CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con sentenza del 20 aprile 2021, la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione limitatamente alla contestata aggravante della destrezza, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei .di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui all' art. 624 cod. pen., per essersi impossessato di un telefonino approfittando di una situazione di confusione determinata dall'aggressione della parte offesa, ravvisando la sussistenza della suddetta aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n.4 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con unico motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art. 625 n.4 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante della destrezza. Rileva che nel caso di specie siano mancate le connotazioni della abilità e destrezza, quali strumenti attraverso cui viene commesso il furto. Infatti l'impossessamento del telefonino non è avvenuto con fare repentino in un momento di attenuazione della sorveglianza della persona offesa, poiché l'imputato non ha distratto la vittima, ma ha solo approfittato della distrazione in cui questa si trovava per sottrarre il bene, senza avvalersi della abilità e della destrezza richiestmuali strumenti di realizzazione del fatto. Evidenzia semmai che la sveltezza è stata rivolta sull'oggetto dell'azione, e non sulla persona offesa, che si trovava già in una condizione di disattenzione. Deduce infine in radice il mancato impossessamento del beni mobili, essendosi limitato a raccogliere il telefonino da terra per riconsegnarlo successivamente. 3.11 Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di applicazione della circostanza aggravante, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanz processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha infatti, con motivazione congrua, ben spiegato che la materiale apprensione del telefono da parte del Lupidi - mediante asportazione dello stesso dalla tasca dell'indumento indossato dalla persona offesa - è avvenuta in una circostanza di tempo in cui quest'ultima era impegnata a difendersi dall'accerchiamento e dall'aggressione perpetrata da un gruppo di soggetti, tra i quali ricorre anche l'odierno ricorrente. Tale condotta aveva creato così le condizioni di vanificare o comunque attenuare la vigilanza da parte del possessore del bene, posto che "il furto fu commesso in una situazione caratterizzata dal timore che Hussein aveva per la propria incolumità personale, in una situazione nella quale l'attenzione alla custodia delle proprie cose era fortemente diminuita, e in questa situazione Lupidi, mettendo le mani nelle tasche di Hussein, si è impossessato" del bene mobile. La destrezza quindi si è manifestata nella rapidità e abilità necessarie per introdurre le mani nelle tasche della vittima e cosi sottrarre il telefonino. Sussistono quindi gli elementi costituitivi della suddetta aggravante della destrezza, in quanto il Lupidi non si è limitato ad approfittare di situazioni, non da lui provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo, ma ha contribuito a realizzare, prima dell'impossessamento, una situazione idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" - circondando insieme ad altri la parte offesa- per poi approfittare della distrazione di questa per sottrargli dalle tasc:he il telefonino. In proposito si richiama quanto affermato da Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088- 01, Quarticelli, secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo». Altrettanto inammissibile è il rilievo del ricorrente secondo cui la sveltezza e abilità usata per commettere il fatto avrebbero riguardato l'oggetto dell'azione, e non la persona offesa, che si trovava già in una condizione di disattenzione. Infatti il rilievo, oltre a vertere su un elemento della ricostruzione fattuale, è in contrasto con altro consolidato il principio secondo cui la suddetta circostanza aggravante sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Cass. Sez.5, n.23549 del 15/07/2020, Rv, 279361-01). Si osserva dunque che il giudice a quo abbia fatto buon governo dei principi enunciati con motivazione congrua e esente da aporie logiche. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d