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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2025

Cassazione n. 33389/2025

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[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-ControG.E. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 583/2022depositata il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.P.U. ha impugnato il provvedimento del Tribunale diBologna con il quale è stata respinta la richiesta di pronunciare sentenzacostitutiva del diritto di uso o abitazione, ex art. 2932 cc., sull’immobile diNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025proprietà del marito G.E. in favore proprio e dei due figliminorenni della coppia, deducendo che il resistente aveva messo invendita il bene, destinato a residenza familiare, così minando il diritto allacomunione e solidarietà coniugale.La Corte d’appello ha respinto il reclamo, ritenendolo palesementeinfondato, rilevando l’errore nella scelta del rito e l'inapplicabilitàdell’art. 2932 c.c. che presuppone un inadempimento contrattualeinsussistente nella specie, poiché i doveri nascenti dal matrimonio hanno,ove ne sia dimostrata la violazione, altra e diversa sanzione.

P.U.[...] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sette motivi; ilconiuge si è difeso con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, va esaminata l’eccezione proposta dalcontroricorrente, il quale deduce che il provvedimento non sarebbericorribile per cassazione, trattandosi di pronuncia di inammissibilità e nonrivestendo il carattere di decisorietà e definitività.

L’eccezione è infondata,posto che il provvedimento ha carattere decisorio in quanto nega il benedella vita preteso (costituzione di diritto reale su bene) nonché attitudineal giudicato sul decisum.2.- Con il primo motivo il decreto viene censurato per nullità ex art.360, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione e/o motivazione apparente,avendo la Corte d’appello, a fronte di ben otto motivi di reclamo,completamente omesso di motivare il rigetto del reclamo stesso o soloapparentemente motivato.

Nella prospettazione della ricorrente ciòrisulterebbe per tabulas e sarebbe contrario al granitico insegnamentodella Suprema Corte che considera inesistente la motivazione espressa intermini meramente assertivi.3. - Con il secondo motivo il decreto viene impugnato per violazionedi legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 112 c.p.c., perNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025avere la Corte d’appello di Bologna omesso di pronunciarsi su uno o piùmotivi di appello (in ordine a pressoché tutti gli otto motivi di reclamo).Il motivo è così illustrato: «I rilievi testé svolti sub § 1, consentono diravvisare la sussistenza di un ulteriore grave vizio del provvedimento, incodesta sede impugnato.

Invero, è innegabile che l’omessa pronuncia suuno o più motivi di appello, quale sopra illustrata in ordine a pressocchètutti gli 8 motivi di reclamo, quali sopra richiamati, concreti violazionedell’Art. 112 C.P.C., deducibile avanti il [OSCURATO:PERSONA] ex Art. 360, c.I,n. 4), C.P.C.»4.- Con il terzo motivo, il decreto de quo viene censurato perviolazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 4 D.lgs.150/2011, e per nullità del provvedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. peromessa motivazione, non avendo la Corte territoriale disposto ilmutamento del rito, come per legge, senza fornire alcuna motivazione inordine sia alla supposta erroneità della scelta del rito, sia all’omessomutamento del rito stesso con ordinanza, come per legge.

La ricorrentededuce che coniugi, del resto in osservanza al disposto di cui all’art. 144c.c., avevano concordato che la famiglia sarebbe definitivamente andataad abitare nell’unità immobiliare di proprietà del marito, in [...]Luogo_1 , all’uopo altrettanto concordemente fissando laresidenza, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018.

Invece di adempiere ilmarito aveva preso in locazione un diverso immobile per sé e aveva messoin vendita l'immobile di Luogo_1 Ciò premesso in punto di fatto,lamenta che nonostante ella avesse presentato otto motivi di reclamoalcuni di essi non sono stati neppure presi in considerazione, altri sonostati presi in considerazione solo apparentemente, violando così l'articolo112 c.p.c. e determinando la nullità del provvedimento per omessamotivazione; afferma che la motivazione in ordine alla scelta del rito rivelaun approccio meramente formalistico in quanto il giudice avrebbe dovutodisporre la conversione del rito.Numero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/20255.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoinammissibili.I primi due si limitano genericamente ed apoditticamente alamentare un difetto di motivazione e sono basati unicamente sul rilievoche la ricorrente ha presentato otto motivi di reclamo e che essi nonavrebbero ricevuto considerazione dal giudicante.

Di contro la ragionedecisoria della Corte d'appello è ben percepibile e si fonda sullaaffermazione che la eventuale violazione di doveri matrimoniali dedottadalla ricorrente non consente il ricorso al rimedio dell'esecuzione forzata informa specifica di cui all'articolo 2932 c.c. ma ad altri specifici rimediespressamente previsti dalla legge.Il terzo motivo non si confronta con la ragione decisoria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur avendo stigmatizzato la scelta di ricorrere al ritocamerale per ottenere una sentenza costitutiva, ha motivato la decisionedi rigetto (e non di inammissibilità) sulla ritenuta inapplicabilità al caso dispecie dell'art. 2932 del codice civile, non sussistendo tra le parti uncontratto e non essendo i doveri matrimoniali tutelabili per mezzodell'esecuzione forzata in forma specifica.Non può dirsi quindi che manchi la motivazione.Del resto il giudice non è tenuto a rispondere a tutte leargomentazioni difensive della parte purché esprima quella che è laragione fondamentale della decisione ed indichi gli elementi sui qualiintende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, perimplicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass.n. 29404 del 07/12/2017).6.- Con il quarto motivo il decreto viene impugnato per violazione dilegge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 2932 c.c. inrelazione agli artt. 143, 144, 145, 147 e 148 c.c., per avere la CorteNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025d’appello ritenuto di doversi applicare l’art. 2932 c.c., solamente inpresenza di un contratto e non aver riconosciuto il fondamentodell’esecuzione in forma specifica in presenza di un obbligo ex lege.

Laricorrente deduce che la Corte d'appello ha macroscopicamente erratosulla portata e l'interpretazione dell'art. 2932 c.c. in quanto ella non avevamai fatto riferimento all'esistenza di un contratto tra le parti ma agliobblighi nascenti ex legge tra i coniugi in particolare quelli contemplatidagli articoli 143-144-145-148 c.c.

Osserva che la tutela prevista dall'art.2932 c.c. non si applica soltanto all'obbligo di concludere un contrattoderivante da un preliminare, ma in ogni altro caso in cui l'obbligazione diprestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di diritto sia inrelazione a un negozio unilaterale o un obbligo ex lege.7.

Con il quinto motivo il decreto viene impugnato per violazione dilegge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente del comb. disp. artt. 342 e346 c.p.c. e del relativo principio di diritto, per non avere la Corted’appello provveduto al doveroso esame di documenti prodotti e richiamatinella parte argomentativa del reclamo.

La ricorrente deduce che le partiavevano concordato che la famiglia sarebbe definitivamente andata adabitare nell’unità immobiliare di proprietà del marito, in Luogo_1[...] , all’uopo altrettanto concordemente fissando, tra la fine del2017 e l’inizio del 2018, la residenza di tutti i membri della stessa; che ilmarito non aveva spontaneamente adempiuto agli obblighi derivanti dalcodice civile ella aveva legittimazione ad adire il Tribunale per realizzarecon il provvedimento costitutivo ex art 2932 c.c..

Lamenta che il giudiced'appello sia venuto meno al dovere di esaminare i documenti ritualmenteprodotti in primo grado.8.

Con il sesto motivo del ricorso il decreto de quo viene censuratoper violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 112c.p.c., per avere la Corte d’appello violato norme di rango costituzionale eper manifesta distonia tra il chiesto ed il pronunciato.

La ricorrente deduceNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025che la Corte d'appello ha ingiustamente misconosciuto che ella agiva nellatutela del miglior interesse dei minori e quindi avrebbe dovuto passare insecondo piano ogni ulteriore diversa valutazione basata su fondamenta dirango inferiore quali risulterebbero le norme previste dal codice civile o diprocedura civile.9.- I motivi quarto, quinto e sesto possono esaminarsicongiuntamente e sono infondati.In primo luogo, si osserva che i motivi presentano rilevanti profilidi inammissibilità dal momento che la ricorrente non individua, in modospecifico e puntuale, quale sarebbe il fondamento giuridico e normativodella pretesa costituzione di un diritto reale su cosa altrui, talorariferendosi all'accordo assunto ex 144 c.c. e altre volte genericamente aidoveri matrimoniali, ed infine con il sesto motivo al miglior interesse delminore, che, con i contenuti da lei stessa individuati, prevarrebbe su ogninorma di legge.L'art. 2932 c.c. si riferisce esplicitamente all'obbligo di concludereun contratto: l'obbligo di concludere il contratto può a sua volta averefonte in un altro contratto (es. un preliminare) o in una norma chespecificamente lo preveda.Nel caso di specie è pacifico che i coniugi non abbiano stipulatoalcun contratto ed altrettanto pacifico che l’appartamento sul quale laricorrente rivendica diritti è di proprietà del marito; ed è appena il caso dirilevare che per obbligarsi al trasferimento o alla costituzione di dirittireali su beni immobili avrebbe dovuto essere adottata la forma scritta, aisensi dell’art 1351 c.c..Nella prospettazione della ricorrente i coniugi avrebbero peròconcordato di stabilire in quella casa la residenza effettiva della famiglia,trasferendovi nelle more la residenza anagrafica.

La ricorrente nondeduce che il contenuto dell'accordo fosse quello di costituire un dirittoreale su cosa altrui (accordo che comunque sarebbe nullo per vizio diNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025forma) ma soltanto di stabilire in quella dimora la residenza; già perquesto la sua domanda di costituire il diritto di uso e abitazione èinconferente rispetto alla sua stessa prospettazione.In ogni caso, ella travisa la portata dell'art. 144 c.c. dal momentoche la norma impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nellosvolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, manon comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordarel’indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile,né la possibilità di portare ad esecuzione forzata le decisioni concordate,momento ciascun coniuge può mettere in discussione.

La unilateralerescissione dell'accordo, se ingiustificata, può eventualmente acquistarevalore ai fini dell'addebito della separazione, e il contenuto degli accordiassunti durante la vita matrimoniale può essere di riferimento per ilgiudice al fine di adottare i provvedimenti in tema di mantenimento delconiuge e dei figli nonché di affidamento dei figli minori, ma non si trattadi accordi vincolanti alla stessa stregua di un contratto, dal momento cheessi sono espressione di quella comunione materiale e morale di vita chelega i coniugi e che li porta ad elaborare un progetto di vita comune; ed èappunto sul presupposto della vita comune che essi sono fondati.

Venutameno l'affectio e la capacità di concordare la vita comune, non resta cherivolgersi al giudice (a meno che le parti non riescano a concordare unadeguato regolamento della loro vita separata) non già per portare adesecuzione forzata accordi oramai vanificati, ma per stabilire le modalitàdi adempimento dei doveri familiari, tenendo conto della nuova situazionedi fatto determinatasi.

Il contenuto dell'accordo dedotto dalla ricorrenteera di per sé incoercibile perché prevedeva che l’intera la famiglia sistabilisse in una certa dimora, il che all'evidenza non era più possibiledopo che il marito ha deciso di andare a vivere da solo, sia pureingiustificatamente.Numero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/202510.- Pertanto, anche ammettendo che tra le parti vi fosse unaccordo per stabilire non solo la residenza formale ma anche quellaeffettiva nell'immobile di proprietà del marito, la unilaterale rescissionedi questo accordo non comporta la possibilità di procedere a esecuzioneforzata in forma specifica o con il rimedio di cui all'articolo 2932 c.c. emeno che mai di costituire un diritto reale sul bene.La ricorrente appare in parte consapevole della fragilità della tesiche si richiama all’art 144 c.c. ed infatti nelle sue censure fariferimento ad una pretesa fonte legale del suo diritto, che non viene peròindividuata se non con un generico riferimento ai doveri matrimoniali e neiconfronti della prole.

Ora, i doveri matrimoniali e i doveri verso la prole -che sono inderogabili ma anche in larga parte incoercibili- impongono aiconiugi di contribuire ai bisogni della famiglia e di collaborarenell'interesse della famiglia, nonché di assolvere agli obblighi di curaeducazione, istruzione e mantenimento dei figli, ma lasciano ampiadiscrezionalità ai coniugi (e ai genitori) nello stabilire come si debbaprovvedere e con quali mezzi concreti.

In difetto di accordo, le modalitàdell'adempimento dei doveri coniugali e dei doveri parentali sono stabilitecon provvedimento del giudice che deve essere adottato nei modi e nelleforme previste dal codice civile (ad es. sequestro dei beni ex art 156 c.c.)e in caso di separazione e divorzio secondo le regole previste dagli artt.156 c.c. e 337 bis e ss. c.c. (assegno periodico, assegnazione casafamiliare).Non vi è -contrariamente a quanto deduce la ricorrente- alcunobbligo ex lege di ciascun coniuge di costituire diritti reali o personali digodimento sui propri beni e il sistema normativo non autorizza alcunintervento limitativo del diritto di proprietà in relazione all'adempimentodegli obblighi familiari se si esclude la facoltà -e non l'obbligo- per ilgiudice di provvedere all'assegnazione della casa familiare qualora ciòrisponda all'interesse dei minori e quella casa rappresenti effettivamenteNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025l'habitat domestico dei minori, centro di aggregazione degli affetti, degliinteressi e delle consuetudini della famiglia, e non semplicemente unadimora temporanea ovvero un bene familiare mai usato a tale fine (Cass.n. 14553/2011; Cass. n. 32231/2018; Cass. 23501/2023).

Nel caso dispecie è pacifico che i minori non hanno mai abitato in quella casa e chesi tratta – al più – di una dimora futura in virtù di una programmazioneeffettuata dai genitori.Di conseguenza, sono condivisibili gli argomenti esposti dalla Corted'appello sulla insussistenza nel caso di specie di un obbligo di contrarre esegnatamente di costituire il diritto reale su cosa altrui preteso dallaricorrente; né a tal fine si può genericamente invocare il miglior interessedel minore, la cui individuazione è un criterio che deve presiedere allescelte del giudice in materia di affidamento e mantenimento del minorenell'ambito però di quanto previsto e consentito dalla legge.

Il minore hasenz’altro diritto ad essere adeguatamente mantenuto dal genitore il qualedeve provvedere anche alle sue esigenze abitative; ma come sopra sidiceva la limitazione del diritto di proprietà è consentita soltanto conriferimento alla casa familiare e soltanto in quanto essa abbiaeffettivamente costituito l'habitat domestico del figlio e nonsemplicemente un progetto non realizzato; e in ogni caso con laassegnazione ex art. 337-sexies c.c. si costituisce un diritto personale digodimento e non un diritto reale su cosa altrui.11.

Con il settimo motivo illustrato il decreto viene censurato perviolazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente degli artt. 91,92 e 96 c.p.c. e dell’art. 13 D.P.R. 115/2002, per avere la Corte d’appelloingiustificatamente e senza motivazione alcuna disposto condanna allespese oltre i valori tariffari delle spese legali del secondo grado di giudizio,senza fornire motivazione alcuna ed anzi con chiaro intento punitivo,senza tenere conto né del rigetto della domanda proposta ex art. 700Numero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025c.p.c. dal resistente né dei beni e degli interessi costituzionalmenteprotetti ed inviolabili in gioco.12.- Il motivo è inammissibile.La censura è generica poiché fa riferimento ad un non meglioprecisato aumento oltre i valori tariffari ma non specifica se siano statisuperati i valori massimi né indica analiticamente le voci e gli importi inordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. n.30716 del 21/12/2017; Cass. n. 18584 del 30/06/202).

Inoltre, la partefa rifermento al dovere di tenere conto dei beni e degli interessicostituzionalmente protetti e inviolabili che vengono in rilievo nellafattispecie, senza chiarire per quale ragione ciò consentirebbe diderogare al principio della soccombenza, applicato dalla Corte d'appello;soccombenza che in questo caso è stata totale, il che comporta ex legela applicazione dell’art 13 comma 1- quater del DPR 115/2002. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratamente, ha liquidato le spese in misura superiore aiparametri medi (e non ai parametri massimi), e ha reso sul punto unamotivazione, il che rientra nell’ambito di discrezionalità insindacabile delgiudice (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; v.

Cass. n. 19989 del13/07/2021 e Cass. 831 del 13/01/2025)Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo in euro 3.500,00 per compensi oltre200,00 per spese non documentabili.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 percompensi ed euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-ControG.E. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 583/2022depositata il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.P.U. ha impugnato il provvedimento del Tribunale diBologna con il quale è stata respinta la richiesta di pronunciare sentenzacostitutiva del diritto di uso o abitazione, ex art. 2932 cc., sull’immobile diNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025proprietà del marito G.E. in favore proprio e dei due figliminorenni della coppia, deducendo che il resistente aveva messo invendita il bene, destinato a residenza familiare, così minando il diritto allacomunione e solidarietà coniugale.La Corte d’appello ha respinto il reclamo, ritenendolo palesementeinfondato, rilevando l’errore nella scelta del rito e l'inapplicabilitàdell’art. 2932 c.c. che presuppone un inadempimento contrattualeinsussistente nella specie, poiché i doveri nascenti dal matrimonio hanno,ove ne sia dimostrata la violazione, altra e diversa sanzione. P.U.[...] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sette motivi; ilconiuge si è difeso con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, va esaminata l’eccezione proposta dalcontroricorrente, il quale deduce che il provvedimento non sarebbericorribile per cassazione, trattandosi di pronuncia di inammissibilità e nonrivestendo il carattere di decisorietà e definitività. L’eccezione è infondata,posto che il provvedimento ha carattere decisorio in quanto nega il benedella vita preteso (costituzione di diritto reale su bene) nonché attitudineal giudicato sul decisum.2.- Con il primo motivo il decreto viene censurato per nullità ex art.360, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione e/o motivazione apparente,avendo la Corte d’appello, a fronte di ben otto motivi di reclamo,completamente omesso di motivare il rigetto del reclamo stesso o soloapparentemente motivato. Nella prospettazione della ricorrente ciòrisulterebbe per tabulas e sarebbe contrario al granitico insegnamentodella Suprema Corte che considera inesistente la motivazione espressa intermini meramente assertivi.3. - Con il secondo motivo il decreto viene impugnato per violazionedi legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 112 c.p.c., perNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025avere la Corte d’appello di Bologna omesso di pronunciarsi su uno o piùmotivi di appello (in ordine a pressoché tutti gli otto motivi di reclamo).Il motivo è così illustrato: «I rilievi testé svolti sub § 1, consentono diravvisare la sussistenza di un ulteriore grave vizio del provvedimento, incodesta sede impugnato. Invero, è innegabile che l’omessa pronuncia suuno o più motivi di appello, quale sopra illustrata in ordine a pressocchètutti gli 8 motivi di reclamo, quali sopra richiamati, concreti violazionedell’Art. 112 C.P.C., deducibile avanti il [OSCURATO:PERSONA] ex Art. 360, c.I,n. 4), C.P.C.»4.- Con il terzo motivo, il decreto de quo viene censurato perviolazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 4 D.lgs.150/2011, e per nullità del provvedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. peromessa motivazione, non avendo la Corte territoriale disposto ilmutamento del rito, come per legge, senza fornire alcuna motivazione inordine sia alla supposta erroneità della scelta del rito, sia all’omessomutamento del rito stesso con ordinanza, come per legge. La ricorrentededuce che coniugi, del resto in osservanza al disposto di cui all’art. 144c.c., avevano concordato che la famiglia sarebbe definitivamente andataad abitare nell’unità immobiliare di proprietà del marito, in [...]Luogo_1 , all’uopo altrettanto concordemente fissando laresidenza, tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018. Invece di adempiere ilmarito aveva preso in locazione un diverso immobile per sé e aveva messoin vendita l'immobile di Luogo_1 Ciò premesso in punto di fatto,lamenta che nonostante ella avesse presentato otto motivi di reclamoalcuni di essi non sono stati neppure presi in considerazione, altri sonostati presi in considerazione solo apparentemente, violando così l'articolo112 c.p.c. e determinando la nullità del provvedimento per omessamotivazione; afferma che la motivazione in ordine alla scelta del rito rivelaun approccio meramente formalistico in quanto il giudice avrebbe dovutodisporre la conversione del rito.Numero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/20255.- I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonoinammissibili.I primi due si limitano genericamente ed apoditticamente alamentare un difetto di motivazione e sono basati unicamente sul rilievoche la ricorrente ha presentato otto motivi di reclamo e che essi nonavrebbero ricevuto considerazione dal giudicante. Di contro la ragionedecisoria della Corte d'appello è ben percepibile e si fonda sullaaffermazione che la eventuale violazione di doveri matrimoniali dedottadalla ricorrente non consente il ricorso al rimedio dell'esecuzione forzata informa specifica di cui all'articolo 2932 c.c. ma ad altri specifici rimediespressamente previsti dalla legge.Il terzo motivo non si confronta con la ragione decisoria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur avendo stigmatizzato la scelta di ricorrere al ritocamerale per ottenere una sentenza costitutiva, ha motivato la decisionedi rigetto (e non di inammissibilità) sulla ritenuta inapplicabilità al caso dispecie dell'art. 2932 del codice civile, non sussistendo tra le parti uncontratto e non essendo i doveri matrimoniali tutelabili per mezzodell'esecuzione forzata in forma specifica.Non può dirsi quindi che manchi la motivazione.Del resto il giudice non è tenuto a rispondere a tutte leargomentazioni difensive della parte purché esprima quella che è laragione fondamentale della decisione ed indichi gli elementi sui qualiintende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, perimplicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass.n. 29404 del 07/12/2017).6.- Con il quarto motivo il decreto viene impugnato per violazione dilegge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 2932 c.c. inrelazione agli artt. 143, 144, 145, 147 e 148 c.c., per avere la CorteNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025d’appello ritenuto di doversi applicare l’art. 2932 c.c., solamente inpresenza di un contratto e non aver riconosciuto il fondamentodell’esecuzione in forma specifica in presenza di un obbligo ex lege. Laricorrente deduce che la Corte d'appello ha macroscopicamente erratosulla portata e l'interpretazione dell'art. 2932 c.c. in quanto ella non avevamai fatto riferimento all'esistenza di un contratto tra le parti ma agliobblighi nascenti ex legge tra i coniugi in particolare quelli contemplatidagli articoli 143-144-145-148 c.c. Osserva che la tutela prevista dall'art.2932 c.c. non si applica soltanto all'obbligo di concludere un contrattoderivante da un preliminare, ma in ogni altro caso in cui l'obbligazione diprestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di diritto sia inrelazione a un negozio unilaterale o un obbligo ex lege.7. Con il quinto motivo il decreto viene impugnato per violazione dilegge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente del comb. disp. artt. 342 e346 c.p.c. e del relativo principio di diritto, per non avere la Corted’appello provveduto al doveroso esame di documenti prodotti e richiamatinella parte argomentativa del reclamo. La ricorrente deduce che le partiavevano concordato che la famiglia sarebbe definitivamente andata adabitare nell’unità immobiliare di proprietà del marito, in Luogo_1[...] , all’uopo altrettanto concordemente fissando, tra la fine del2017 e l’inizio del 2018, la residenza di tutti i membri della stessa; che ilmarito non aveva spontaneamente adempiuto agli obblighi derivanti dalcodice civile ella aveva legittimazione ad adire il Tribunale per realizzarecon il provvedimento costitutivo ex art 2932 c.c.. Lamenta che il giudiced'appello sia venuto meno al dovere di esaminare i documenti ritualmenteprodotti in primo grado.8. Con il sesto motivo del ricorso il decreto de quo viene censuratoper violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente dell’art. 112c.p.c., per avere la Corte d’appello violato norme di rango costituzionale eper manifesta distonia tra il chiesto ed il pronunciato. La ricorrente deduceNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025che la Corte d'appello ha ingiustamente misconosciuto che ella agiva nellatutela del miglior interesse dei minori e quindi avrebbe dovuto passare insecondo piano ogni ulteriore diversa valutazione basata su fondamenta dirango inferiore quali risulterebbero le norme previste dal codice civile o diprocedura civile.9.- I motivi quarto, quinto e sesto possono esaminarsicongiuntamente e sono infondati.In primo luogo, si osserva che i motivi presentano rilevanti profilidi inammissibilità dal momento che la ricorrente non individua, in modospecifico e puntuale, quale sarebbe il fondamento giuridico e normativodella pretesa costituzione di un diritto reale su cosa altrui, talorariferendosi all'accordo assunto ex 144 c.c. e altre volte genericamente aidoveri matrimoniali, ed infine con il sesto motivo al miglior interesse delminore, che, con i contenuti da lei stessa individuati, prevarrebbe su ogninorma di legge.L'art. 2932 c.c. si riferisce esplicitamente all'obbligo di concludereun contratto: l'obbligo di concludere il contratto può a sua volta averefonte in un altro contratto (es. un preliminare) o in una norma chespecificamente lo preveda.Nel caso di specie è pacifico che i coniugi non abbiano stipulatoalcun contratto ed altrettanto pacifico che l’appartamento sul quale laricorrente rivendica diritti è di proprietà del marito; ed è appena il caso dirilevare che per obbligarsi al trasferimento o alla costituzione di dirittireali su beni immobili avrebbe dovuto essere adottata la forma scritta, aisensi dell’art 1351 c.c..Nella prospettazione della ricorrente i coniugi avrebbero peròconcordato di stabilire in quella casa la residenza effettiva della famiglia,trasferendovi nelle more la residenza anagrafica. La ricorrente nondeduce che il contenuto dell'accordo fosse quello di costituire un dirittoreale su cosa altrui (accordo che comunque sarebbe nullo per vizio diNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025forma) ma soltanto di stabilire in quella dimora la residenza; già perquesto la sua domanda di costituire il diritto di uso e abitazione èinconferente rispetto alla sua stessa prospettazione.In ogni caso, ella travisa la portata dell'art. 144 c.c. dal momentoche la norma impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nellosvolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, manon comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordarel’indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile,né la possibilità di portare ad esecuzione forzata le decisioni concordate,momento ciascun coniuge può mettere in discussione. La unilateralerescissione dell'accordo, se ingiustificata, può eventualmente acquistarevalore ai fini dell'addebito della separazione, e il contenuto degli accordiassunti durante la vita matrimoniale può essere di riferimento per ilgiudice al fine di adottare i provvedimenti in tema di mantenimento delconiuge e dei figli nonché di affidamento dei figli minori, ma non si trattadi accordi vincolanti alla stessa stregua di un contratto, dal momento cheessi sono espressione di quella comunione materiale e morale di vita chelega i coniugi e che li porta ad elaborare un progetto di vita comune; ed èappunto sul presupposto della vita comune che essi sono fondati. Venutameno l'affectio e la capacità di concordare la vita comune, non resta cherivolgersi al giudice (a meno che le parti non riescano a concordare unadeguato regolamento della loro vita separata) non già per portare adesecuzione forzata accordi oramai vanificati, ma per stabilire le modalitàdi adempimento dei doveri familiari, tenendo conto della nuova situazionedi fatto determinatasi. Il contenuto dell'accordo dedotto dalla ricorrenteera di per sé incoercibile perché prevedeva che l’intera la famiglia sistabilisse in una certa dimora, il che all'evidenza non era più possibiledopo che il marito ha deciso di andare a vivere da solo, sia pureingiustificatamente.Numero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/202510.- Pertanto, anche ammettendo che tra le parti vi fosse unaccordo per stabilire non solo la residenza formale ma anche quellaeffettiva nell'immobile di proprietà del marito, la unilaterale rescissionedi questo accordo non comporta la possibilità di procedere a esecuzioneforzata in forma specifica o con il rimedio di cui all'articolo 2932 c.c. emeno che mai di costituire un diritto reale sul bene.La ricorrente appare in parte consapevole della fragilità della tesiche si richiama all’art 144 c.c. ed infatti nelle sue censure fariferimento ad una pretesa fonte legale del suo diritto, che non viene peròindividuata se non con un generico riferimento ai doveri matrimoniali e neiconfronti della prole. Ora, i doveri matrimoniali e i doveri verso la prole -che sono inderogabili ma anche in larga parte incoercibili- impongono aiconiugi di contribuire ai bisogni della famiglia e di collaborarenell'interesse della famiglia, nonché di assolvere agli obblighi di curaeducazione, istruzione e mantenimento dei figli, ma lasciano ampiadiscrezionalità ai coniugi (e ai genitori) nello stabilire come si debbaprovvedere e con quali mezzi concreti. In difetto di accordo, le modalitàdell'adempimento dei doveri coniugali e dei doveri parentali sono stabilitecon provvedimento del giudice che deve essere adottato nei modi e nelleforme previste dal codice civile (ad es. sequestro dei beni ex art 156 c.c.)e in caso di separazione e divorzio secondo le regole previste dagli artt.156 c.c. e 337 bis e ss. c.c. (assegno periodico, assegnazione casafamiliare).Non vi è -contrariamente a quanto deduce la ricorrente- alcunobbligo ex lege di ciascun coniuge di costituire diritti reali o personali digodimento sui propri beni e il sistema normativo non autorizza alcunintervento limitativo del diritto di proprietà in relazione all'adempimentodegli obblighi familiari se si esclude la facoltà -e non l'obbligo- per ilgiudice di provvedere all'assegnazione della casa familiare qualora ciòrisponda all'interesse dei minori e quella casa rappresenti effettivamenteNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025l'habitat domestico dei minori, centro di aggregazione degli affetti, degliinteressi e delle consuetudini della famiglia, e non semplicemente unadimora temporanea ovvero un bene familiare mai usato a tale fine (Cass.n. 14553/2011; Cass. n. 32231/2018; Cass. 23501/2023). Nel caso dispecie è pacifico che i minori non hanno mai abitato in quella casa e chesi tratta – al più – di una dimora futura in virtù di una programmazioneeffettuata dai genitori.Di conseguenza, sono condivisibili gli argomenti esposti dalla Corted'appello sulla insussistenza nel caso di specie di un obbligo di contrarre esegnatamente di costituire il diritto reale su cosa altrui preteso dallaricorrente; né a tal fine si può genericamente invocare il miglior interessedel minore, la cui individuazione è un criterio che deve presiedere allescelte del giudice in materia di affidamento e mantenimento del minorenell'ambito però di quanto previsto e consentito dalla legge. Il minore hasenz’altro diritto ad essere adeguatamente mantenuto dal genitore il qualedeve provvedere anche alle sue esigenze abitative; ma come sopra sidiceva la limitazione del diritto di proprietà è consentita soltanto conriferimento alla casa familiare e soltanto in quanto essa abbiaeffettivamente costituito l'habitat domestico del figlio e nonsemplicemente un progetto non realizzato; e in ogni caso con laassegnazione ex art. 337-sexies c.c. si costituisce un diritto personale digodimento e non un diritto reale su cosa altrui.11. Con il settimo motivo illustrato il decreto viene censurato perviolazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., segnatamente degli artt. 91,92 e 96 c.p.c. e dell’art. 13 D.P.R. 115/2002, per avere la Corte d’appelloingiustificatamente e senza motivazione alcuna disposto condanna allespese oltre i valori tariffari delle spese legali del secondo grado di giudizio,senza fornire motivazione alcuna ed anzi con chiaro intento punitivo,senza tenere conto né del rigetto della domanda proposta ex art. 700Numero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025c.p.c. dal resistente né dei beni e degli interessi costituzionalmenteprotetti ed inviolabili in gioco.12.- Il motivo è inammissibile.La censura è generica poiché fa riferimento ad un non meglioprecisato aumento oltre i valori tariffari ma non specifica se siano statisuperati i valori massimi né indica analiticamente le voci e gli importi inordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. n.30716 del 21/12/2017; Cass. n. 18584 del 30/06/202). Inoltre, la partefa rifermento al dovere di tenere conto dei beni e degli interessicostituzionalmente protetti e inviolabili che vengono in rilievo nellafattispecie, senza chiarire per quale ragione ciò consentirebbe diderogare al principio della soccombenza, applicato dalla Corte d'appello;soccombenza che in questo caso è stata totale, il che comporta ex legela applicazione dell’art 13 comma 1- quater del DPR 115/2002. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratamente, ha liquidato le spese in misura superiore aiparametri medi (e non ai parametri massimi), e ha reso sul punto unamotivazione, il che rientra nell’ambito di discrezionalità insindacabile delgiudice (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; v. Cass. n. 19989 del13/07/2021 e Cass. 831 del 13/01/2025)Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo in euro 3.500,00 per compensi oltre200,00 per spese non documentabili. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 percompensi ed euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 21962/2024Numero sezionale 3788/2025Numero di raccolta generale 33389/2025Data pubblicazione 21/12/2025ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI
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