CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 39153/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/10/2021 ORDINANZA CC sul ricorso 11217-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in )v ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; 2021 - intimato - 3045 avverso la sentenza n. 324/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/10/2015 R.G.N. 157/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ) PROC. nr. 11217/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 23 ottobre 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Cremona, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], docente di ruolo della scuola statale, per la dichiarazione di illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro— comunicatagli dal dirigente scolastico con atto del 18 febbraio 2010 e con decorrenza dall'i settembre 2010 in ragione del raggiungimento della anzianità contributiva di 40 anni— e per la condanna della amministrazione alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno. 2.La Corte territoriale esponeva che nell'atto di appello il FALCETTA deduceva l'assenza di motivazione del provvedimento di risoluzione, tanto dal punto di vista formale che nella sostanza, in quanto il Ministero non aveva fondato la risoluzione del rapporto di lavoro sul criterio che, secondo la prospettazione di parte, avrebbe dovuto seguire, cioè la esistenza effettiva di esuberi. La questione della mancanza di motivazione in concreto era stata introdotta nel giudizio di primo grado ed era infondata la eccezione del MIUR di inammissibilità del gravame per novità delle allegazioni. 3. La eccezione era invece fondata rispetto ai motivi di appello con i quali il FALCETTA, per la prima volta, introduceva l'argomento della applicazione irrazionale del criterio della risoluzione generalizzata del rapporto di lavoro dei dipendenti che avessero maturato il requisito di anzianità contributiva, in quanto vi era una pluralità di colleghi di lavoro rimasti in servizio. 4.Per suffragare la tempestività delle difese, l'appellante allegava che era stato il Tribunale, nella sentenza impugnata, ad individuare per la prima volta quale criterio applicativo quello della risoluzione generalizzata. In realtà, il FALCETTA già nel ricorso di primo grado aveva dato conto di questo criterio, contestandolo perché previsto unicamente da atti interni del MIUR. 5. In ogni caso, le nuove difese difficilmente avrebbero inciso sulla legittimità dell' atto di risoluzione, posto che il criterio nei confronti del FALCETTA era stato applicato correttamente; semmai avrebbero potuto rilevare dal punto di vista dell' intento discriminatorio, aspetto, questo, estraneo alla domanda. 6.Nel merito, l'appello era infondato.PROC. nr. 11217/2016 RG 7.Sotto il profilo formale, l'atto del dirigente scolastico del 18 febbraio 2010 era motivato per relationem, attraverso il rinvio alla direttiva del MIUR del 4 dicembre 2009 nr. 94, alla nota del MIUR del 29 gennaio 2010, alla nota dell'[OSCURATO:PERSONA] per la LOMBARDIA -direzione generale di Milano. 8.Anche sotto il profilo della motivazione sostanziale, l'appello era infondato. 9.11 MIUR, nella direttiva del 4 dicembre 2009 nr. 94, aveva previsto che la facoltà sarebbe stata esercitata nei confronti di tutto il personale docente, educativo ed ATA che avesse raggiunto il requisito contributivo alla data del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011, al fine di evitare l'insorgere di esuberi e favorirne il riassorbimento. Il criterio della risoluzione generalizzata non era subordinato alla esistenza effettiva di esuberi o alla necessità del loro riassorbimento: l' evitare o riassorbire gli esuberi era, piuttosto, un obiettivo. Solo per i dirigenti scolastici la risoluzione era prevista in presenza di situazioni di effettivo esubero. Si trattava di criterio razionale e che impediva disparità di trattamento. 10.La domanda risarcitoria del FALCETTA non avrebbe potuto trovare accoglimento, comunque, anche in ipotesi di ritenuta illegittimità del recesso, in quanto non vi era alcuna prova ed, in alcuni casi, neppure adeguata allegazione del danno. 11.Quanto al danno patrimoniale, individuato nella differenza tra il trattamento stipendiale ed il trattamento pensionistico, il Ministero aveva negato l'esistenza di tale differenza ed il FALCETTA non aveva indicato l'ammontare degli emolumenti percepiti prima e dopo il pensionamento. 12.In ordine al danno non patrimoniale, non soltanto mancava la prova di un danno alla professionalità o all'immagine, ma ancor prima ogni allegazione degli elementi utili a dimostrarne la ricorrenza. Tali dati di fatto erano vieppiù necessari in quanto il FALCETTA era ormai alla fine della carriera scolastica, perchè avrebbe raggiunto l'età pensionabile l'anno successivo al suo collocamento a riposo. 13.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura; il MINISTEROPROC. nr. 11217/2016 RG DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, cui il ricorso è stato notificato presso la avvocatura distrettuale dello Stato, non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 72, comma undici, DL nr. 112/2008, conv. in L. nr. 133/2008. Ha dedotto che nel primo grado non vi era stato alcun contraddittorio in ordine ad una applicazione generalizzata della risoluzione ex articolo 72, comma undici, D.L. nr. 112/2008 né tale questione era stata affrontata nel ricorso introduttivo del primo grado; l'argomento era stato introdotto per la prima volta dal Tribunale con la sentenza appellata. Pertanto, con l'atto di appello, prima difesa utile, si era allegato che non vi era stata affatto una risoluzione generalizzata dei rapporti di lavoro interessati dalla norma; la domanda non era nuova ma costituiva censura della sentenza di primo grado, che aveva erroneamente affermato un fatto sul quale non vi era stato contraddittorio. 2. Si assume, altresì, che il richiamo alla direttiva ministeriale del 4 dicembre 2009 nr. 94 non assolveva all'onere di motivazione del recesso; la direttiva aveva, piuttosto, imposto alla amministrazione di motivare gli atti di recesso in relazione all'insorgere di situazioni di esubero ed alla necessità di ricorrere quanto più possibile al loro riassorbimento. Si denuncia la erroneità della lettura della direttiva ministeriale da parte di entrambi i giudici del merito. 3.11 motivo è inammissibile. 4.11 ricorrente lamenta un vizio di violazione di norme per contestare la interpretazione da parte del giudice dell'appello: -del ricorso introduttivo del giudizio ( nel senso che esso poneva la questione della applicazione generalizzata ai docenti del MIUR della risoluzione ex articolo 72, comma undici, del DL nr. 112/2008); - della direttiva ministeriale del 4 dicembre 2009 nr. 94 ( nel senso che essa avrebbe indicato quale criterio generale di applicazione dell'articolo 72, comma undici, DL nr. 112/2008 la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro per PROC. nr. 11217/2016 RG i quali sussisteva il requisito di anzianità contributiva, indipendentemente dalla esistenza di esuberi). 5. La censura non pone, allora, una questione di interpretazione di norme di diritto — ex articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— ma di atti processuali e di atti interni della amministrazione. 6.Ulteriore e concorrente ragione di inammissibilità deriva dal rilievo che gli atti sui quali il ricorso si fonda non sono trascritti in ricorso né prodotti, in violazione degli articoli 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod.proc.civ. 7. Va, altresì, evidenziato che la parte ricorrente non indica per quali ragioni la interpretazione accolta dal giudice dell'appello sarebbe affetta di un vizio di legittimità ma si limita a contrapporre a tale interpretazione una interpretazione diversa, conforme alle proprie aspettative. 8.Da ultimo, la censura neppure coglie le plurime rationes decidendi della sentenza, avendo il giudice dell'appello affermato: - sotto il profilo dell'irrazionale applicazione del criterio della risoluzione generalizzata, che tali nuovi motivi d'appello non avrebbero comunque inciso sulla legittimità del recesso, attuato correttamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - che anche in caso di illegittimità del recesso sarebbe stata comunque mancata la prova ed ,in alcuni casi, la stessa allegazione del danno. 9.Con il secondo mezzo si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., per essersi il giudice pronunciato d'ufficio su una eccezione — la applicazione generalizzata dell'articolo 72, comma undici, DL nr. 112/2008— che poteva essere proposta soltanto dalle parti, con conseguente nullità della decisione. 10. Il motivo è inammissibile giacchè, pur a voler ipotizzare un vizio di ultrapetizione, lo stesso sarebbe imputabile, per quanto allegato dallo stesso ricorrente, al giudice del primo grado. La nullità della sentenza avrebbe dovuto essere fatta valere, pertanto, con l'atto di appello e non con il ricorso in cassazione, per il generale principio dell'assorbimento delle ragioni di nullità in motivi di gravame ( con conseguente sanatoria dei vizi di nullità che non hanno formato oggetto di specifica impugnazione).PROC. nr. 11217/2016 RG 11.11 ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile 12. L'esito del giudizio esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA presso l'Avvocatura generale, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale (sul principio, ex aliís, Cass. 13/01/2021, n.394; Cass.26/11/2020, n.26997; Cass. nr. 6924/2020). 13.Non vi è luogo a provvedere sulle spese. 14. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'arti co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 12 ottobre 2021 IL PRESIDENTE