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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17265/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria pervenuta a mezzo PEC; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso (che contestano, il primo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e la violazione di legge circa la sussistenza del dolo di resistenza a p.u., e, il secondo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e la violazione di legge circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni cagionate) sono reiterativi di censure già proposte in appello, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio e l'applicazione della recidiva è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulla pena applicata e sul fatto che la recidiva, in realtà non è mai stata applicata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]:e Maria roi ma [OSCURATO:PERSONA],kuplo I [OSCURATO:PERSONA], ' rPiA —3 blél

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria pervenuta a mezzo PEC; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso (che contestano, il primo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e la violazione di legge circa la sussistenza del dolo di resistenza a p.u., e, il secondo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e la violazione di legge circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni cagionate) sono reiterativi di censure già proposte in appello, rispetto alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio e l'applicazione della recidiva è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sulla pena applicata e sul fatto che la recidiva, in realtà non è mai stata applicata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]:e Maria roi ma [OSCURATO:PERSONA],kuplo I [OSCURATO:PERSONA], ' rPiA —3 blél
Sentenza Cassazione n. 17265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris