Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:90
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CC0176_IT
[OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale
I - Introduzione
1 Nella presente causa la Corte è chiamata a pronunciarsi sui ricorsi per inadempimento proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Regno del Belgio (causa C-176/97) e nei confronti del Granducato di Lussemburgo (causa C-177/97).
[OSCURATO:PERSONA] ha, con tali ricorsi, contestato ai due [OSCURATO:PERSONA] membri convenuti che, con il porre in essere ed il mantenere in vigore accordi in materia di carichi navali - nella specie, l'accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Malesia (in prosieguo: l'«accordo»), approvato dal Belgio anche in nome dell'Unione economica belgo-lussemburghese, ed entrato in vigore il 17 agosto 1987 - essi avrebbero violato l'articolo 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi (1) (in prosieguo: il «regolamento»).
II - La normativa rilevante
A - Le norme comunitarie
2 Il regolamento è entrato in vigore il 1º gennaio 1987 (art. 12).
L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento dispone :
«Le clausole in materia di ripartizione dei carichi, contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi, sono vietate eccetto in circostanze eccezionali quando le società di navigazione di linea della Comunità non avrebbero altrimenti la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza e a destinazione del paese terzo interessato. In questo caso gli accordi possono essere ammessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 6».
L'art. 6 del regolamento prevede poi, tra l'altro, che se i cittadini o le società di navigazione di uno Stato membro non hanno la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza ed a destinazione di un particolare paese terzo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della [OSCURATO:PERSONA], può decidere le azioni a tal fine necessarie. Tali azioni possono anche includere la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di ripartizione di carichi.
B - Le norme convenzionali
3 Gli articoli 2, 3, 16 (in particolare art. 16, par. 2) dell'accordo contengono una serie di disposizioni secondo cui solo le compagnie marittime nazionali delle parti contraenti possono partecipare al carico e al volume degli scambi marittimi tra le parti contraenti. Le navi battenti bandiera degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non sono ammesse a partecipare invece al sistema previsto dall'accordo.
4 Risulta inoltre dagli atti di causa che l'accordo è entrato in vigore per gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti il 17 agosto 1987.
III - I fatti della causa
5 I fatti che hanno preceduto l'introduzione dei ricorsi in esame si riassumono come segue.
Il 23 giugno 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto al governo belga l'adeguamento al diritto comunitario dell'accordo. La proposta della [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata ritenendo non conformi gli articoli 2, 3 e 16 del suddetto accordo agli articoli 5 e 6 del regolamento.
L'accordo è rimasto tuttavia immutato, benché il governo belga si fosse, in più occasioni, dichiarato disposto, in cooperazione con il governo lussemburghese, ad assicurarne l'adattamento al diritto comunitario.
6 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto avviato la procedura precontenziosa per contestare ai due [OSCURATO:PERSONA] membri convenuti in lite la violazione prima riferita delle norme del regolamento. Rimasta infruttuosa tale procedura, la [OSCURATO:PERSONA] ha, il 5 maggio 1997, introdotto i due ricorsi diretti a far dichiarare alla Corte l'inadempimento degli [OSCURATO:PERSONA] membri in questione.
IV - Esame della controversia
7 [OSCURATO:PERSONA] membri convenuti riconoscono che l'accordo è contrario alle disposizioni comunitarie prima citate. Essi tuttavia adducono, a giustificazione del loro comportamento, la circostanza che gli sforzi da essi effettuati per giungere ad una modifica dell'accordo che lo rendesse compatibile con il regolamento, nonostante l'impegno da essi profuso, non sono approdati ad alcun apprezzabile risultato. [OSCURATO:PERSONA] membri ritengono inoltre sproporzionata la denuncia tout-court dell'accordo come la sola misura che è, nelle attuali circostanze, a loro disposizione per mettere fine all'infrazione contestata, rispetto allo scopo perseguito con i ricorsi intentati dalla [OSCURATO:PERSONA].
8 Devo, da parte mia, in proposito notare che, per costante giurisprudenza della Corte (2), gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono addurre giustificazioni del tipo sopra esposto per negare l'inadempimento ad essi contestato. Risulta infatti inequivocabilmente dagli atti di causa che la conclusione dell'accordo da parte del Belgio e del Lussemburgo è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del regolamento. E' poi irrilevante a tale riguardo la circostanza che i tentativi effettuati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri convenuti per esercitare la facoltà di modifica dello stesso accordo siano rimasti sino ad oggi senz'alcun concreto risultato e che, di conseguenza, la denuncia dell'accordo in questione appaia ora come l'unico strumento a disposizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri in questione per porre fine all'infrazione contestata.
V - Sulle spese
9 La condanna alle spese, ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura, segue la soccombenza, se così richiesto dalla parte risultata vincitrice. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in tal senso. Propongo pertanto di condannare i due [OSCURATO:PERSONA] membri in questione a sopportare le spese di giudizio.
VI - [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto prima esposto propongo di conseguenza alla Corte:
- di dichiarare che, introducendo e mantenendo in vigore intese in materia di ripartizione dei carichi nell'accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Malesia, entrato in vigore il 17 agosto 1987, il Regno del Belgio ha mancato alle obbligazioni che gli incombevano in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi;
- di dichiarare che, introducendo e mantenendo in vigore intese in materia di ripartizione dei carichi nell'accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Malesia, entrato in vigore il 17 agosto 1987, il Granducato di Lussemburgo ha mancato alle obbligazioni che gli incombevano in virtù dell'articolo 5 del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi terzi;
- di condannare il Regno del Belgio e il Granducato di Lussemburgo alle spese del presente giudizio.
(1) - GU L 378, pag. 1.
(2) - La giurisprudenza della Corte ha, in molteplici casi [[OSCURATO:PERSONA]/Italia (100/77, Racc. 1978, pag. 879); [OSCURATO:PERSONA]/Italia (93/79, Racc. 1979, pag. 3837); [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (137/80, Racc. 1981, pag. 2393); [OSCURATO:PERSONA]/Italia (30-34/81, Racc. 1981, pag. 3379); [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (46/88, Racc. 1989, pag. 1133); [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C-287/87, Racc. 1990, pag. 125); [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C-240/89, Racc. 1990, pag. 4853)], affermato che disposizioni o pratiche amministrative interne non costituiscono una giustificazione per l'inadempimento contestato. Nella specie sono in questione alcune disposizioni di un trattato internazionale la cui modifica dipende anche dalla volontà di uno Stato terzo. Tuttavia, il caso non differisce sostanzialmente da quelli presi in considerazione nel passato dalla giurisprudenza della Corte proprio perché la stessa conclusione del trattato contrario alle norme comunitarie è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del regolamento e, dato ormai il lungo tempo trascorso, non è neppure sostenibile che ci si trovi ancora in una situazione di forza maggiore (sentenza 11 luglio 1985, causa 101/84, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. 2629).