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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2017

Cassazione n. 04547/2026

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23907/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

MOLISE , n. 388 / 201 7 , depositata il 07/07/2017e notificata il 01/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Impugnazione –termine breve –sentenza notificata – deposito -improcedibilità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2008, con i quali recuperava a tassazione un maggior imponibile, ai fini i res e irap , contestando sia l’omessa dichiarazione di elementi positivi di reddit o sia l’indebita deduzione di costi .

Di seguito, sul presupposto che si trattasse di società a ristretta base, emetteva ulteriori avvisi di accertamento con i qualirecuperava a tassazione nei confron t i dei due soci –[OSCURATO:PERSONA] e SimonaMoscardini – maggiori redditi di capitale in ragione della presunzione di distribuzione di maggiori utili extra - contabili.

2. Avverso gli atti impositivi la società ed i soci proponevano separati ricorsi che, previa riunione, venivanoaccolti solo parzialmente dalla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA] la quale riconosceva la parziale deducibilità dei costi.

Avverso la sentenza di primo grado spiegavano appello sia i contribuenti che l’Agenzia delle entrate.

LaC.t.r., con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi i gravami, confermando la sentenza di primo grado.

3. I soli contribuenti ricorrono per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate la quale, invece, non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.I contribuenti hanno proposto sei motivi:

1.1. Con il primo denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.36, comma 2, e 61, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c .p.c. .

Con una prima censura assumono che la sentenza impugnata non si è pronunciata sui primi cinque motivi di appello,relativi alla carenza di motivazione dell’atto impositivo,all’inesistenza della notifica dell’atto di accertamento, a ll’omessa valutazione delle osservazioni mosse al Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 processo verbale di constatazione, a lla violazione dello statuto del contribuente.

Con una seconda censura, deducono che la sentenza, laddove si è pronunciata sull’effettività e sull’inerenza dei costi, è viziata per motivazione apparente in quanto ricalcata su quella di primo grado, senza alcuna considerazione delle prove fornite.

1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, e dell’art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992 cit., e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.

Con riferimento ai primi cinque motivi di appello deducono il vizio di omessa motivazione o omesso esame; con riferimento al sesto motivo il vizio di motivazione apparente.

1.3. Con il terzo motivo denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 cit., degli artt. 32 e 40 d.P.R.n. 600 del 1973, degli artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972.

Censurano la sentenza nella parte in cuiha escluso la deducibilità dei costipur ritenendone provata l’esistenza ed inerenza .

1.4. Con il quarto motivo denunciano, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 2727 c.c.

Assumono che la sentenza viola il divieto delledoppie presunzioni.

1.5. Con il quinto motivo denunciano, sempre in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.la violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c.e dell’art. 3 legge n. 890 del 1982.

Assumono che la sentenza non si è pronunciata in merito all’eccezione di inesistenza del la notifica dell’avviso di accertamento privo della sottoscrizione del messo notificatore sulla relata.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

1.6. Con il sesto motivo denunciano, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.la violazione degli artt. 7 e 12 leggen. 212 del 2000, degli artt. 3, 9 e 10 legge n. 241 del 1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 cit., dell’art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 cit.

Censurano la sentenza per non aver valutato l’invalidità dell’atto impositivo per vizio della motivazione, stante il mero richiamo al p.v.c.. 2.Il ricorso va dichiarato improcedibile, di ufficio , ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c.

2.1. Parte ricorrente ha adito questa Corte , testualmente , «per l’annullamento della sentenza n. 388/1/2017 del 03/04/2017, dep. il 7/07/2017, emessa dalla Sez. n. 1 della CTR del Molise notificata in data 01/08/2018» (cfr. epigrafe del ricorso).

Il ricorso, pertanto, è stato proposto avverso sentenza, per stessa ammissione dell ’istante , notificata in data 1° agosto 2018.

2.2. La dichiarazione in merito alla notifica della sent e nza costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, comma 2, n. 2, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica(Cass. sez.

U n. 21349/2022).

2.3. La parte, tuttavia, ha versato in atti la sentenza, ma non munita della relata di notifica, come risulta anche da attestazione della Cancelleria acquisita al fascicolo.

In ordine agli effetti di tale omissione occorre richiamare i consolidati principi espressi da questa Corte (tra le tante Cass.3118/2026 Cass. 24199/2025, Cass. n. 28781/2024, Cass. n. 27888/2024): Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 - l 'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; - t ale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avvenga in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; -l'improcedibilità non sussiste ove il ricorso per cassazione risult i notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato.

Non è rilevante, invece,che il ricorso sia sato notificato nel termine breve decorrente dalla data indicata come quella della notifica de lla sentenza, ponendosi la procedibilità come oggetto di una verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass. Sez.

U. n. 21349/2022). 2.4.Nella fattispecie i l ricorso è stato portato alla notifica in data 18 ottobre 2017, come risulta dalla ricevuta di spedizione della relativa raccomandata.

Il temine breve, tuttavia, calcolato dalla data di pubblicazione della sentenza, d epositata il 7 luglio 2017, veniva a scadere in data 6 ottobre 2017 (sessanta giorni più trentuno di sospensione feriale).

Va evidenziato che non opera la sospensione di cui all’art. 11, comma 9, .d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, per le controversie definibili secondo la disciplina ivi dettata. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 disposizione, infatti, prevedevala sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore della disciplina(ovvero dal 24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.

2.5. Deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Corte hanno esclusola sanzione dell’improcedibilità quando il documento mancante sianella disponibilità del giudice sia perché prodotto dalla controparte o anche perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte(Cass. Sez.

U. n. 10648/2017).

Sempre le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito, che la portate di quest’ultima affermazione deve essere rettamente confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve, ex art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria(Cass. sez.

U n. 21349/2022).

Nel presente giudizio, tuttavia,l ’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, sicché l‘acquisizione della sentenza notificata non è avvenuta nemmeno a seguito della produzione della controricorrente.Inoltre, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 il termine di sessanta giorni per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie decorre dalla notificazione ad istanza di parte, sicché appare pure irrilevante la richiesta di acquisizione del fascicolo. 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Non deve provvedersi sulle spese atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23907/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MOLISE , n. 388 / 201 7 , depositata il 07/07/2017e notificata il 01/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Impugnazione –termine breve –sentenza notificata – deposito -improcedibilità Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2008, con i quali recuperava a tassazione un maggior imponibile, ai fini i res e irap , contestando sia l’omessa dichiarazione di elementi positivi di reddit o sia l’indebita deduzione di costi . Di seguito, sul presupposto che si trattasse di società a ristretta base, emetteva ulteriori avvisi di accertamento con i qualirecuperava a tassazione nei confron t i dei due soci –[OSCURATO:PERSONA] e SimonaMoscardini – maggiori redditi di capitale in ragione della presunzione di distribuzione di maggiori utili extra - contabili. 2. Avverso gli atti impositivi la società ed i soci proponevano separati ricorsi che, previa riunione, venivanoaccolti solo parzialmente dalla C.t.p. di [OSCURATO:PERSONA] la quale riconosceva la parziale deducibilità dei costi. Avverso la sentenza di primo grado spiegavano appello sia i contribuenti che l’Agenzia delle entrate. LaC.t.r., con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi i gravami, confermando la sentenza di primo grado. 3. I soli contribuenti ricorrono per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate la quale, invece, non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.I contribuenti hanno proposto sei motivi: 1.1. Con il primo denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.36, comma 2, e 61, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c .p.c. . Con una prima censura assumono che la sentenza impugnata non si è pronunciata sui primi cinque motivi di appello,relativi alla carenza di motivazione dell’atto impositivo,all’inesistenza della notifica dell’atto di accertamento, a ll’omessa valutazione delle osservazioni mosse al Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 processo verbale di constatazione, a lla violazione dello statuto del contribuente. Con una seconda censura, deducono che la sentenza, laddove si è pronunciata sull’effettività e sull’inerenza dei costi, è viziata per motivazione apparente in quanto ricalcata su quella di primo grado, senza alcuna considerazione delle prove fornite. 1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, e dell’art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992 cit., e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. Con riferimento ai primi cinque motivi di appello deducono il vizio di omessa motivazione o omesso esame; con riferimento al sesto motivo il vizio di motivazione apparente. 1.3. Con il terzo motivo denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 cit., degli artt. 32 e 40 d.P.R.n. 600 del 1973, degli artt. 51 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972. Censurano la sentenza nella parte in cuiha escluso la deducibilità dei costipur ritenendone provata l’esistenza ed inerenza . 1.4. Con il quarto motivo denunciano, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 2727 c.c. Assumono che la sentenza viola il divieto delledoppie presunzioni. 1.5. Con il quinto motivo denunciano, sempre in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.la violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c.e dell’art. 3 legge n. 890 del 1982. Assumono che la sentenza non si è pronunciata in merito all’eccezione di inesistenza del la notifica dell’avviso di accertamento privo della sottoscrizione del messo notificatore sulla relata. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 1.6. Con il sesto motivo denunciano, in via subordinata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.la violazione degli artt. 7 e 12 leggen. 212 del 2000, degli artt. 3, 9 e 10 legge n. 241 del 1990, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 cit., dell’art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 cit. Censurano la sentenza per non aver valutato l’invalidità dell’atto impositivo per vizio della motivazione, stante il mero richiamo al p.v.c.. 2.Il ricorso va dichiarato improcedibile, di ufficio , ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c. 2.1. Parte ricorrente ha adito questa Corte , testualmente , «per l’annullamento della sentenza n. 388/1/2017 del 03/04/2017, dep. il 7/07/2017, emessa dalla Sez. n. 1 della CTR del Molise notificata in data 01/08/2018» (cfr. epigrafe del ricorso). Il ricorso, pertanto, è stato proposto avverso sentenza, per stessa ammissione dell ’istante , notificata in data 1° agosto 2018. 2.2. La dichiarazione in merito alla notifica della sent e nza costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, comma 2, n. 2, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica(Cass. sez. U n. 21349/2022). 2.3. La parte, tuttavia, ha versato in atti la sentenza, ma non munita della relata di notifica, come risulta anche da attestazione della Cancelleria acquisita al fascicolo. In ordine agli effetti di tale omissione occorre richiamare i consolidati principi espressi da questa Corte (tra le tante Cass.3118/2026 Cass. 24199/2025, Cass. n. 28781/2024, Cass. n. 27888/2024): Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 - l 'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; - t ale sanzione può essere evitata se il deposito del documento mancante avvenga in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; non, invece, quando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; -l'improcedibilità non sussiste ove il ricorso per cassazione risult i notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato. Non è rilevante, invece,che il ricorso sia sato notificato nel termine breve decorrente dalla data indicata come quella della notifica de lla sentenza, ponendosi la procedibilità come oggetto di una verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass. Sez. U. n. 21349/2022). 2.4.Nella fattispecie i l ricorso è stato portato alla notifica in data 18 ottobre 2017, come risulta dalla ricevuta di spedizione della relativa raccomandata. Il temine breve, tuttavia, calcolato dalla data di pubblicazione della sentenza, d epositata il 7 luglio 2017, veniva a scadere in data 6 ottobre 2017 (sessanta giorni più trentuno di sospensione feriale). Va evidenziato che non opera la sospensione di cui all’art. 11, comma 9, .d.l. n. 50 del 2017, convertito in legge n. 96 del 2017, per le controversie definibili secondo la disciplina ivi dettata. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 disposizione, infatti, prevedevala sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore della disciplina(ovvero dal 24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017. 2.5. Deve aggiungersi che le Sezioni Unite della Corte hanno esclusola sanzione dell’improcedibilità quando il documento mancante sianella disponibilità del giudice sia perché prodotto dalla controparte o anche perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte(Cass. Sez. U. n. 10648/2017). Sempre le Sezioni Unite hanno successivamente chiarito, che la portate di quest’ultima affermazione deve essere rettamente confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve, ex art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria(Cass. sez. U n. 21349/2022). Nel presente giudizio, tuttavia,l ’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, sicché l‘acquisizione della sentenza notificata non è avvenuta nemmeno a seguito della produzione della controricorrente.Inoltre, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 il termine di sessanta giorni per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie decorre dalla notificazione ad istanza di parte, sicché appare pure irrilevante la richiesta di acquisizione del fascicolo. 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile. Non deve provvedersi sulle spese atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d
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