causa, resiste tte alla domanda ed eccepì la non operatività della copertura assicurativa. Il Tribunale, con sentenza n. 1739 del 7/12/2021, rigettò la domanda, ritenendo esaustiva la somma di euro ventimila già corrisposta dal Pedone alla Forcisi. Questa propose appello avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Milano, nel ricostituito contraddittorio con il Pedone e la [OSCURATO:SOCIETA]., ha, con sentenza n. 3056 del 3/10/2022,rigettato l’impugnazione, gravando la Forcisi delle spese processualinei confronti di entrambe le controparti. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. R.g. n. 28691 del 2022 Ad. 6/06/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti. I) motivo: nullità della sentenza in primo grado e per derivazione della sentenza gravata ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Violazione o falsa applicazione del principio di diritto, exart. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 101 c.p.c. e alla violazione del contraddittorio, per non avere la Corte d’appello posto il tema della mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla risoluzione del contratto di prestazione professionale intercorso tra la Forcisi e il medico Pedone. II) motivo nullità della sentenza in primo grado e per derivazione della sentenza gravata ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Violazione o falsa applicazione del principio di diritto, exart. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 7, della legge n. 24 del 8 /0 3 / 2017 , per non avere la Corte d’appello rilevato la non applicabilità a un medico esercente la libera professione della legge n. 24 del 2017. III) motivoviolazione o falsa applicazione del principio di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio. Il primo motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha affermato, nella sentenza impugnata, che poteva intendersi proposta dalla Forcisi in primo grado la domanda di risoluzione del contratto e se, comela Corte stessa ha rilevato , non vi era stata specifica pronuncia sul punto da parte del Tribunale, la Corte territoriale ha pure reputato che la somma di euro 3.388,00 a titolo di somma pagata per la prestazione professionale doveva, quindi, ritenersi essere stata richiesta in restituzione dalla Forcisi a seguito della risoluzione del contratto, e sommata all’importo complessivo astrattamente liquidato dal Tribunale, pari a euro 15.893,01,(di cui euro 9.693,01 R.g. n. 28691 del 2022 Ad. 6/06/2025; estensore: C. Valle a titolo di danno biologico non patrimoniale e euro 6.200,00 a titolo di danno patrimoniale)era da ritenersi compresa nei 20.000,00 euro riconosciuti stragiudizialmente dal Pedone alla Forcisi, cosicché la domanda degli ulteriori danni, tra i quali quelli per la risoluzione del contratto d’opera, era stata correttamente rigettata dal Tribunale. A tanto consegue che non sussiste, pertanto, alcuno dei vizi denunciati, in quanto la questione non doveva essere oggetto di specifica sottoposizione al contraddittorio delle parti: il vizio di omessa pronuncia, anche se accolto,non avrebbe potuto condurre a un diverso esito della controversia, ossia il rigettodella domanda. Il secondo motivo è infondato poiché i criteri di liquidazione di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 7/09/2005, ossia del cod. ass., secondo la giurisprudenza di questa Corte(segnatamente si veda Cass. n. 28990 del 11/11/2019 Rv. 655965 –01 e in specie pag. 23 della motivazione, resa in ambito di specifico progetto di rilievo nomofilattico in materia di responsabilità sanitaria) si applicano a tutte le controversie risarcitorie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, senza distingue rsi tra operatore sanitario inserito in una struttura pubblica o meno, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum ), in quanto l a norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla l. n. 189 del 2012 e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. Il terzo motivo è inammissibile in quanto con esso si chiede un sindacato sulla decisione del giudice di applicare l’ordinario criterio di soccombenza. R.g. n. 28691 del 2022 Ad. 6/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] era integralmente soccombente in relazione alla domanda risarcitoria ed ave va , inoltre , rifiutato la proposta conciliativa avanzata dal giudice di primo grado che prevedeva il pagamento, a carico dell’assicurazione, della somma di cinquemila euro. L’applicazione della regola della soccombenza non necessita di specifica motivazione, come correttamente statuito dalla Corte d’appello, mentre è la compensazione delle spese che costituisce l’eccezione alla regola e deve essere motivata,come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 15847 del 6/06/2024 Rv. 671262 - 01) dovendosi ribadire che resta del tutto discrezionale – e insindacabile – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivie ora per eccezionali ragioni – come da modifica di cui all’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 12/09/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10/11/2014, che ha riscritto il comma secondo dell’art. 92 c.p.c. nella versione applicabile nella specie– la cui insus sistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare(Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 01; Cass. n. 10009 del 24/06/2003 Rv. 564510 -01). Il ricorso è, pertanto, infondato in tutte le censure che prospetta. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. Nulla per le spese di lite, poiché [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. La decisione di rigetto del ricorso comportache deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. R.g. n. 28691 del 2022 Ad. 6/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13,comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del c o mpet ente Uff ici o di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1- bis , dello stesso a