CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24367/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro TOLMA S.r.l. ( C.F. 00911970705) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura allegata al controricorso, pec: , Oggetto: tributi– operazioni oggettivamente inesistenti N.24367/22 R.G. Est. F. D’Aquino elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ulpiano n.29, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 75/01/22 depositata in data 11 marzo 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente TOLMA S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2013 con il quale, a seguito di verificanei confronti di un fornitore (Consorzio A.P.A.M. S.c. a r.l.), si accertava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistentida parte della società contribuente e di altre società, tra cui una consociata del fornitore, con recupero di maggiori imposte, sanzioni e accessori; che la CTP di Campobasso ha accolto il ricorso.; che la CTR del Molise, con sentenza qui impugnata , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non decisivi gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della oggettiva inesistenza delle operazioni, nonché ritenendo che la società contribuente ha fornito la prova contraria dell’esistenza delle operazioni sottostanti, anche alla luce di una CTU espletata nel giudizio in cui era parte il fornitore Consorzio A.P.A.M.; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] Che con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e motivazione apparente, con violazione degli artt. 111, sesto comma Cost., 36 d. N.24367/22 R.G. Est. F. D’Aquino lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ritenendosi la motivazione della sentenza impugnata acriticamente adesiva della prospettazione di parte contribuente; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cod. proc. civ., 324 e 337 , secondo comma cod. proc. civ . , avendo il giudice di appello erroneamente valorizzato le conclusioni cui erano giunte altri giudici di merito, così facendo uso impropriamente del principio del giudicato nel presente giudizio, laddove le sentenze invocate sarebbero ancora sub iudice; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ., osservandosi una non corretta applicazione delle regole poste a presidio della valutazione degli elementi indiziari, nonché delle regole di riparto dell’onere della prova; in particolare, la sentenza impugnata non avrebbe valutato complessivamente tutti gli indizi addotti dall’Ufficio, quali l’omessa redazione dei documenti di trasporto, l’assenza di margini nelle intermediazioni tra CAI e la società contribuente, la natura contestuale dei pagamenti, l’assenza di indirizzo fisico della società contribuente, che era domiciliata presso una abitazione, la contestualità fisica di tutte le operazioni di acquisto e rivendita, trascrivendo in proposito sia l’avviso di accertamento (pagg. 25 –32), sia l’originario PVC emesso nei confronti del fornitore (32 –38); che conil quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, N.24367/22 R.G. Est. F. D’Aquino oggetto di discussione tra le parti , costituito d agli elementi indiziari pretermessi dal giudice di appello in sede di decisione; che il ricorrente, in allegato alla memoriain data 16 ottobre 2024, ha prodotto sentenza del Tribunale di Larino (sentenza n. 960/2023), divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2024, che ha assolto l’imputato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore della società contribuente, dall’imputazione per il delitto di cui all’art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti), invocando l’efficacia di giudicato della suddetta sentenza nel presente giudizio ex art. 21-bis d. lgs. ult. cit.; che non sussistono i presupposti per la trattazione della causa in adunanza camerale; P. Q. M. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo p