CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/11/1961avverso la sentenza del 06/06/2025 del Tribunale di Sciaccavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili iricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca, investito dell'appelloproposto dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, agli effetticivili, di aver leso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] mediante l'invio di messaggioffensivi in una chat whatsapp (denominata “Amici 5 Stelle di Sciacca”).2. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con lo stesso atto a firma del comune difensore, proponendo cinque motivi diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc.pen., l'inosservanza degli artt. 191, 234, 254, 353 cod. proc. pen.La censura investe l’ammissibilità/utilizzabilità degli screenshot di messaggiwhatsapp posti a fondamento della decisione di appello.La difesa sostiene che, sin dal primo grado, era stata contestata l’ammissibilitàdegli screenshot come mezzi di prova, per una serie di ragioni già esposte inmemorie depositate in primo e secondo grado.Il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere gli screenshot provadocumentale ex art. 234 cod. proc. pen., pur essendo stati acquisiti senza legaranzie giuridicamente previste, in semplice copia fotostatica, e utilizzati quale“prova principe” della responsabilità civile.La decisione poggia, richiamandolo espressamente, su un orientamento dilegittimità non più attuale (Sez. 6, n. 1822 del 06/01/2018), che aveva ricondottole conversazioni effettuate tramite strumenti informatici come memorizzazione diun fatto storico comparabile a prova documentale.In realtà tale impostazione è stata superata a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 170 del 2023, che ha chiarito come lo scambio di messaggielettronici (e-mail, sms, whatsapp e simili) rappresenti una forma dicorrispondenza rientrante nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., richiedendoche il contenuto della memoria di un apparecchio elettronico sia acquisito tramiteun provvedimento di sequestro di corrispondenza.In tal senso si collocano anche i più recenti insegnamenti della Corte dicassazione (Sez. 6, n. 39548 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) i quali – facendo applicazione del“nuovo paradigma” – affermano l’estensione ai messaggi elettronici della tuteladell’art. 15 Cost. e con la conseguenza che la relativa acquisizione deve avvenirecon decreto motivato di sequestro ad opera del pubblico ministero.Sulla scorta di siffatta chiave ermeneutica, la difesa deduce che gli screenshot,su cui si basa in via esclusiva l'affermazione di responsabilità civile, sonoinutilizzabili, poiché la loro acquisizione non è avvenuta attraverso unprovvedimento dell’autorità giudiziaria.2.2. Il secondo motivo investe la decisione del giudice di appello che,utilizzando fotocopie di screenshot quali fondamento della statuizione diresponsabilità civile dei ricorrenti (già assolti in primo grado “perché il fatto nonsussiste”), avrebbe violato i principi sulla formazione della prova documentale esul contraddittorio, valorizzando materiale facilmente manipolabile e privo dicertificazione di attendibilità quanto a provenienza e integrità.Il motivo richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 49016/2017;Cass. pen., n. 878/2023) per affermare che, ai fini dell’utilizzabilità probatoria delcontenuto di un dispositivo digitale, esso debba essere oggetto di un previoaccertamento di genuinità e riferibilità; con specifico riferimento alla fotocopia deimessaggi WhatsApp, andavano accertate provenienza, attendibilità e integritàdelle conversazioni.Si sostiene che gli screenshot prodotti dalla parte civile rappresentano un“coacervo” di copie di messaggi whatsapp e di post Facebook, talvolta inseriti, consistema di “copia e incolla”, all’interno dei messaggi whatsapp sì da evidenziarneictu oculi alterazioni e manipolazioni (con indicazioni di pagine e riquadri specifici,nonché riferimenti a messaggi e nomi che la difesa reputa estranei alla chat).2.3. Il terzo motivo eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto ditempestiva querela.La censura riprende gli argomenti di inaffidabilità già sviluppati in precedenzasia per i contenuti dei messaggi sia per le modalità, inverosimili e riferite in modocontraddittorio, attraverso cui la persona offesa sarebbe venuta a conoscenza deipost diffamatori.Si pone in risalto che se, come ritenuto dal Giudice di appello, gli screen shotfossero documenti veritieri, allora gli stessi attestano che [OSCURATO:PERSONA] ne ha avutoconoscenza ben prima di quanto assume, dato che egli risulta ripetutamentepresente in chat tanto che interviene, rispondendo agli insulti (screenshot di pag.12/6, pag.11/5, pag. 15/9, pag. 23/17).2.4. Il quarto motivo è incentrato sul travisamento della prova.Il quinto eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.La parte civile ha depositato una memoria con la quale contrasta i motivi diricorso e chiede la liquidazione delle spese come da nota che ha allegato. In sintesila parte civile eccepisce: che i ricorsi sono inammissibili in quanto estranei alperimetro del giudizio di legittimità, risultante dalla natura della decisioneimpugnata, resa ai soli effetti civili e dunque ricompresa nell'alveo applicativodell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.; che i motivi proposti sollecitano unanon consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle modalitàdi acquisizione dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.2. Va premesso che, a mente dell'art. 39-bis d. lgs. n. 274 del 2000, nelprocedimento del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro le sentenzepronunciate in grado d'appello può essere proposto soltanto per i motivi di cuiall'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale; e contale limite sono esaminati i motivi di ricorso.Sempre in via preliminare occorre chiarire che qualora sia sottoposta alloscrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione su questioniprocessuali, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui qualiesercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.Alla luce degli argomenti introdotti nella memoria di parte civile, va aggiunto,infine, che secondo la regola temporale delineata dalle Sezioni Unite nella sentenzan. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036, non torna applicabile la previsione dell'art.573, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (invocato anche nella memoria difensiva dellaparte civile), poiché la costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza del 23settembre 2021, quindi in data anteriore al 30 dicembre 2022.3. Sono fondati i motivi di ricorso che eccepiscono, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità della prova, decisiva,rappresentata da fotocopie in cui vengono assemblati i contenuti di chat whatsapp.La presente decisione si ispira al principio per cui i messaggi di postaelettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivoelettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezioneda parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo leforme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza,salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni caratteredi attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un merodocumento "storico" (cfr. Corte Cost. n. 170 del 2023, nonché Sez. U., n. 23755del 29/02/2024, Gjuzi e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, in motivazione;conf. tra le altre Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467).Occorre precisare, tuttavia, che la regola appena esposta deve essereinterpretata in connessione con il caso per il quale è stata dettata (l'acquisizionead opera dell'autorità giudiziaria di dati dal telefono di un indagato, peraltrotutelato dalle guarentigie dell'art. 68 Cost.), sicché non può ritenersi operanteallorché il contenuto dei messaggi sia fornito da un soggetto che abbia preso partealla conversazione (cfr. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 - 01;conf. Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, non massimata sul punto).3.1. Depongono nel senso appena precisato le considerazioni di seguitosviluppate.3.1.1. Nella sentenza n. 170 del 2023, la Corte costituzionale così si esprime:«Posto che quello di "corrispondenza" è concetto ampiamente comprensivo, attoad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti,dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dallaconversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutelaaccordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e lasegretezza "della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione",consentendone la limitazione "soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziariacon le garanzie stabilite dalla legge" – prescinde dalle caratteristiche del mezzotecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, "aprendo così il testocostituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazioneriservata" (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ognistrumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi,compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Cartacostituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agliapparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sullalibertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cuicorrispondere, sentenza n. 81 del 1993)».La medesima sentenza prosegue rilevando che: «Posta elettronica e messaggiinviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddettamessaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera diprotezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o bigliettichiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenzaepistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una bustachiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a unaspecifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure cheprevedono l’utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, speditotramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto cheabbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmenteprotetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione».Nello stesso senso si colloca la giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo, la quale non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono diprotezione dell’art. 8 CEDU – ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» toutcourt – i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, Grande camera, sentenza 5settembre 2017, Barbulescu contro [OSCURATO:PERSONA], §72; Corte EDU, sezione quarta,sentenza 3 aprile 2007, Copland contro [OSCURATO:PERSONA], §41), gli SMS (Corte EDU,sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber contro [OSCURATO:PERSONA], § 48) e lamessaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, GrandeCamera, sentenza Barbulescu, §74).Quindi, sul fronte della tutela "superiore", i messaggi elettronici non sonointercettazioni, perché le intercettazioni (che hanno ad oggetto flussi dicomunicazioni sia verbali sia informatiche o telematiche) si caratterizzano,secondo la Corte costituzionale, per la ricorrenza di due condizioni: la prima, diordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso nel momento dellasua captazione da parte dell’extraneus, e va dunque colta nel suo momento“dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supportofisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suomomento “statico”); la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione:l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire inmodo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre.Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso della messaggistica in esame: lecomunicazioni non sono in corso quando vengono acquisite; l'acquisizione avviene,di regola, in modo palese.Sul fronte della "tutela inferiore", i messaggi elettronici non sono meridocumenti: «Degradare la comunicazione a mero documento quando non più initinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionaleprefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenzacartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazionioperate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cuiall’invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporaleapprezzabile – la ricezione» e che l'art. 15 Cost. tutela la corrispondenza dellageneralità dei cittadini – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezioneda parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essanon abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla suariservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”» (Cortecostituzionale, sentenza n. 170 del 2023).Queste affermazioni rivelano, già nella lora enunciazione, la specifica visualein cui si collocano, vale a dire quella della apprensione dei messaggi da parte diterzi estranei alla comunicazione, requisito che si trova ripetutamente menzionato.Esse, inoltre, vanno correlate all'ampia elaborazione offerta dallagiurisprudenza costituzionale sull'art. 15 Cost.Nell’art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quelloinerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto comeconnaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 dellaCostituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, valea dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v. sentt. nn.120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991, 81 del 1993).Il livello minimo di garanzie esige, con norma precettiva, tanto il rispetto direquisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativaalla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblicoministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quantoil rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione inrelazione ai fini probatori concretamente perseguiti).In definitiva l’acquisizione dei dati coperti da segretezza può legittimamenteavvenire soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria (quindi non dellapolizia giudiziaria), sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta adimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine,costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati (Cortecost. sent. n. 81 del 1993).3.1.2. Occorre rimarcare che, nella stessa ottica adottata dalla Cortecostituzionale, l'ambito di tutela è riferito alle ingerenze di terzi e non alleiniziative, anche di diffusione, assunte dai partecipanti alla comunicazione.L’art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, precludela divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni edelle notizie oggetto di comunicazione, dal momento che, facendone oggetto diuno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente allalibertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via diprincipio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati (Corte cost. sent. n. 81del 1993, cit.).Il principio si trova esposto, con diffusa argomentazione, nella sentenza delleSezioni Unite Torcasio (n. 36747 del 28/05/2003): la registrazione fonografica diun colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad operadi un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, nonè riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione diintercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico,della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processosecondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti didivulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specificooggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa.3.1.3. Non si vede allora come tale regola possa valere per la disciplina delleintercettazioni (che godono di un livello di tutela "superiore") e non anche per imessaggi, di qualunque genere, conservati sul telefono cellulare (cui è assicuratauna tutela "inferiore"), quando a fornirli sia uno dei conversanti o comunque unapersona ammessa a partecipare alla conversazione.Invero, in quest'ultima ipotesi, difetta la compromissione del diritto allasegretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso dachi "in modo palese" vi partecipa o vi assiste.La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita,senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare partedel patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha assistito in modo nonocculto, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per laparticolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non visiano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio).Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele edaccorgimenti, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindiprova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere oche viene posto in essere nei suoi confronti (arg. da Sezioni Unite Torcasio, cit.).In definitiva quando è il titolare della conversazione a disporre dellacorrispondenza e a consegnarla all'autorità e/o ad altri, non può operare ladisciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l'intrusione autoritativanella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di queldiritto (Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, non massimata sul punto). In questi casii messaggi sono "degradati" a documenti, in quanto forma di memorizzazione diun fatto storico, di cui l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di provanel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen.D'altra parte nessuno dubita del fatto che il destinatario possa liberamentedisporre della corrispondenza "cartacea" da lui ricevuta, senza necessità di undecreto di sequestro del pubblico ministero ex art. 254 cod. proc. pen.3.2. In questi termini va affrontata la questione oggetto del presente processo,che viene a incentrarsi, quindi, sulla riconducibilità del caso di specie all'ipotesidell'acquisizione di messaggi intercorsi tra terzi ovvero a quella di messaggiprodotti da uno dei conversanti.Il collegio ritiene che si versi nella prima fattispecie e che, pertanto, come giàanticipato, le fotocopie degli screen shot prodotte in atti siano inutilizzabili, indifetto di un decreto di sequestro da parte del Pubblico ministero.Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, sulla scorta dell'istruttoriadibattimentale svolta, il 27 febbraio 2019 [OSCURATO:PERSONA] riceve una letteraanonima nella quale sono inserite alcune riproduzioni fotostatiche che assemblanoscambi di messaggi whatsapp contenenti offese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] porta il tutto a conoscenza della persona offesa che il 14 maggio 2019sporge querela per diffamazione, allegando le riproduzioni dei messaggidiffamatori.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostengono di non aver partecipato alleconversazioni; entrambi, infatti, hanno dichiarato di essere usciti dal "gruppowhatsapp" prima del momento in cui è avvenuto lo scambio di messaggi.La lettera recapitata ad [OSCURATO:PERSONA] è uno scritto anonimo e nessunaccertamento è stato svolto per identificare il mittente, che è rimasto ignoto.In tale situazione non può affermarsi che la messa a disposizione dei messaggiprovenga da una persona ammessa a partecipare alla conversazione, poiché nonse ne conosce l'identità, sicché, in difetto di tale necessario elemento, queimessaggi vanno classificati come "corrispondenza" intercorsa tra terzi, la cuiacquisizione richiede l'adozione di un decreto di sequestro ad opera del pubblicoministero ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen.Nessun decreto risulta adottato nella specie; ne discende l'inutilizzabilità dellacorrispondenza in esame.3.3. Escluse dalla piattaforma probatoria le riproduzioni fotostatiche, occorrestabilire se l'affermazione di responsabilità, a fini civili, possa reggersi sulleulteriori prove raccolte e segnatamente sulle prove testimoniali.La verifica dà esito negativo, nel senso che si registra sul punto una evidentelacuna che si traduce in un vizio radicale della motivazione suscettibile di dareluogo alla violazione dell'art. 129, comma 3, cod. proc. pen.Invero la decisione del Tribunale fa "integrale rinvio ai motivi della sentenzaimpugnata" senza avvedersi che il principio della integrazione tra le sentenze diprimo e secondo grado vale per l'ipotesi di "doppia conforme", ma non puòstata "ribaltata", sia pure ai soli effetti civili, in appello.Inoltre la pronuncia omette del tutto di esaminare le testimonianze raccolte(che, peraltro, avevano condotto il giudice di pace ad assolvere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),per concentrarsi solo sul contenuto dei messaggi (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).3.4. Le ragioni della decisione, incentrate sulla inutilizzabilità della prova,dimostrano l'infondatezza delle obiezioni sollevate nella memoria della parte civile.4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e, in ragionedel riscontrato vizio processuale di omessa motivazione, il processo va rinviato algiudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anchela regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti nel presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valorein grado di appello.Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli