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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21289/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05336ZP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al reato di cui all'art. 337 c.p. introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto, quanto alla circostanza attenuante del profitto di speciale tenuità, che la sua esclusione è correlata all'accertata detenzione di ulteriori quantitativi destinati allo spaccio; quindi si tratta di una decisione che non ha affatto escluso in assoluto la compatibilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, ma ne ha valutato l'insussistenza in concreto, ritenendo non ricorrente il presupposto di fatto dell'aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, valorizzando la tipologia delle sostanze stupefacenti (cd. droga pesante) con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05336ZP nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al reato di cui all'art. 337 c.p. introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione, in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado; ritenuto, quanto alla circostanza attenuante del profitto di speciale tenuità, che la sua esclusione è correlata all'accertata detenzione di ulteriori quantitativi destinati allo spaccio; quindi si tratta di una decisione che non ha affatto escluso in assoluto la compatibilità della circostanza attenuante invocata dal ricorrente nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, ma ne ha valutato l'insussistenza in concreto, ritenendo non ricorrente il presupposto di fatto dell'aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, valorizzando la tipologia delle sostanze stupefacenti (cd. droga pesante) con motivazione congrua logicamente e coerente alle risultanze in atti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21289/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris