CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 10 novembre 2022, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alla condotta di occultamento documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione, omettendone l'esibizione nel corso della verifica,. Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, posto che il mancato rinvenimento delle scritture contabili non previamente costituite non integra il reato ma configura un illecito amministrativo o tributario. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'insussistenza del dolo specifico di evasione, poiché il ricorrenze non avrebbe consapevolmente omesso di tenere le scritture contabili al fine di evadere le imposte. Infine con il terzo motivo di ricorso deduce inosservanza della legge penale e omessa motivazione relativamente all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati commessi nel periodo 2012 e 2015, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche errato calcolo del trattamento sanzionatorio, commisurato su una pena base assai superiore al minimo edittale. Rilevato che il ricorso è inammissibile, poiché tutte censure riproducono le medesime doglianze sollevate nei motivi del ricorso in appello, le quali sono state esaminate adeguatamente dal giudice di merito e, pertanto, non è consentito dedurle in sede di legittimità senza specifica critica nel giudizio di legittimità. Inoltre, tutte le doglienze presentano profili di manifesta infondatezza, poiché si pongono in contrasto sia con il dato normativo che con l'interpretazione che di questo ha dato la consolidata giurisprudenza di legittimità ivi intervenuta sul punto e, tuttavia, le censure non si confrontano con la motivazione del giudice di seconde cure la quale, è esente da vizi e coerentemente argomentata. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, in continuità con la pronuncia del giudice di prime cure, ha confermato il giudizio di responsabilità analiticamente esaminando il compendio probatorio. Quest'ultimo era composto dal processo verbale di constatazione, dal c.d. spesonnetro integrato e dai riscontri incrociati con i clienti dell'imputato, dalla valutazione di questo il giudice di merito ha constatato come i; volume di affari dell'imputato non rispecchiasse la contabilità fornita dal ricorrente agli inquirenti in sede di accertamento, così corroborando l'integrazione della condotta di occultamento. A nulla rileverebbe la condotta v collaborativa dell'imputato, poiché il reato di occultamento si perfeziona anche qualora sia stata solo in parte ricostruita l'entità del volume di affari. Invero, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che afferma: "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante." (ex multis, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019 Ud., Ferrigni, Rv. 275005 - 01). Quanto all'elemento psicologico, il giudice di seconde cure evidenzia come sia stata corroborata la condotta finalizzata all'evasione, poiché è stata accertata l'esistenza di rapporti professioni e, quindi, di reddito tra il professionista e i clienti dello studio legale di cui il ricorrente è titolare. Infatti, in tema di reati tributari, l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.igs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale ( Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110 - 01). Ritenuto che, parimenti, il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché dalla lettura della motivazione emerge puntualmente e coerentemente come il giudice non abbia rilevato elementi positivi al fine di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. Rispetto, invece, alla dosimetria della pena, come si può leggere nella motivazione, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei criteri normativi di cui all'art. 133 cod. pen., poiché la gravità della condotta e l'intensità del dolo non hanno permesso di diminuire la pena inflitta. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla decaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma del:'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il