CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/07/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio il decreto del Tribunale di Roma del 12/10/2020, emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione e in sede di opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 59 digs 06 settembre 2011, n. 159, limitatamente, tra gli altri, al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], creditore della somma di euro 513.864,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (da ora, per brevità, ATI). 1.1. Giova premettere che ii ricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale dottore commercialista, ha svolto attività professionale dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria in favore di ATI, patrocinando le ragioni di quest'ultima in cause tributarie del valore complessivo eccedente i cento milioni di euro. La Corte di Cassazione, nei pronunciare ií sopra detto annuliamento can rinvio, ha ritenuto necessario che il Tribunale desse conto del requisito della strurnentalità del credito, rispetto all'attività illecita posta in essere dal proposto e - consequenzialmente - verificasse la sussistenza o meno della buona fede. Conformemente a quanto ritenuto in ordine ai diverso credito, ammontante a euro 274,073,14, vantato dai Mattei nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., i Giudici di legittimità hanno reputato scarsamente chiare ed esaustive le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento del suddetto diniego di ammissione. In ordine all'aspetto relativo ai nesso di strumentalità, in particolare, la Corte di cassazione ha giudicato confuso e vago il riferimento alla sussistenza di rapporti tra Mattei e il generale Spaziante. Il Tribunale, infatti, aveva basato la conferma del provvedimento di rigetto dell'opposizione e di ammissione al passivo dei credito, vantato dal Mattei, sulla inesistenza di contratti professionali dimostrativi dell'entità degli onorari spettanti all'opponente, nonché sulla circostanza che - come evidenziato nel decreto di confisca del 25/09/2018 - [OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato un ex collega, in seguito poi congedatosi e divenuto commercialista, di individuare e coordinare tra loro altri soggetti, da coinvolgere in ulteriori operazioni, tese a nascondere la massa di contante da movimentare (il soggetto deputato a tale operazione era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], già sottufficiale della Guardia di Finanza fino al 1993 presso il Comando generale di Roma, ove aveva conosciuto il generaie Spaziante; lo stesso Mattei, peraltro, aveva evidenziato di essere entrato in contatto con Mauro E3alini - poi divenuto suo cliente, nell'ambito dei contenziosi con l'Agenzia delle Entrate - proprio per il tramite del suddetto Spaziante). Nell'apparato motivazionale adottato dal Tribunale, in particolare, non risultava adeguatamente spiegato come tali rapporti / si amalgamassero con il dato oggettivo certamente acquisito, che era /1'5) rappresentato dallo svolgimento dell'attività professionale di patrocinatore in giudizio in favore di ATI, da parte dei Mattei. 1.2. Il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 12/10/2020, dunque, aveva disatteso l'opposizione presentata, avverso la mancata ammissione al passivo del credito vantato dal Mattei nei confronti di ATI, pur dando atto,sia della avvenuta produzione di mandati alle liti sottoscritti e corredati di data certa, sia delle sentenze definitorie dei contenziosi fiscali patrocinati dal Mattei. Il diritto al compenso, secondo i Giudici di merito, aveva avuto origine dal conferimento di incarichi professionali, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ATI nei giorni [OSCURATO:DATA_NASCITA], 05/01/2011 e 09/01/2012; tali conferimenti di incarico risultavano, nondimeno, carenti dell'apposizione di data certa. E la certezza in ordine al momento di insorgenza del credito è assoggettata - in sede di procedura di verifica ex art. 52 d.lgs 159 del 2011 - al regime della prova legale. 1.3. La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha ritenuto che le valutazioni operate dal Tribunale non facessero buon governo, del coacervo di principi di diritto enucleabili dalla lettera dell'art. 52 del d.lgs n. 159 del 2011. Quanto al profilo della data certa, la Corte ha sottolineato come l'art. 2704 cod. civ. non contenga una tassativa elencazione di tutti gli elementi, in forza dei quali la data apposta su una scrittura privata non autenticata possa reputarsi certa rispetto ai terzi, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione - in relazione alla singola fattispecie - dell'esistenza di un fatto, pur difforme rispetto a queiií tipizzati, che sia atto a dimostrare - secondo i'aiiegazione della parte - la sussistenza di una data certa. Avrebbe quindi dovuto, il Tribunale, tener conto dei documenti prodotti, connessi all'incarico professionale conferito, onde verificare se - attraverso questi - potesse ricavarsi il dato oggettivo, rappresentato dall'anteriorità dei credito vantato dai Mattei, quanto &l'attività effettivamente espletata. I Giudici di legittimità, inoltre, hanno sottolineato l'irrilevanza del tema dell'applicabilità della lettera b) dell'art. 52 d.lgs n. 159 del 2011, nella veste precedente all'intervento delitart. 20, comma 1, iett. a) Legge 17 ottobre 2017, n. 161, ovvero in quella successiva. Risultava invece fondamentale il profilo secondo cui - in entrambe le formulazioni - sarebbe stato necessario che il Tribunale analizzasse il tema della strumentalità del credito, rispetto all'attività illecita posta in essere dai proposto, così dando conto della ricorrenza o meno deiia buona fede. Tali valutazioni erano state, ad avviso della Corte, sostanzialmente omesse, o in parte affrontate mediante una motivazione apparente. 2. All'esito della nuova udienza, il Tribunale di Roma ha pronunciato il provvedimento indicato in epigrafe, a mezzo dei quale ha rigettato il ricorso in opposizione presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del credito da quest'ultimo vantato, per euro 513.864,00, nei confronti di ATI; a fondamento dell'impugnata decisione, i Giudici del merito hanno posto i seguenti elementi: - con la sopra detta sentenza, la Corte di cassazione aveva censurato la motivazione che era stata adottata dal Tribunale, con riferimento all'aspetto della certezza della data dei contratti di incarico professionale stipulati - tra ATI e il Mattei - negli anni 2010, 2011 e 2012; - tali contratti, della durata ciascuno di un anno ed aventi ad oggetto la prestazione di consulenza nel campo dell'assistenza legale, amministrativa, societaria, fiscale, tributaria e iavoristica, possono ai contrario reputarsi corredati di data certa, per essere tale elemento agevolmente desumibile attraverso la visione dei mandati alle liti, nonché dalle date recate dalle sentenze versate in atti; - quanto al tema della strumentalità del credito derivante dall'attività svolta professionale dai Mattei, rispetto alle condotte illecite poste in essere dai soggetto proposto, ovvero in correlazione a quella che ne rappresenta frutto o reimpiego, la Corte di cassazione - in sede di giudizio rescindente - aveva stimato non pertinenti le argomentazioni sulle quali si fondava il ritenuto nesso di strumentalità, fra l'attività professionale di patrocinio nei giudizi fiscali e l'attività illecita realizzata dal soggetto pericoloso; - il Mattei, però, non aveva soltanto l'incarico di curare i ricorsi in materia tributaria nell'interesse di ATI, bensì anche quello di espletare una consulenza di ampia portata, nella materia legale e societaria. Tanto ciò vero, che deve ritenersi che egli fosse indifferentemente a conoscenza di tutte le vicende societaria concernenti la ATI, con particolare riferimento, quindi, alle contestazioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza, oltre che ai falsi in bilancio, alle false comunicazioni sociali derivanti dalla mancata iscrizione a bilancio dei pesante debito tributario e, infine, allo stato di dissesto societario. Trattasi di evenienze - ad avviso del Tribunale - che erano sicuramente note al consulente Mattei e che, pertanto, avrebbero dovuto portare all'inoltro di un'istanza di fallimento (piuttosto che alla decisione di proseguire infruttuosi contenziosi tributari). Risultano invece coltivati - nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2014 - giudizi tributari inerenti a pretese erariali del valore superiore ai cento milioni di euro; in tal modo, come emergente dallo stralcio della relazione redatta dal curatore, è stato possibile ottenere benefici solo parziali, rispetto al complessivo carico fiscale. 2.1. Ha poi sottolineato il Tribunale, sul punto, come il passivo accertato per il 2013 in sede fallimentare, con esclusivo riguardo al carico tributario, ammontasse a circa centoventidue milioni di euro; se quindi fosse intervenuta in più presto la sentenza dichiarativa del fallimento (come sarebbe stato doveroso, al fine di evitare l'aggravamento del dissesto e l'aumento del danno per i creditori) sarebbe stato parimenti possibiie coltivare i giudizi successivamente, anche in sede fallimentare. Al contrario, la gran parte dei ricorsi risulta poi esser stata respinta. 2.2. Nel provvedimento impugnato si trova riportato, inoltre, uno stralcio della sentenza dei Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Roma dei 26/06/2020, così giungendosi alla conclusione secondo la quale l'attività professionale svolta dal Mattei ha avuto una natura immediatamente strumentale, rispetto all'attività illecita posta in essere dal proposto Balini. Si è protratto uno stato di crescente insolvenza, originariamente derivante daWattività distrattiva basata sulla realizzazione di operazioni fittizie, oltre che risolventesi nel mascheramento della reale situazione debitoria; ciò è stato possibile anche grazie alla proposizione di un numero tanto rilevante di ricorsi di ingente valore. Si è cagionato un forte aggravamento, quindi, dello stato di dissesto e dell'esposizione debitoria. In conclusione, il Tribunale di Roma ha escluso Ma buona fede ed ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e preliminarmente precisa non esser più controversi - all'esito dei giudizio rescindente - i seguenti aspetti: - l'anteriorità del credito, di cui ai contratti di incarico professionale degli anni che vanno dal 2010 al 2012; - ia natura dell'attività professionale prestata dai Mattei, in relazione alla quale questi ha agito nel presente giudizio, attività che la difesa assume essere consistita nel patrocinio e nella difesa in giudizio di ATI„ dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria; - il quantum richiesto dai ricorrente, a titolo di compenso professionale derivante dai sopra detti giudizi; - l'essere il credito professionale sopra detto assistito da privilegio generale mobiliare, ai sensi dell'art. 2751-bis cod. civ., relativamente agli ultimi due anni di prestazione. Ancora in fase di proemio rispetto alle proprie deduzioni, il ricorrente ha precisato di aver agito in giudizio all'esclusivo fine di ottenere la corresponsione dei compensi maturati, per l'attività di patrocinio e rappresentanza giudiziale della società ATI in sede di contenzioso tributario; ha correlativamente precisato, il ricorrente, di non avere in questa sede mal azionato, dunque, il riconoscimento della spettanza di compensi correlati allo svolgimento di attività stragiudiziale o di consulenza societaria, pure mai percepiti. Del resto, il Mattei non aveva alcuna competenza a suggerire strategie aziendali, compito demanciato, invece, ad altro consulente. Tanto premesso, la difesa ha dedotto cinque motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e precisamente degli artt.597, 606, 627 e 628 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale ha violato il principio del potere dispositivo delle parti e dell'effetto devolutivo delle impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non si è uniformato al dictum espresso dalla Corte di cassazione nella pronuncia rescindente ed ha finito per ampliare - in maniera inammissibile - il thema decidendum che era stato specificamente devoluto, attraverso l'originaria opposizione del ricorrente. Il Tribunale - procedendo secondo tale schema - ha omesso qualsiasi motivazione, in ordine all'attività professionale di patrocinio effettivamente svolta dal Mattei, estendendo impropriamente la propria cognizione alla attività di consulenza stragiudiziale, che non rappresentava l'oggetto del giudizio. Risulta nuova e imprevista, in particolare, la statuizione assunta dal Tribunale, laddove sostiene che il ricorrente fosse incaricato anche dello svolgimento di consulenza in materia legale e societaria. All'esito di una erronea assimilazione di incarichi, fra il Mattei ed il consulente aziendale Costantini, il Tribunale cili Roma è infatti erroneamente giunto a ritenere che il credito, per il quale agiva il primo, concernesse non solo l'attività di patrocinio svolta dinanzi agli organi della giustizia tributaria, bensì anche l'attività di consulenza legale e societaria. Vi sarebbe stata, insomma, una fallace equiparazione, fra le due distinte attività, svolte rispettivamente da Mattei e da Costantini. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciata erronea applicazione di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. e precisamente dell'art. 59, commi primo, sesto e ottavo d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui al Tribunale sarebbe stato precluso statuire in ordine ad una circostanza che non era mai stata prima oggetto né di contestazione da parte dell'amministrazione giudiziaria, né di esame e statuizione ad opera del giudice delegato, ossia che il credito azionato dal ricorrente inerisse esclusivamente all'attività di difesa nei contenziosi tributari. Viene dedotta, comunque, Verroneità della ritenuta sussistenza dei nesso di strumentalità, in quanto sfornita di indicazione e prova. l:n ipotesi difensiva, l'attività professionale espletata dal ricorrente avrebbe consentito, peraltro, un risparmio di imposte e sanzioni nell'ordine di milioni di euro, secondo quanto riconosciuto dalla stessa curatela fallimentare, determinatasi in seguito a proseguire i giudizi tributari incardinati da ATI con il patrocinio del Mattei.tvLCf- f 3.3. Con il terzo motivo, viene denunciata erronea applicazione di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ossia vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 52, comma 1, d.lgs n. 159 del 2011, nella parte in cui il Tribunale di Roma ha accertato il nesso di strumentalità, nella ritenuta attività di consuienza legale e societaria dei ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur avendo questi azionato esclusivamente il credito inerente alla diversa opera di patrocinio e rappresentanza, espletata nei giudizi tenuti davanti alle Corti cli giustizia tributaria. 3.4. Con il quarto motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà o manifesta iiiogicità della motivazione, risultando il vizio dai testo dei provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., circa la ritenuta attività di "consulenza legale e societaria", posta in essere da parte del ricorrente quale titolo dei credito azionato. Si deduce poi, mediante la medesima dogiianza, illogicità e travisamento della prova - oltre che contraddittorietà - rispetto alla diversa decisione di riconoscimento del credito, che è sl:ata assunta con il medesimo decreto, relativamente al credito professionale vantato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla società PORTO Di [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. (punto 4.b, pagine numero 55 e numero 56 del secondo decreto ora impugnato). 3.5. Con il quinto motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti dei processo specificamente indicati, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta mancanza di buona fede in capo al Mattei, nonché in relazione all'attività professionale da questi svolta in favore della ATI, nell'ambito dei vari giudizi tributari, relativi aii'impugnazione e annuiiamento di atti tributari. Si deduce poi, con lo stesso motivo, mancanza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo come il ricorrente non sia riuscito a dimostrare ia propria buona fede; gii incarichi professionali azionati hanno contribuito, invece, tanto alla prosecuzione di un'attività cresciuta mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, quanto alla realizzazione di attività distrattive. Sussiste, quindi, il nesso di strumentalità dei credito, rispetto all'attività illecita posta in essere dai proposto. 6. Il ricorrente ha depositato una lunga e dettagliata memoria di replica, a mezzo della quale ha ribadito le già esposte ragioni poste a fondamento del ricorso. La difesa, in particolare, ha evidenziato come l'attività professionale realizzata dal ricorrente, in favore della società fallita ATI, sia consistita nella rappresentanza processuale, espietata in otto giudizi instaurati dinanzi alla giurisdizione tributaria, avverso l'emissione di plurime cartelle ed avvisi di accertamento, per un valore complessivamente ammontante a oltre cento milioni di euro. Tale attività - piuttosto che rivestire un carattere strumentale, rispetto aiia prosecuzione deiVattività illecita - ha invece consentito aiia società un risparmio, in termini di imposte e sanzioni, valutabile nell'ordine di svariati milioni di euro. Il ricorrente ha stigmatizzato, inoltre, la mancata diversificazione concettuale - nella requisitoria - in ordine ai diversi versanti dei provvedimento impugnato, che erano stati specificamente censurati in :sede di ricorso; in particolare, risultano solo sommariamente esaminati i seguenti profili: - equiparazione della posizione del Mattei, difensore della società fallita in sede tributaria, a quella dei Costantini, consulente per ia crisi d'impresa della società fallita (quarto motivo di ricorso, punti dal numero 76 al numero 78); - illogicità dell'affermazione secondo la quale i vari giudizi, promossi in sede tributaria, possano aver contribuito alla protrazione dello stato di insolvenza (quarto motivo di ricorso, punti dai numero 86 ai numero 99); - illogica esclusione della buona fede in capo al ricorrente, il quale sarebbe stato a conoscenza dello stato di dissesto societario e non avrebbe suggerito l'immediato ricorso al fallimento, laddove l'attività di patrocinio in sede tributaria mira invece proprio alla riduzione della esposizione debitoria (cosa poi effettivamente verificatasi, grazie alla proposizione dei giudizi). Per quanto inerisce al tema della strumentalità, manca poi la considerazione in ordine alla intima natura dell'attività tecnica espletata, ossia quella consistente nei patrocinio e nella rappresentanza in sede tributaria. Si evidenzia, inoltre, un errore di diritto contenuto nella requisitoria, laddove viene richiamata la nuova formulazione dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs 159 del 2011, che non subordina più l'accertamento della buona fede al previo accertamento dei nesso di strumentalità. Si ribadisce come il Mattei abbia posto in essere, per ATI, una attività di mera natura defensionale in ambito tributario, senza mai prestare alcun tipo di consulenza contabile. Oscuro resterebbe, peraltro, il procedimento logico atto a consentire di dedurre la sussistenza di un elemento di natura oggettiva, quale è il nesso di strumentaiità, dai dato deiia ritenuta consapevolezza - in capo al ricorrente - circa le attività illecite poste in essere dal cliente. Vengono contestate, infine, le considerazioni contenute nella requisitoria in ordine alla violazione - da parte dei Tribunale in sede di giudizio rescissorio - dei perimetro valutativo imposto dalla Corte di cassazione mediante la decisione ( rescindente. Sul punto specifico, conclude la difesa ricordando come la sentenza rescindente avesse devoiuto ai Giudice del rinvio, ai fine dell'accertamento dei nesso di strumentalità, esclusivamente il tema attinente alla valutazione della eventuale interazione, fra gli asseriti rapporti corruttivi instaurati fra ricorrente e preposto e giudizi fiscali patrocinati dal Mattei. Restava precluso al Tribunale, quindi, procedere alla riqualificazione della natura del credito, nonché della prospettata attività professionale svolta dal Mattei. Attività che quindi del tutto improvvidamente è stata oggetto di una ridefinizione, passando dalla qualificazione come mera attività di patrocinio in sede giudiziale, alla definizione quale consuienza di tipo contabile; il tutto, peraltro, in assenza di preventiva contestazione e all'esito di un procedimento palesemente eccedente i limiti imposti dal devoluto in sede di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato, così da imporre un nuovo annullamento con rinvio. 2. Ai fini del corretto inquadramento della questione in diritto, giova premettere quanto segue. Il titolo IV del Codice antimafia - all'interno dei procedimento volto, a seguito dell'apprensione dei beni in cui si trasfonde la pericolosità sociale del proposto - è specificamente finalizzato all'acquisizione di tali beni, mediante la confisca definitiva "al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi" (così il testo dei primo periodo del primo comma dell'art. 45 dei Codice antimafia). Tale insieme di norme è funzionale, quindi, all'accertamento ed all'immediata realizzazione dei diritti che eventualmente i terzi possano vantare, pur se non direttamente sui beni stessi, comunque nei confronti del proposto, sul presupposto della loro appartenenza ai suo patrimonio. 2.1. La tutela delle ragioni dei terzi si sostanzia, allora, nell'accordare rilevanza a posizioni soggettive propriamente privatistiche, poste a raffronto con l'interesse pubblico invece sotteso all'espropriazione - ai fini del ripristino della condizione di legalità e quindi, in concreto, in vista dei recupero alla disponibilità della collettività - di beni che sono connotati dalla medesima forma di pericolosità sociale, che viene rimproverata al proposto (cd. pericolosità reale). In altri termini l'ordinamento, a mezzo delle norme inserite nel titolo IV del Codice antimafia, si prende cura degli interessi dei privati - in maniera addirittura prioritaria, rispetto all'interesse pubblico - apparendo meritevole di tutela, sotto il profilo intrinseco, il valore rappresentato dalla possibilità di riporre uno stabile affidamento, nella stabilità dei rapporti giuridici. Una forma di affidamento che assurge, quindi, immediatamente al rango di interesse pubblico, paritariamente concorrente con quello sotteso ai procedimento ablativo. La giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 94 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 26 del 27/02/2019) offre conferma di come il titolo IV del Codice antimafia - frutto dell'innovativa scelta del Legislatore, di estendere la tutela a tutti i creditori del proposto - rappresenti il frutto di un ponderato bilanciamento, operato direttamente dal dettato normativo, tra i due contrapposti interessi (dei creditori da una parte, dello Stato dall'altra). Tale bilanciamento è di per sé idoneo, attraverso la "verifica dei crediti" (ex art. 59 d.lgs 159 del 2011), che rappresenta ii proprium della procedura di accertamento di cui ai capo II, ad impedire "manovre collusive" tra alcun (apparente) creditore (ccl. creditore di comodo) ed il proposto (apparente) debitore. 2.2. Giova poi precisare - con riguardo all'aspetto della verifica di legittimità, inerente alle decisioni rese a norma dell'art. 59, comma 7, d.i.gs. n. 159 del 2011 - che non vigono le ordinarie limitazioni previste per il ricorso in cassazione in materia di prevenzione, sancite dall'art. 10 dello stesso decreto (Sezione 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Rv. 279627). Possono dunque essere dedotti anche vizi diversi, rispetto alla violazione di legge (si veda anche, sul punto, Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284106, a mente della quale: «In tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniaii, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabiii gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge>>). 3. Integrando quanto sussunto nella precedente parte narrativa, occorre solo precisare che - nel provvedimento impugnato - può leggersi come, con sentenza del 26/06/2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma abbia disposto la confisca di beni (società e immobili), già oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., nell'ambito di procedimento pendente presso ii Tribunale di Roma (beni oggetto di confisca nell'ambito della presente procedura di prevenzione), ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile - tra l'altro - dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativamente al patrimonio di ATI s.r.I., in favore anche di società facenti capo ai "[OSCURATO:PERSONA]". Alcune delie incoipazioni inerivano - stando a quanto sussunto nel provvedimento impugnato - appunto al progetto di spoliazione della ATI, culminato nel fallimento della stessa, dichiarato con sentenza dei 17/04/2013. 4. Quanto alle doglianze specificamente dedotte in sede di ricorso, viene lamentata - con il primo motivo - la violazione del principio del potere dispositivo delle parti, nonché dell'effetto devoiutivo delle impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] dei rinvio, non adeguandosi al perimetro decisionale oggetto del mandato conferito dalla Corte di cassazione in sede rescindente, avrebbe impropriamente ampliato il thema decidendum, devoluto attraverso l'originaria opposizione del ricorrente. Il vuinus di carattere dogmatico e sistematico, in particolare, si anniderebbe nell'avere il Tribunale inopinatamente esteso la propria cognizione, valutando anche l'attività di consulenza stragiudiziale espletata da Mattei: tale ultimo tema, però, non rappresentava l'oggetto del giudizio. L'argomentazione prospettata daiia difesa non è fondata. 4.1. Già nel decreto del Tribunale di Roma del 12/10/2020, che decideva in ordine alle opposizioni presentate avverso lo stato passivo reso esecutivo dal Giudice delegato, può leggersi il riferimento di carattere estremamente ampio e onnicomprensivo - ai contratti di incarico professionale, sottoscritti dai legale rappresentante p.t. di ATI, negli anni 2010, 2011 e 2012 e in favore del Mattei. Chiaro è, pertanto, che la valutazione circa la riconduchbilità delle attività professionali espletate da Mattei, nell'interesse di ATI, non potesse essere limitata ai patrocinio espietato da quest'ultimo, dinanzi agii organi della giustizia tributaria, dovendosi essa - del tutto comprensibilmente - estendere all'intera attività di consulenza. E la stessa Corte di cassazione, in sede di giudizio rescindente, ha arrestato la propria valutazione al tema inerente alla motivazione offerta dal Tribunale, in ordine alla indicazione della data certa degii incarichi professionali svolti dal Mattei; non ha circoscritto, però, l'esame della strumentalità al solo alveo degli incarichi professionali. 4.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado, attraverso i motivi di appello (Sez. 5, n. 5509 dei 08/01/2019, Castello, Rv. 275344; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, Ottonello, Rv. 264033; Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019 Miah, Rv. 276207 e Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877). Nella concreta fattispecie, Mattei aveva lamentato - dinanzi alla Corte di cassazione - la violazione di iegge in relazione all'art. 52 f.:).Lgs. n. 159 dei 2011 (nella veste precedente, rispetto alla novella di cui alla Legge n. 161 del 2017, applicabile ratione temporis, per essere il sequestro di prevenzione ntervenuto in data 27/07/2016) assumendo come ii Tribunale avesse errato, nel non ammettere il credito del ricorrente in base all'esclusione della sua buona fede, senza procedere ad accertare il nesso di strumentalità del credito professionale, rispetto alle attività illecite contestate al Balini. Aveva poi dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 52 d.igs. n. 159/2011, avendo il Tribunale disatteso l'istanza di ammissione del credito del ricorrente, in ragione dell'assenza di prova certa, circa la data dei conferimenti degli incarichi professionali per gli anni 2010- 2012. La doglianza concernente la natura stessa degli incarichi professionali conferiti ai Mattei - e il connesso tema della strumentalità dei credito (rectius, dell'attività dal cui espletamento ha trovato scaturigine il credito vantato dal Mattei) rispetto all'attività illecita posta in essere dal preposta - o a quella che ne rappresentava il frutto o il reimpiego - era stata, pertanto, oggetto di specifica dogiianza in sede di legittimità. La decisione rescindente, infatti, contiene un ampio riferimento al contenuto stesso dei succitati incarichi professionali, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ATI nei giorni [OSCURATO:DATA_NASCITA], 05/01/2011 e 09/01/2012; conclude per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, facendo riferimento tanto ai tema della data certa, quanto alla questione della ritenuta malafede del Mattei, specificamente richiamando le circostanze già evidenziate in altra parte del provvedimento impugnato, con riguardo alla richiesta di ammissione del credito nei confronti della società Porto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ciò vero, che il rinvio per nuovo esame concerne - con dizione volutamente onnicomprensiva - i crediti azionati dal Mattei nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3. L'esame del tema attinente alla natura stessa degli incarichi, pertanto, non era precluso al Giudice del rinvio. La prima censura difensiva, quindi, non può che essere disattesa. 5. La seconda doglianza è in parte reiterativa del primo motivo, nella parte in cui contesta che al Tribunale fosse precluso valutare se il credito azionato dal ricorrente fosse - in via esclusiva - attinente all'espletata attività di difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria. Sul punto, ci si può limitare a richiamare quanto esposto al punto precedente. 5.1. Con il medesimo motivo, la difesa si duole della ritenuta sussistenza dei nesso di strumentalità, fra l'opera professionale svolta dai Mattei e l'attività illecita posta in essere dal proposto, in quanto conclusione sfornita di affidabili elementi probatori a sostegno. Il terzo e il quarto motivo presentano poi una matrice sostanzialmente comune, rispetto al secondo; appare quindi possibile una trattazione congiunta di taii censure. La dogiianza - da assoggettare a lettura 12 (1) unitaria, nonostante la strutturazione particolarmente articolata - deve ritenersi in parte fondata. 5.2. Si deve allora rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conciusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 dei 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n, 42369 del 16/11/2006, Rv 235507). Esula quindi dail'aiveo dei poteri riservati alla Corte di cassazione, nell'ambito dei controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare ii giudizio di legittimità solo la verifica deiViter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217); Quanto ai vizio di manifesta iiiogicità della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di iegittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia dei vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo dei provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 5.3. Tanto premesso ai fini dell'inquadramento dei principi ermeneutici ai quali attenersi, pare utile precisare come nell'ordinanza Impugnata - venga specificamente affrontato il tema della natura e della connotazione funzionale, dell'attività professionale prestata da [OSCURATO:PERSONA] per la ATI. Si sostiene, infatti, che il ricorrente non si occupasse esclusivamente dei patrocinio della società, nell'ambito dei processi instaurati dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, al fine di resistere alle pretese di natura fiscale, contenute nei vari avvisi di accertamento o cartelle di pagamento (trattasi di giudizi il cui valore, in sede di ricorso, la difesa ha quantificato in una somma complessivamente superiore a cento milioni di euro). Gli incarichi professionali conferiti al Mattei negli anni che vanno dal 2010 al 2012 - prosegue il Tribunale - avevano infatti come oggetto l'espletamento di servizi di consulenza, che spaziavano dal campo legale a quello amministrativo, per giungere ai settore societario, a queiio fiscale, tributario e, infine, lavoristico. La natura multiforme di tali incarichi consentiva al Mattei - stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale - di essere costantemente a conoscenza di tutte le vicende societarie indifferentemente riguardanti la ATI; ciò con particolare riferimento all'insieme delle contestazioni formulate dalla Guardia di Finanza, incentrate sugli episodi di falso in bilancio, sui fatti di false comunicazioni sociali derivanti da omessa iscrizione in bilancio dei rilevanti debiti tributari e, per finire, attinenti aii'ingravescente stato di dissesto societario. La conclusione alla quale perviene il Tribunale, pertanto, è nel senso che l'attività professionale svolta dal ricorrente presentasse una netta connotazione di strumentalità, rispetto all'attività illecita posta in essere dal proposto. Si sarebbe in tal modo procrastinata, infatti, la sussistenza di uno stato di insoivenza, direttamente c:onnesso all'attività distrattiva, fondata sulla realizzazione di operazioni fittizie e volte al mascheramento della effettiva situazione debitoria; consequenziale a ciò, sarebbe stato l'aggravio dello stato di dissesto e della stessa esposizione debitoria 5.4. Occorre allora operare una netta demarcazione di tipo teorico, fra i diversi profili della vicenda. Dato per assodato che l'attività professionale, svolta t dal Mattei per conto di ATI s.r.I., non si sia esaurita nel patrocinio delle ragioni di quest'ultima, dinanzi agii organi della giurisdizione tributaria, ma si sia invece estesa ad un ambito molto largo, coinvolgente gli interessi societari, sono restati sostanzialmente privi di spiegazione logica - nel provvedimento impugnato - diversi profili particolarmente rilevanti. Mancando di dialogare in maniera sostanziale e concreta con le deduzioni difensive, il Tribunale non ha chiarito, infatti, in cosa si sia concretizzato il nesso di strumentalità, fra l'attività di patrocinatore in giudizio svolto dal ricorrente e le attività illecite poste in essere dal proposto. Sul punto specifico, l'affermazione del Tribunale, secondo cui Vattività professionale avrebbe protratto e aggravato il dissesto societario e il danno per i creditori, appare assertiva e congetturale, oltre che del tutto generica e priva di un attendibile substrato conl:enutistico. Non si è minimamente confrontato, il Tribunale, con la deduzione difensiva, secondo la quaie - ai contrario - l'esito vittorioso dii alcuni ricorsi non può che aver rimpinguato le casse della società, quantomeno in termini di mancato versamento di imposte e sanzioni (argomentazione sulla quale sarebbe stato vieppiù opportuno soffermarsi, stante il valore economico e:stremamente ingente, delle cause patrocinate dai Mattei per conto di ATI). Del resto, che il beneficio patrimoniale connesso all'esito vittorioso di alcuno dei ricorsi si sia verificato, è un fatto da reputarsi storicamente acclarato, in quanto affermato dallo stesso Tribunale (così, testualmente, alla pagine numero 51 del provvedimento impugnato: '... si è scelta unicamente la strada di coltivare i ricorsi tributari tra il 2010 e il 2014 per un valore secondo i rilievi difensivi di oltre 100 milioni di euro ottenendo benefici per alcuni milioni di euro come emerge anche dallo stralcio della relazione della curatela del fallimento ATI ..."). Ma non vi è chi non rilevi come - a monte di tale considerazione - non risulti nemmeno ben spiegata, nel provvedimento impugnato, la ragione per la quale un patrocinatore in sede giudiziale dovesse essere a conoscenza della situazione societaria nella sua interezza, tanto addirittura da risolversi a consigliare la proposizione di una istanza di fallimento. Un evidente profilo di contraddittorietà del provvedimento oggetto di ricorso quindi, si annida proprio nell'aver ritenuto sussistente il sopra indicato nesso di strumentalità, fra il patrocinio in giudizio espletato dal Mattei e l'attività illecita dei preposto, pur a fronte dell'affermazione circa l'esistenza di un beneficio - per le casse della società - approssimativamente valutabile nell'ordine di alcuni milioni di euro. 5.5. A difformi lumi conduce, invece, l'esame della motivazione adottata dai Tribunale, in merito alla esistenza di una attività di consulenza attinente a problematiche genericamente definibili di carattere legale, amministrativo, 15 <'?" l; societario e lavoristico. La motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela - sul punto specifico - esaustiva e coerente, laddove ritiene che urta attività di portata tanto vasta non potesse che postulare la perfetta e continua conoscenza, da parte del Mattei, delle dinamiche societarie, della situazione finanziaria della ATI, dei rapporti esterni, della situazione di esposizione debitoria. Da tale punto di vista, è dei tutto corretto reputare provata la sussistenza dei contestato nesso di strumentalità. Trattasi, in definitiva, di una motivazione che - su tale versante - si sottrae a qualunque stigma di illogicità, incompletezza o contraddittorietà e che, pertanto, resta incensurabile in sede di legittimità. 6. Con il quinto motivo, la difesa stigmatizza la ritenuta mancanza di buona fede in capo al Mattei, in relazione all'attività professionale da questi svolta in favore della ATI, nell'ambito dei vari giudizi tributari, relativi all'impugnazione e annullamento di atti tributari. Trattasi di una doglianza che può ritenersi fondata, stante la sopra analizzata correttezza delle censure difensive attinenti, in toto, alla sussistenza del nesso di strumentalità, fra attività di patrocinio in campo tributario e attività illecita dei preposto. Il Tribunale esclude la buona fede del Mattei, operando un richiamo alle argomentazioni svolte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; sul versante della buona fede, tale posizione soggettiva è testualmente analizzata dal Tribunale in questo modo: «In relazione ai profilo della buona fede dei creditore ritiene il Tribunale che essa debba essere esclusa in quanto profondamente legata alla questione relativa al nesso di strumentalità. Non si può sostenere che il Dr. Costantini si fosse trovato in una situazione di ignoranza o affidamento incolpevole generato da un'oggettiva apparenza tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza, in quanto l'oggetto dell'incarico era specificamente rivolto allo studio della situazione aziendale, con gli strumenti propri della diligenza professionale». Coglie allora nel segno la critica difensiva. L'integrale richiamo al convincimento precedentemente espresso, in relazione alla posizione deli'aitro consulente Costantini, conduce a ritenere che il Tribunale abbia ritenuto la insussistenza della buona fede, in capo (anche) al Mattei, deducendola attraverso una intrinseca equipollenza, fra tale concetto e quello della strumentalità rispetto all'attività delittuosa. In altri termini, la natura stessa dell'attività svolta dai creditore - stante l'ampia e onnicomprensiva tipologia della stessa, profondamente inserita nella complessiva vita societaria di ATI - rendeva impensabile l'esistenza della buona fede, in capo all'opponente. L'errore concettuale, però, è ancora una volta riscontrabile nella premessa di tale sillogismo, che muove dalla illogica sovrapposizione di due píàfili tra loro nettamente distinti. Mentre pare ragionevole, nonché coerente e corrispondente alla comune pratica giudiziaria, operare tale assimilazione, laddove si discorra di consulenze aziendali "ad ampio raggio" (attività che, inevitabilmente e notoriamente, postulano una conoscenza della situazione societaria nella sua interezza) ciò non pare ipso facto consentito, allorquando l'oggetto dell'incarico sia ristretto ai campo dei patrocinio in giudizio. Sul punto specifico, il Tribunale resta del tutto silente. Pare pertanto condivisibile l'affermazione della difesa, laddove taccia di irragionevolezza l'assunto sul quale si impernia la decisione impugnata, che effettivamente sembra condurre ad una incongrua commistione, fra l'attività defensionale e la consapevolezza - in capo al patrocinatore - in ordine a eventuali attività non lecite. 7. Alla luce delle cons