CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 12469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23947/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 194, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.SALERNOn. 2200/2016 depositata i l 13/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Ascea per Tarsu 2012 relativa a parcheggi gestiti dalla ricorrente in concessione; 2.il Comune è rimasto intimato; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n.241 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma primo comma, n.3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’avviso di accertamento motivato. Nel corpo del motivo si menziona il difetto di pronuncia della CTR sul dedotto difetto di motivazione; 2. la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. per difetto di autosufficienza. 2.1. La ricorrente nonriproduce nel ricorso e non allega al ricorso il provvedimento che afferma -in contrasto con l’affermazione che è implicita nella sentenza impugnata siccome sottesa alla conferma della pretesa portata nel provvedimento impugnato- essere carente di motivazione. Ciò preclude alla Corte di verificare se la doglianza sia fondata o non fondata; 3.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 73 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso malgrado che lo stesso fosse stato emesso senza che il Comune avesse mai chiesto alla ricorrente informazioni o documentazione o avesse svolto verifiche d’ufficio; 4. il motivo è inammissibile perché prospetta doglianze nuove rispetto a quelle prospettate in primo grado e in appello. La ricorrente elenca le eccezioni sollevate nel ricorso originario alle pagine 3 e 4 del ricorso per cassazione e le eccezioni sollevate in appello alle pagine a pagina 5 del ricorso medesimo. Gli elenchi non contengono riferimenti alla, solo in questa sede, dedotta violazione dell’art. 73 d.lgs. 507/93. Per completezza si aggiunge che la doglianza, ove fosse stata ammissibile, sarebbe stata infondata, non sussistendo alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo rispetto alla emissione di un avviso di accertamento per TARSU. La Corte ha ripetutamente affermato infatti che “Ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti". Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione” (per tutte Cass. 5 ottobre 2021, n. 26886). E’ stato altresì evidenziato che la necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimemente riconosciuto solo per i tributi "armonizzati", e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati : nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, hanno chiarito come l'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7, della 1. 212 del 2000 è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o redazione di PVC. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, invece, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta invece la nullità del conseguente atto impositivo, sempreché il contribuente fornisca elementi idonei a superare la c.d. "prova di resistenza" (Cass. n. 9496 del 2020). Questa Corte, in più occasioni, ha ribadito il principio secondo cui per i tributi locali non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività di accertamento (Cass.n. 2348 del 2021; Cass. n. 29376 del 2020), sicché va esclusa la sussistenza di tale obbligo generalizzato (Cass. n. 33931 del 2019).; 5. con il terzo motivo di ricorso si lamenta sotto la rubrica di “violazione dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., e difetto di motivazione con riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ.”, che la CTR “non si è pronunciata sulla circostanza che l’avviso di accertamento … risulta carente di qualsiasi vera e reale motivazione circa la quantificazione del tributo oggetto dell’avviso” medesimo; 6. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Vale quanto già detto in riferimento al primo motivo di ricorso, al superiore punto 2.1; 7. con il quarto motivo di ricorso si lamenta sotto la rubrica di “violazione dell’art. 62, comma 2 e comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., e difetto di motivazione con riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ.”, che la CTR “non si è pronunciata sulla circostanza che l’avviso di accertamento … non tiene conto del disposto dell’art. 62 comma 2 del d.lgs. 507/93 che prevede esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti”; 6. il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.). 6.1. La ricorrente non ha indicato quali sarebbero “le condizioni obiettive” che impedirebbero di ritenere che sulla superficie tassata non si producono rifiuti e quindi di apprezzare la rilevanza dell’omessa pronuncia. Peraltro la CTR ha accertato trattarsi di area in concessione destinata a parcheggio a pagamento. Ed allora va ricordato che l'art. 62 del decreto legislativo 507/93 prevede che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, e la norma prevede altresì che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, al che consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (v., Cass. 2 settembre 2004, n. 17703). Va poi osservato che proprio con riferimento ad aree destinate a parcheggio è stato detto da questa Corte che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti e che in applicazione di tale principio, va affermato l'assoggettamento al tributo delle aree destinate a parcheggio, frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti” (Cass. 13 marzo 2015, n. 5047); 8. con il quinto motivo di ricorso si lamenta, sotto la rubrica di “violazione dell’art.74 della direttiva europea n.75/442/CE del 15/7/1975, in materia di rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/Ce del Consiglio del 18 marzo 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., e difetto di motivazione con riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ.”, che la CTR, avallando la pretesa del Comune, avrebbe trascurato di considerare che “la tassa sui rifiuti deve essere commisurata alla effettiva capacità di produrre rifiute non alla mera presunzione legale“; 9. il motivo è inammissibile. 9.1. In primo luogo la CTR nella sentenza impugnata non ha affrontato affatto il tema specifico della commisurazione della tassa. La CTR si è limitata a confermare la decisione di primo grado la quale, a sua volta, era centrata sulla ritenuta idoneità “delle aree scoperte adibite a parcheggio comunale … a produrre rifiuti” e sulla mancanza di dimostrazione da parte della contribuente di “eventuali motivi di esenzione”. La ricorrente, censurata la decisione di primo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avrebbe poi, in questa sede, dovuto lamentare la stessa violazione da parte dei giudici di appello. Il che, invece, non ha fatto. La ricorrente stessa, inoltre, nel corpo del motivo (pagine 14 e 15 del ricorso), fa riferimento a decisioni della Corte di Giustizia e a decisioni di questa Corte che hanno ripreso i principi affermati dalle prime, secondo cui, nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall'art.15 lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall'art.11 della direttiva 75/442), "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; nella materia le autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa … Sicché, in definitiva, il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sé, contrario al principio 'chi inquina paga' recepito dall'art. 11 della direttiva 75/442. Il limite posto dalla Corte di Giustizia alla discrezionalità delle autorità nazionali costituisce attuazione del principio di proporzionalità, largamente applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia fiscale, secondo il quale non sono ammessi regimi d'imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria” (v. in particolare la sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C - 28/95, [OSCURATO:PERSONA] punti da 41 a 45); 10. in conclusione va dichiarato che il ricorso è inammissibile; 11. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune è rimasto intimato; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,