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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26621/2026

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chiestoil rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Catanzaro ha respinto la domanda di differimento della pena o didetenzione domiciliare introdotta da XXXXXXXXXXXXXX e motivata in riferimentoa questioni di salute.In motivazione il Tribunale rileva, in sintesi, che: a) dalla più recenterelazione sanitaria emergono circostanze di fatto, quanto al quadro patologico,che non possono definirsi allarmanti visto che le condizioni fisiche sono definitebuone; b) le problematiche correlate alla ex tossicodipendenza e alla deflessionedel tono dell’umore sono sicuramente esistenti, ma trattabili in ambientepenitenziario; c) la relazione sanitaria è posteriore rispetto alla consulenza diparte; d) vi è consistente pericolosità sociale da contenere.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXX.

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui sideducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Si contesta la scelta di ritenere esaustiva e appagante la relazione sanitariadella struttura pubblica, lì dove le pregresse condizioni patologiche, evidenziatenella consulenza di parte e nelle perizie disposte in sede di cognizione, avrebberoreso necessario un approfondimento diagnostico e una concreta valutazione diefficacia dei trattamenti sanitari in atto.

Anche la valutazione di pericolositàsociale appare formulata in modo generico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi nonconsentiti, trattandosi di sollecitazione a una rivalutazione di aspetti chedelle condizioni di salute.2.

Ed invero la decisione impugnata, pur in modo stringato, affida il propriopercorso valutativo ai contenuti di una relazione sanitaria che non solo è di epocamolto prossima alla decisione, ma che non può dirsi incompleta perché affrontatanto le problematiche fisiche che quelle di carattere psichico.

Da ciò la ritenutacompatibilità con la prosecuzione della detenzione, aspetto che non risultanuovamente valutabile nella presente sede di legittimità.Anche sotto il profilo del necessario bilanciamento con l’accertatapericolosità sociale il provvedimento compie riferimento ai contenuti delladecisione emessa in cognizione e alle allegazioni provenienti dalla ProcuraDistrettuale, lì dove la critica risulta del tutto generica.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiestoil rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 27 novembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Catanzaro ha respinto la domanda di differimento della pena o didetenzione domiciliare introdotta da XXXXXXXXXXXXXX e motivata in riferimentoa questioni di salute.In motivazione il Tribunale rileva, in sintesi, che: a) dalla più recenterelazione sanitaria emergono circostanze di fatto, quanto al quadro patologico,che non possono definirsi allarmanti visto che le condizioni fisiche sono definitebuone; b) le problematiche correlate alla ex tossicodipendenza e alla deflessionedel tono dell’umore sono sicuramente esistenti, ma trattabili in ambientepenitenziario; c) la relazione sanitaria è posteriore rispetto alla consulenza diparte; d) vi è consistente pericolosità sociale da contenere.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – XXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui sideducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Si contesta la scelta di ritenere esaustiva e appagante la relazione sanitariadella struttura pubblica, lì dove le pregresse condizioni patologiche, evidenziatenella consulenza di parte e nelle perizie disposte in sede di cognizione, avrebberoreso necessario un approfondimento diagnostico e una concreta valutazione diefficacia dei trattamenti sanitari in atto. Anche la valutazione di pericolositàsociale appare formulata in modo generico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi nonconsentiti, trattandosi di sollecitazione a una rivalutazione di aspetti chedelle condizioni di salute.2. Ed invero la decisione impugnata, pur in modo stringato, affida il propriopercorso valutativo ai contenuti di una relazione sanitaria che non solo è di epocamolto prossima alla decisione, ma che non può dirsi incompleta perché affrontatanto le problematiche fisiche che quelle di carattere psichico. Da ciò la ritenutacompatibilità con la prosecuzione della detenzione, aspetto che non risultanuovamente valutabile nella presente sede di legittimità.Anche sotto il profilo del necessario bilanciamento con l’accertatapericolosità sociale il provvedimento compie riferimento ai contenuti delladecisione emessa in cognizione e alle allegazioni provenienti dalla ProcuraDistrettuale, lì dove la critica risulta del tutto generica.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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