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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1955

Cassazione n. 15987/2026

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eppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1955 avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha affermato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in qualità di liquidatore unico dal 29 novembre 2017 della Tesnet-it s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 marzo 2020; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, poiché la sentenza mancherebbe del tutto della motivazione relativa all'elemento soggettivo, senza specificare i connotati tipici del dolo specifico richiesto dalla contestata fattispecie - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata (pag. 4) e dall'atto di appello.

Ciò a prescindere che si verte al cospetto di motivo aspecifico a fronte della constatazione che la sentenza impugnata ha compendiosamente confermato (cfr. krparagrafo 4.2.) la valutazione in ordine alla caratterizzazione strumentale della sottrazione delle scritture in cui si sostanziava il dolo specifico, come compiutamente esaminato nella sentenza di primo grado (pp. 6-8).

Mette altresì conto rimarcare che parimenti inedito e aspecifico è l'argomento (rectius: il cenno) articolato a prospettare la carenza di motivazione in ordine al quadro distrattivo oggetto dell'intento di occultamento, a fronte della constatazione che si tratta di deduzione non svolta in appello e comunque ampiamente smentita da logica motivazione della doppia conforme in ordine al (distinto, ma presupposto) tema distrattivo.

Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. P.Q.MMaizYa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1955 avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha affermato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in qualità di liquidatore unico dal 29 novembre 2017 della Tesnet-it s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 marzo 2020; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, poiché la sentenza mancherebbe del tutto della motivazione relativa all'elemento soggettivo, senza specificare i connotati tipici del dolo specifico richiesto dalla contestata fattispecie - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata (pag. 4) e dall'atto di appello. Ciò a prescindere che si verte al cospetto di motivo aspecifico a fronte della constatazione che la sentenza impugnata ha compendiosamente confermato (cfr. krparagrafo 4.2.) la valutazione in ordine alla caratterizzazione strumentale della sottrazione delle scritture in cui si sostanziava il dolo specifico, come compiutamente esaminato nella sentenza di primo grado (pp. 6-8). Mette altresì conto rimarcare che parimenti inedito e aspecifico è l'argomento (rectius: il cenno) articolato a prospettare la carenza di motivazione in ordine al quadro distrattivo oggetto dell'intento di occultamento, a fronte della constatazione che si tratta di deduzione non svolta in appello e comunque ampiamente smentita da logica motivazione della doppia conforme in ordine al (distinto, ma presupposto) tema distrattivo. Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. P.Q.MMaizYa [OSCURATO:PERSONA]
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